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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Copertura dell'urto aeronautico: l'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati da urto dell'aeromobile in volo contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento.
  • Estensione alla vicinanza fisica: la copertura si applica anche se non vi è stata collisione materiale, quando il danno è causato da spostamento d'aria o altra causa analoga.
  • Esclusioni richiamate: sono esclusi i danni dipendenti dal dolo dell'esercente o dei suoi preposti, per rinvio al secondo comma dell'art. 1012.
  • Spese di resistenza: sono a carico dell'assicuratore anche le spese sostenute dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore, alle pretese del terzo.
  • Ambito soggettivo: la sezione riguarda l'assicurazione volontaria della responsabilità per danni da urto tra aeromobili, distinta dall'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1017 Codice della Navigazione — Rischio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012 . Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

Commento

Ratio e inquadramento della Sezione II

L'art. 1017 del Codice della navigazione apre la Sezione II dedicata all'assicurazione della responsabilità per danni da urto, disciplinando il rischio coperto. La norma riguarda un tipo di assicurazione distinto rispetto all'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie trattata nella Sezione I: si tratta dell'assicurazione che copre l'esercente contro la propria responsabilità per i danni causati ad altri aeromobili o a navi in caso di urto o quasi-urto in volo.

L'istituto trova un parallelismo nell'assicurazione marittima per l'urto tra navi (disciplinata dagli artt. 482 e ss. cod. nav. per la navigazione marittima), pur con le specificità proprie della navigazione aerea. L'urto aeronautico presenta caratteristiche peculiari rispetto a quello marittimo, in particolare per le velocità dei velivoli coinvolti e per la possibilità di causare danni a distanza senza collisione materiale.

Il rischio coperto: urto materiale e danni da prossimità

La norma definisce il rischio coperto in modo ampio, includendo due distinte fattispecie. La prima è l'urto materiale tra aeromobili in volo o tra un aeromobile e una nave in movimento: la collisione fisica tra i velivoli (o tra aeromobile e nave) che provoca danni all'altro mezzo e alle persone e cose a bordo. L'elemento caratterizzante è il contatto fisico tra i mezzi di navigazione.

La seconda fattispecie, di particolare rilevanza pratica, copre i danni causati in assenza di collisione materiale, quando il pregiudizio deriva da «spostamento d'aria o altra causa analoga». Questa estensione è coerente con la fisica del volo: un aeromobile in transito a velocità elevata genera intensi vortici e spostamenti d'aria che possono causare danni significativi ad altri aeromobili nelle vicinanze, anche senza che vi sia stato alcun contatto fisico tra i velivoli. Il legislatore ha voluto che tali danni rientrassero nell'assicurazione per l'urto, riconoscendo la loro stretta connessione causale con il transito dell'aeromobile.

Esclusioni: rinvio al dolo dell'art. 1012

La norma esclude dalla copertura i danni dipendenti da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, mediante un rinvio espresso al secondo comma dell'art. 1012. Il richiamo all'esclusione per dolo è coerente con il principio generale che presiede alle assicurazioni: nessuno può essere garantito contro le conseguenze del proprio comportamento dolosamente illecito. Anche nell'assicurazione per danni da urto, quindi, il dolo dell'esercente o del pilota esclude la copertura, ponendo la responsabilità definitivamente in capo al soggetto che ha agito intenzionalmente.

Spese di resistenza a carico dell'assicuratore

Un elemento specifico disciplinato dall'art. 1017 è la copertura delle spese incontrate dall'esercente per resistere alle pretese del terzo, purché tale resistenza sia stata svolta con il preventivo consenso dell'assicuratore. La norma tutela l'assicuratore dal rischio di dovere rimborsare spese sostenute dall'assicurato in modo autonomo e non autorizzato per difendersi in giudizio o in via stragiudiziale.

Il requisito del consenso preventivo è fondamentale: l'assicuratore deve essere coinvolto nella decisione di resistere alle pretese del terzo, valutando l'opportunità di una contestazione rispetto alla definizione bonaria del sinistro. Le spese sostenute senza il consenso dell'assicuratore non rientrano nella copertura ex art. 1017, a meno che diverse condizioni contrattuali lo prevedano.

Profili pratici e coordinamento con l'art. 1018

La norma va coordinata con l'art. 1018, che stabilisce che nel caso di danni da urto previsto dall'art. 1017, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie. Vi è dunque una netta separazione tra le due polizze: quella per l'urto (art. 1017) copre i danni agli altri aeromobili e alle navi coinvolti nell'urto, mentre quella per i terzi sulla superficie (Sezione I) copre i danni al suolo. Questa distinzione impone all'esercente di valutare se stipulare entrambe le coperture per essere protetto contro tutti i rischi connessi all'urto aeronautico.

Casi pratici

Caso 1: Danno da spostamento d'aria senza collisione

Tizio pilota un aereo da turismo in avvicinamento a bassa quota. Il transito ravvicinato genera intensi vortici che provocano la perdita di controllo di un ultraleggero di Caio in volo nelle vicinanze, causando danni all'aeromobile di Caio. Pur non essendovi stata collisione materiale, il danno è causato da spostamento d'aria: l'assicurazione per danni da urto di Tizio copre il pregiudizio subito da Caio, rientrando nell'estensione prevista dall'art. 1017.

Caso 2: Urto tra aeromobile e nave in movimento

Un idrovolante di Caio, durante le manovre di ammaraggio, urta lateralmente una imbarcazione da diporto di Sempronio in movimento, danneggiando lo scafo della barca. Caio è assicurato per la responsabilità da urto con polizza che copre il rischio previsto dall'art. 1017: la copertura si applica ai danni alla nave di Sempronio, e l'assicuratore di Caio risponde nei termini della polizza.

Caso 3: Spese di resistenza autorizzate dall'assicuratore

A seguito di un urto tra gli aeromobili di Tizio e di un terzo, quest'ultimo avanza pretese risarcitorie che Tizio ritiene eccessive e infondate in parte. Tizio, prima di procedere alla contestazione, ottiene il consenso preventivo del proprio assicuratore per resistere in giudizio. Le spese legali sostenute nel corso della controversia sono a carico dell'assicuratore ex art. 1017, poiché l'azione è stata intrapresa con il suo assenso espresso.

Domande frequenti

L'assicurazione per danni da urto copre anche i danni causati senza collisione fisica?

Sì. L'art. 1017 estende la copertura ai danni causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche in assenza di contatto materiale tra i velivoli. È sufficiente che il danno sia causalmente riconducibile al transito dell'aeromobile.

Le spese legali per resistere alle pretese del terzo sono coperte?

Sì, ma solo se l'esercente ha ottenuto il preventivo consenso dell'assicuratore per intraprendere la resistenza. Le spese sostenute autonomamente, senza autorizzazione, non rientrano nella copertura ex art. 1017.

L'assicurazione per danni da urto copre anche i danni ai terzi sulla superficie causati dall'urto?

No. L'art. 1018 stabilisce espressamente che, nei casi di urto previsti dall'art. 1017, l'assicuratore non risponde dei danni ai terzi sulla superficie. Per quella copertura occorre la polizza separata prevista dalla Sezione I.

Il dolo del pilota esclude la copertura per danni da urto?

Sì. Per rinvio all'art. 1012 secondo comma, i danni derivati da dolo dell'esercente o dei dipendenti e preposti che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni sono esclusi dalla copertura assicurativa per l'urto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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