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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Legittimazione all'opposizione: i creditori possono opporsi alla sentenza di apertura del procedimento di limitazione, contestando la sussistenza degli estremi di legge.
  • Termine perentorio di quindici giorni: l'opposizione deve essere proposta entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
  • Motivo unico: l'opposizione è ammessa per la sola causa dell'«inesistenza degli estremi di legge»; non possono essere dedotte questioni di merito sui singoli crediti.
  • Contraddittorio con l'istante: il procedimento di opposizione si svolge in contraddittorio con l'istante (esercente o assicuratore che ha presentato il ricorso).
  • Effetti sospensivi: l'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'art. 627, con conseguenze sull'efficacia della sentenza di apertura durante la pendenza del giudizio di opposizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1047 Codice della Navigazione — Opposizione dei creditori

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

In sintesi

  • Legittimazione all'opposizione: i creditori possono opporsi alla sentenza di apertura del procedimento di limitazione, contestando la sussistenza degli estremi di legge.
  • Termine perentorio di quindici giorni: l'opposizione deve essere proposta entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
  • Motivo unico: l'opposizione è ammessa per la sola causa dell'«inesistenza degli estremi di legge»; non possono essere dedotte questioni di merito sui singoli crediti.
  • Contraddittorio con l'istante: il procedimento di opposizione si svolge in contraddittorio con l'istante (esercente o assicuratore che ha presentato il ricorso).
  • Effetti sospensivi: l'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'art. 627, con conseguenze sull'efficacia della sentenza di apertura durante la pendenza del giudizio di opposizione.
Indice dei contenuti

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1047 del Codice della navigazione introduce un meccanismo di controllo ex post sulla sentenza di apertura del procedimento di limitazione: i creditori che ritengano che il tribunale abbia dichiarato aperta la procedura in assenza dei presupposti normativi possono opporsi formalmente entro un breve termine, aprendo un giudizio incidentale in contraddittorio con l'istante.

La disposizione rispecchia la struttura tipica dei procedimenti concorsuali atipici del Codice della navigazione: la fase di ammissibilità è sommaria e inaudita altera parte (il tribunale verifica gli estremi senza un previo contraddittorio con i creditori), ma ai creditori è poi garantita la possibilità di impugnare la decisione in un separato giudizio di opposizione. Questo schema bilancia l'esigenza di rapidità nell'apertura del procedimento — essenziale per l'efficacia protettiva della limitazione — con il diritto dei creditori a un controllo giurisdizionale effettivo.

La legittimazione attiva

L'art. 1047 attribuisce la legittimazione all'opposizione ai creditori in senso ampio: tutti i soggetti che vantino pretese rientranti nel perimetro della limitazione possono proporre l'impugnazione, indipendentemente dal fatto di essere stati inclusi o meno nell'elenco allegato al ricorso dell'istante. La ratio è ovvia: l'interesse a contestare l'apertura del procedimento appartiene a chi rischia di essere costretto a far valere il proprio credito esclusivamente nel fondo, anziché poter agire individualmente.

Il soggetto legittimato passivo dell'opposizione è l'istante — esercente o assicuratore — che ha proposto la domanda di apertura. Il contraddittorio si svolge dunque tra creditori opponenti e il promotore del procedimento, davanti al tribunale che ha emesso la sentenza di apertura.

Il termine di quindici giorni e il dies a quo

L'opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La scelta della pubblicazione come momento di decorrenza — anziché la ricezione della raccomandata individuale — è coerente con la funzione di pubblicità erga omnes assolta dalla Gazzetta: tutti i creditori, anche quelli non nominativamente inclusi nell'elenco, sono esposti alla decorrenza del termine da quella data.

La natura perentoria del termine esclude qualsiasi forma di rimessione in termini, salvo i casi estremi previsti dalle norme generali del codice di procedura civile (forza maggiore o caso fortuito che abbiano impedito la conoscenza della pubblicazione). Decorso il termine, la sentenza di apertura acquista stabilità formale e i creditori non possono più contestarne i presupposti in sede di opposizione, restando loro la sola facoltà di sollevare eccezioni nelle successive fasi procedimentali (ad esempio, in sede di opposizione allo stato passivo o allo stato di riparto).

Il motivo dell'opposizione: l'inesistenza degli estremi di legge

La norma circoscrive il perimetro dell'opposizione a un unico motivo: l'inesistenza degli estremi di legge per l'apertura del procedimento. Il creditore opponente non può dedurre questioni sul merito del proprio credito, sulla correttezza dell'elenco dei creditori o sull'ammontare del fondo: queste materie sono riservate alle successive fasi di formazione dello stato passivo e di opposizione allo stato passivo.

Gli «estremi di legge» da contestare sono quelli verificati dal tribunale nella fase di ammissione: la legittimazione dell'istante (art. 1042), la completezza e regolarità della documentazione depositata (art. 1043), e la riferibilità dell'accidente alle fattispecie che danno diritto alla limitazione secondo la disciplina sostanziale del Codice. Ad esempio, il creditore potrebbe sostenere che il sinistro descritto nel ricorso non rientri nella categoria dei «danni a terzi sulla superficie» o che l'istante non rivesta la qualifica di esercente ai sensi dell'art. 874.

Gli effetti dell'opposizione: il rinvio all'art. 627

Il secondo comma dell'art. 1047 rinvia agli effetti «indicati nel secondo comma dell'articolo 627» del Codice della navigazione, che disciplina l'opposizione nel procedimento di limitazione marittimo. Il secondo comma dell'art. 627 stabilisce che la proposizione dell'opposizione sospende l'esecuzione della sentenza di apertura limitatamente agli effetti che la sentenza stessa avrebbe sui creditori opponenti. In termini pratici, ciò significa che, durante la pendenza del giudizio di opposizione, il creditore opponente può riprendere (o iniziare) le azioni esecutive individuali che la sentenza di apertura avrebbe altrimenti sospeso.

Questa sospensione parziale tutela il creditore opponente dal rischio di essere privato dello strumento esecutivo individuale per tutta la durata del giudizio di opposizione, che potrebbe protrarsi per mesi. Al contempo, non paralizza l'intero procedimento di limitazione nei confronti degli altri creditori, che restano vincolati agli effetti dell'apertura.

Casi pratici

Caso 1: Opposizione per difetto di legittimazione dell'istante

Tizio, danneggiato da un'operazione aerea, riceve la raccomandata con cui la cancelleria lo informa della sentenza di apertura del procedimento di limitazione promosso da Caio. Tizio ritiene che Caio non rivesta la qualifica di esercente dell'aeromobile — poiché il velivolo era in realtà gestito da Sempronio in forza di un contratto di locazione — e propone opposizione entro i quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contestando l'inesistenza degli estremi di legge per difetto di legittimazione attiva.

Caso 2: Decadenza per decorso del termine

Caio, creditore non incluso nell'elenco depositato con il ricorso, viene a conoscenza del procedimento di limitazione solo ventuno giorni dopo la pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Il termine perentorio di quindici giorni per l'opposizione è già spirato: Caio non può più contestare la sentenza di apertura e deve presentare la propria domanda di ammissione allo stato passivo, partecipando al riparto del fondo nei limiti della limitazione.

Caso 3: Sospensione degli effetti per il solo creditore opponente

Sempronio propone tempestiva opposizione alla sentenza di apertura del procedimento di limitazione promosso da Tizio, sostenendo che l'accidente non rientri nelle fattispecie che legittimano la limitazione. Per effetto del rinvio all'art. 627, comma secondo, la sentenza di apertura è sospesa nei soli confronti di Sempronio: questi può pertanto riprendere il procedimento esecutivo individuale che aveva iniziato sull'aeromobile di Tizio, mentre gli altri creditori restano vincolati agli effetti della procedura concorsuale.

Domande frequenti

Chi può opporsi alla sentenza di apertura del procedimento di limitazione?

Qualsiasi creditore che ritenga inesistenti gli estremi di legge per l'apertura, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, in contraddittorio con l'istante.

Quali motivi possono essere dedotti nell'opposizione?

Solo l'inesistenza degli estremi di legge richiesti per l'apertura del procedimento (legittimazione dell'istante, completezza documentale, riferibilità dell'accidente). Non possono essere dedotte questioni sul merito dei singoli crediti.

Da quando decorre il termine di quindici giorni per l'opposizione?

Dalla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, non dalla ricezione della raccomandata individuale: tutti i creditori, anche quelli non nominativamente inclusi nell'elenco, sono esposti alla decorrenza del termine da quella data.

Cosa succede se l'opposizione viene proposta dopo il quindicesimo giorno?

Il termine è perentorio: la decadenza è insanabile e il creditore tardivo non può più contestare la sentenza di apertura, restando obbligato a partecipare al procedimento di limitazione.

L'opposizione sospende l'intero procedimento di limitazione?

No: per effetto del rinvio al secondo comma dell'art. 627, la sospensione degli effetti della sentenza opera solo nei confronti del creditore opponente, non degli altri creditori che restano vincolati al procedimento concorsuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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