Autore: Andrea Marton

  • Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B.: Banche pubbliche residue

    Art. 151 T.U.B. – Banche pubbliche residue.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’operativita’, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.”

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  • Art. 25 D.Lgs. 201/2022 – Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Art. 25 D.Lgs. 201/2022 – Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all’ articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

    2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell’affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.

  • Art. 71 Reg. (UE) 2022/2065 – Impegni

    Art. 71 Reg. (UE) 2022/2065 – Impegni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

    2. La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

    a) qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

    b) qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

    c) qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

    3. Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: periodo di prova, durata e recesso

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Periodo di prova nel CCNL Aninsei: durata per livello, malattia e recesso

    Il periodo di prova nelle scuole private laiche aderenti ad Aninsei ha regole precise che dipendono dal livello di inquadramento. Conoscerle è fondamentale sia per il lavoratore che per il datore: un errore sulla durata o sulla forma scritta può far decadere la prova stessa.

    In sintesi

    Nel CCNL Aninsei il periodo di prova varia da 30 giorni effettivi (livelli I-II) a 6 mesi di calendario (livelli VIII A-B), passando per 60 giorni effettivi (livello III) e 4 mesi di calendario (livelli IV-VII). Per i contratti a termine è fissato un massimo di 1 mese. La prova deve risultare da atto scritto; in caso di malattia si sospende con possibilità di ripresa entro 4 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di riferimento
    Art. 11 CCNL Aninsei (periodo di prova)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Aninsei
    Livello Profilo tipico Durata prova Tipo di computo
    I – II Ausiliari, assistenti, operatori tecnici 30 giorni Giorni effettivi di lavoro
    III Applicati segreteria, educatori nido (pre-2024) 60 giorni Giorni effettivi di lavoro
    IV – VII Docenti infanzia, primaria, secondaria, personale amm.vo qualificato 4 mesi Mesi di calendario
    VIII A – VIII B Direttori e presidi 6 mesi Mesi di calendario
    Contratti a termine (tutti i livelli) Massimo 1 mese Mesi di calendario

    La distinzione tra «giorni effettivi» e «mesi di calendario» è sostanziale: i giorni effettivi contano solo le giornate di effettiva prestazione lavorativa; i mesi di calendario decorrono dalla data di inizio indipendentemente da assenze e festività, salvo il caso di malattia/infortunio che sospende espressamente la prova.

    Forma scritta obbligatoria

    Il CCNL Aninsei prevede che l’assunzione risulti da atto scritto. Il documento deve indicare:

    • La natura del rapporto (tempo indeterminato o determinato);
    • Il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • La durata della prova e la sua data di decorrenza;
    • L’orario di lavoro e la retribuzione spettante.

    In assenza di atto scritto contenente la clausola di prova, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova. Il lavoratore, di conseguenza, acquisisce immediatamente tutte le tutele contrattuali, compreso il diritto al preavviso in caso di licenziamento.

    Cosa succede durante il periodo di prova

    Nel corso della prova entrambe le parti — lavoratore e datore di lavoro — possono recedere liberamente dal contratto:

    • Senza obbligo di preavviso: il recesso è efficace dal momento della comunicazione;
    • Senza obbligo di motivazione: non è necessario giustificare il recesso;
    • Senza indennità sostitutiva: poiché non c’è preavviso, non si deve nemmeno l’indennità sostitutiva.

    Limiti al recesso datoriale: restano vietati i recessi discriminatori (fondati su sesso, età, religione, orientamento sindacale, origine etnica) e quelli ritorsivi (es. per aver segnalato irregolarità al lavoro). Tali recessi sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.

    Malattia e infortunio durante la prova

    Se durante il periodo di prova il lavoratore si ammala o subisce un infortunio, la prova si sospende automaticamente. Il dipendente conserva il posto e può riprendere a svolgere la prova al rientro in servizio, purché ciò avvenga entro 4 mesi dall’inizio dell’assenza. Se il rientro non avviene entro questo termine, il rapporto può essere risolto dal datore senza che la prova sia stata completata.

    Questa regola si applica sia ai livelli con prova in «giorni effettivi» (I-III) sia a quelli con prova in «mesi di calendario» (IV-VIII B): in entrambi i casi la malattia è causa di sospensione della prova.

    Al termine della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazioni esplicite. Dalla conferma:

    • Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio (rilevante per le ferie, il comporto, il preavviso, il TFR e il salario di anzianità);
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori (art. 18 L. 300/1970, nei limiti dimensionali applicabili);
    • Eventuali successivi licenziamenti seguono le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

    Casi pratici

    Tizio – Bidello (livello I), prova in giorni effettivi
    Tizio è assunto il 1° settembre 2025 come ausiliare scolastico (livello I). La sua prova dura 30 giorni effettivi di lavoro. Considerando 5 giorni lavorativi a settimana, matura la conferma dopo circa 6 settimane di lavoro effettivo (metà ottobre 2025). Se nel frattempo è assente per malattia 5 giorni, quei giorni non contano nel computo: la prova si completa quando raggiunge il 30° giorno effettivo di lavoro.
    Caia – Docente scuola secondaria (livello VI), prova di 4 mesi
    Caia è assunta il 1° settembre 2025 come docente di italiano (livello VI). La sua prova è di 4 mesi di calendario: termina il 31 dicembre 2025. In novembre si ammala per 20 giorni: la prova si sospende e riprende al rientro. Poiché il rientro avviene entro 4 mesi dall’inizio dell’assenza, Caia può completare il residuo del periodo di prova. Se il datore non recede entro il 31 dicembre 2025 (più i 20 giorni di proroga per la malattia), Caia è confermata a tempo indeterminato.
    Sempronio – Preside (livello VIII B), contratto senza prova scritta
    Sempronio è nominato preside di un istituto privato laico nel settembre 2025. Il contratto firmato non indica la clausola di prova. Dopo tre mesi il datore comunica la «mancata conferma» al termine della prova. Sempronio contesta che nessuna prova è stata pattuita per iscritto: in assenza di atto scritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. La comunicazione del datore non è valida come recesso in prova; il licenziamento deve seguire le regole ordinarie, con preavviso di 4 mesi.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un docente di scuola secondaria (livello VI)?
    Per i livelli IV-VII il periodo di prova dura 4 mesi di calendario, decorrenti dalla data di inizio del rapporto. In caso di malattia la prova si sospende e può essere ripresa entro 4 mesi dall’inizio dell’assenza.
    Cosa succede se si ammala durante il periodo di prova?
    La prova si sospende. Il lavoratore può riprendere se torna in servizio entro 4 mesi dall’inizio dell’assenza. Se non rientra entro questo termine, il rapporto può essere risolto.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza la clausola scritta di prova nel contratto di assunzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dal primo giorno.
    Per i contratti a termine il periodo di prova è diverso?
    Sì. Per i contratti a termine il CCNL Aninsei fissa un massimo di 1 mese di prova, indipendentemente dal livello di inquadramento.
    Se supero la prova devo aspettare una comunicazione scritta?
    No. Al termine della prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione esplicita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B.: Ordine di porre termine alle violazioni

    Art. 144 bis T.U.B. – Ordine di porre termine alle violazioni.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Per le violazioni previste dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), quando esse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’, la Banca d’Italia puo’, in alternativa all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa’ o dell’ente una sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l’adempimento.

    2. Per l’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito la Banca d’Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 144, comma 1; l’importo delle sanzioni e’ aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall’articolo 144.”

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  • Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni

    Art. 48 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni ( decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un’esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l’ articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    2. Resta fermo quanto disposto dall’ articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  • Art. 58 DPR 445/2000 – Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

    Art. 58 DPR 445/2000 – Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

    2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

    3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): periodo di prova 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: periodo di prova — durata, forma scritta e recesso

    Il periodo di prova nel CCNL Vetro e Lampade varia da 2 a 6 mesi secondo il livello. La forma scritta è obbligatoria; la malattia sospende il computo. Ecco tutto ciò che serve sapere, sia dal lato del lavoratore sia del datore.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade il periodo di prova va da 2 mesi (livelli base di tutti i sotto-settori) a 6 mesi (categorie apicali del meccanizzato e livelli alti della trasformazione e lampade). La forma scritta è obbligatoria; malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2096 c.c.; art. 10 d.lgs. 104/2022 (limite massimo 6 mesi)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello e sotto-settore — CCNL Vetro e Lampade
    Sotto-settore Livelli/Categorie Durata prova Profilo tipo
    Meccanizzato Cat. F, E, D 2 mesi Operaio base, alimentatore macchine, manovale specializzato
    Meccanizzato Cat. C 3 mesi Operatore di processo, manutentore
    Meccanizzato Cat. B, A, IPO 6 mesi Tecnico, capo reparto, impiegato direttivo
    Trasformazione 1°–4° 2 mesi Operaio base seconda lavorazione
    Trasformazione 5°–8°A 6 mesi Specializzato, tecnico, quadro
    Soffiatura/semiautomatico 1°–5° 2 mesi Apprendista soffiatore, operaio base
    Soffiatura/semiautomatico 6°–9°A 6 mesi Maestro vetraio, specializzato senior
    Lampade e display Livelli L, I, H, G 2 mesi Operaio di linea, addetto assemblaggio
    Lampade e display Livelli F–A 6 mesi Tecnico, impiegato, quadro

    Nota: le durate indicate riflettono le previsioni tipiche del settore vetro in base alle fonti disponibili. Per le durate precise di ogni categoria e livello si raccomanda di consultare il testo contrattuale integrale o le organizzazioni sindacali firmatarie.

    La forma scritta: obbligatoria e vincolante

    Il periodo di prova è valido solo se risulta da atto scritto inserito nel contratto di assunzione o in una lettera allegata. L’accordo verbale non è sufficiente. Il documento scritto deve indicare:

    • la durata esatta del periodo (in mesi), coerente con il livello di inquadramento;
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

    In assenza di forma scritta, per costante orientamento della giurisprudenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza periodo di prova, con piena applicazione delle tutele in materia di licenziamento.

    Sospensione del periodo di prova

    Il CCNL e la giurisprudenza concordano che alcune vicende sospendono il decorso del periodo di prova, impedendo al datore di verificare effettivamente la prestazione:

    • Malattia e infortunio: il periodo si sospende e riprende alla guarigione del lavoratore;
    • Ferie: se godute durante la prova (anche se poco frequente), sospendono il computo;
    • Congedi obbligatori (maternità, paternità): la prova è sospesa per tutta la durata del congedo.

    La logica è semplice: il periodo di prova mira a verificare la prestazione del lavoratore e le sue capacità; ciò non è possibile in assenza del lavoratore dal luogo di lavoro.

    Il recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso. Tuttavia esistono limiti invalicabili:

    • Il recesso del datore non può essere discriminatorio (es. per sesso, età, opinioni politiche, attività sindacale) né ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità): in questi casi è nullo e impugnabile;
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine della prova può configurare abuso del diritto;
    • Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere licenziate durante la prova per tale motivo (art. 54 d.lgs. 151/2001).

    Conferma e computo dell’anzianità

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: scatti biennali, comporto per malattia, TFR, ferie maturate.

    Casi pratici

    Tizio — Prima assunzione, operaio cat. D settore meccanizzato
    Tizio viene assunto come operaio di processo categoria D in una grande vetreria di vetro piano. Il contratto indica un periodo di prova di 3 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2026. A metà marzo Tizio si ammala per 10 giorni con regolare certificato medico. Il periodo di prova si sospende per 10 giorni: la scadenza si posticipa al 20 maggio 2026 invece del 30 aprile. Al 20 maggio, senza comunicazione di recesso, il rapporto è confermato.
    Caia — Tecnica di laboratorio categoria B
    Caia viene assunta come tecnica di laboratorio categoria B in un’azienda di seconda lavorazione del vetro. Il periodo di prova contrattuale è di 6 mesi. Al quarto mese il responsabile decide di non confermarla, comunicandolo per iscritto. Caia non ha diritto a preavviso o indennità sostitutiva, ma verifica che la comunicazione non sia discriminatoria. Riceve la retribuzione per i giorni lavorati e la liquidazione del TFR maturato.
    Sempronio — Maestro soffiatore livello 8°A, prova assente
    Sempronio viene assunto verbalmente senza alcun riferimento scritto al periodo di prova. Dopo tre mesi l’azienda tenta di recedere sostenendo che «la prova è finita male». Sempronio si rivolge a Filctem-Cgil: in assenza di accordo scritto non esiste periodo di prova. Il rapporto è a tempo indeterminato dal primo giorno e il licenziamento deve seguire le regole ordinarie (giusta causa o giustificato motivo, con preavviso).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel settore meccanizzato del vetro?
    Nel settore meccanizzato la durata varia: 2 mesi per i livelli base (categorie D, E, F), fino a 6 mesi per le categorie apicali (A e B). Per i livelli intermedi (C) la durata è generalmente di 3 mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
    Sì, deve risultare obbligatoriamente da atto scritto nel contratto di assunzione. In assenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore.
    La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL Vetro?
    Sì, malattia, infortunio e ogni sospensione della prestazione sospendono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende alla ripresa del lavoro e la scadenza si posticipa di altrettanti giorni.
    Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Tuttavia il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità.
    Cosa succede se la prova termina senza comunicazioni?
    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha comunicato recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le durate precise per ogni categoria e livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Dimissioni nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maggiorazioni

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri) (art. 2103)

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri) (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maturazione, numero e importo

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Scatti di anzianità nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri): maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
    Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
    Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
    I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.