Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 1023 Codice della Navigazione – Privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    Art. 1023 Codice della Navigazione – Privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo; 2° i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo; 3° i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo; 4° le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio; 5° le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967 ; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio; 6° i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

  • Art. 1024 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    Art. 1024 Codice della Navigazione – Privilegi sulle cose caricate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; 3° le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio; 4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

  • Art. 1025 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    Art. 1025 Codice della Navigazione – Estinzione dei privilegi sull’aeromobile e sul nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi sull'aeromobile e sul nolo si estinguono, oltre che per l'estinzione del credito, con lo spirare del termine di novanta giorni.

  • Art. 1026 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1026 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo, quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564. Dell'ipoteca

  • Art. 1027 Codice della Navigazione – Concessione d’ipoteca su aeromobile

    Art. 1027 Codice della Navigazione – Concessione d’ipoteca su aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sull'aeromobile può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d'individuazione dell'aeromobile.

  • Art. 1028 Codice della Navigazione – Ipoteca su aeromobile in costruzione

    Art. 1028 Codice della Navigazione – Ipoteca su aeromobile in costruzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca può essere concessa anche su aeromobile in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle costruzioni.

  • Art. 1029 Codice della Navigazione – Oggetto dell’ipoteca

    Art. 1029 Codice della Navigazione – Oggetto dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca ha per oggetto l'aeromobile, le sue pertinenze e parti separabili anche se separate, tranne quelle che risultano appartenere a persona diversa dal proprietario dell'aeromobile, da scrittura avente data certa o dal certificato di immatricolazione dell'aeromobile.

  • Art. 1030 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    Art. 1030 Codice della Navigazione – Pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per gli effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione . . . . L'ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l'iscrizione.

  • Art. 1031 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    Art. 1031 Codice della Navigazione – Ufficio competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aesomobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell'articolo 866 .

  • Art. 1032 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    Art. 1032 Codice della Navigazione – Documenti per la pubblicità dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi domanda la pubblicità dell'ipoteca deve consegnare all'ufficio competente i documenti indicati nell'articolo 569. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad un aeromobile munito di certificato d'immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio il certificato medesimo, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che la pubblicità venga richiesta al ministero per l'aeronautica e tale esibizione non sia possibile perché l'aeromobile si trova altrove, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 869.

  • Art. 1033 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    Art. 1033 Codice della Navigazione – Esecuzione della pubblicità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pubblicità si esegue dall'ufficio nei modi previsti nell'articolo 870.

  • Art. 1034 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    Art. 1034 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, si applica il disposto dell'articolo 871.

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