Art. 157 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità e la sicurezza, . . . se l'interessato è detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. 4
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 18/11/2010
Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11
Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
“1. Per l’attivita’ di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita’ finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.”
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Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 43 o 44, l’emittente di tale token svolge la propria attività sotto la vigilanza dell’ABE. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, l’ABE esercita i poteri delle autorità competenti conferiti dagli articoli da 22 a 25, dall’articolo 29, dall’articolo 33, dall’articolo 34, paragrafi 7 e 12, dall’articolo 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, nonché dagli articoli 41, 42, 46 e 47 nei confronti degli emittenti di token collegati ad attività significativi.
2. Se un emittente di un token collegato ad attività significativo presta anche servizi per le cripto-attività o emette cripto-attività che non sono token collegati ad attività significativi, tali servizi e attività rimangono sotto la vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro d’origine.
3. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 3, l’ABE procede a una nuova valutazione prudenziale per garantire che l’emittente rispetti il titolo III.
4. Se un token di moneta elettronica emesso da un istituto di moneta elettronica è stato classificato come significativo ai sensi dell’articolo 56 o 57, l’ABE vigila sulla conformità dell’emittente di tale token di moneta elettronica significativo agli articoli 55 e 58. Ai fini della vigilanza per la conformità agli articoli 55 e 58, l’ABE esercita i poteri conferiti alle autorità competenti dagli articoli 22 e 23, dall’articolo 24, paragrafo 3, nonché dagli articoli 35, paragrafi 3 e 5, dall’articolo 36, paragrafo 10, e dagli articoli 46 e 47, nei confronti di istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi.
5. L’ABE esercita i propri poteri di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 4 in stretta cooperazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dell’emittente, in particolare:
a) l’autorità di vigilanza prudenziale, compresa, se del caso, la BCE a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;
b) le pertinenti autorità competenti a norma della legislazione nazionale che recepisce la direttiva 2009/110/CE, se del caso;
c) le autorità competenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1.

In vigore dal 13/01/2018
Modificato da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1
“1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore e’ offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione comunica al pagatore tutte le spese e il tasso di cambio che sara’ utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.”
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D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.
2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell' articolo 1253 del codice civile . Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall’entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo