Art. 1035 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione . . . dell'aeromobile.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione . . . dell'aeromobile.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 1023 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli articoli 572, 573, 576, 577. DISPOSIZIONI PROCESSUALI DELLA COMPETENZA NEL PROCESSO DI COGNIZIONE
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda di indennità o di compenso per assistenza o salvataggio può proporsi anche avanti il giudice, che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda di risarcimento per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto può proporsi anche avanti il giudice che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Se sono proposte contro il vettore, l'esercente o l'assicuratore avanti giudici diversi più cause dipendenti dallo stesso contratto di trasporto, ovvero dallo stesso fatto di assistenza o, infine, dallo stesso urto di aeromobili ovvero dallo stesso evento produttivo di danni àterzi sulla superficie, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa avanti il giudice adito, nella circoscrizione del quale è il foro generale del convenuto, o, in difetto, avanti quello per primo adito. Si applica il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile. DELL'ATTUAZIONE DELLA LIMITAZIONE DEL DEBITO DELL'ESERCENTE Art. 1041 (Giudice competente). Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale della circoscrizione nella quale è il foro generale dell'istante.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda di apertura del procedimento di limitazione può essere proposta dall'esercente e, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie, anche dall'assicuratore.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale, competente ai sensi dell'articolo 1041. Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione dell'aeromobile e il luogo in cui si trova; l'accidente al quale le obbligazioni si riferiscono. Insieme con il ricorso, l'istante deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale:
a) il certificato di navigabilità o di collaudo ovvero copia in forma autentica di essi;
b) l'elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;
c) il certificato delle ipoteche trascritte sull'aeromobile;
d) la nota vistata dal ministro per l'aeronautica ovvero la polizza di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie.
I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) disciplinano per il solo anno 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo e della pesca (art. 16-bis, D.L. 124/2023). Sono previste due finestre comunicative: la prima dal 31 marzo al 30 maggio 2026 (spese previste fino al 15 novembre), la seconda dal 20 novembre al 2 dicembre 2026 (spese effettive). La percentuale di riparto è fissata dall’AdE entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa. Per le grandi imprese agricole è necessaria la previa approvazione della Commissione UE.
Approfondimento normativo completo: Commi 463-466 LB 2026: credito d imposta ZES unica agricoltura.
I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) istituiscono un regime agevolativo specifico per gli operatori dei settori agricolo e della pesca che investono nella ZES unica del Mezzogiorno. Questa disposizione è autonoma rispetto ai commi 439-452, che riguardano gli investimenti produttivi generali: la norma agricola si fonda su una base legale differente (art. 16-bis, D.L. 124/2023) e vale, per ora, per il solo anno 2026, non per il triennio.
La struttura comunicativa si articola in due finestre distinte. La prima, obbligatoria, decorre dal 31 marzo al 30 maggio 2026 e serve a indicare le spese già sostenute dall’1 gennaio e quelle previste fino al 15 novembre 2026. La seconda finestra, dal 20 novembre al 2 dicembre 2026, è una comunicazione integrativa anch’essa a pena di decadenza: l’operatore deve attestare le spese effettivamente sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La percentuale del credito sarà determinata dall’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa.
Un elemento critico distingue questo credito dall’analoga misura generale: le grandi imprese agricole possono accedere all’agevolazione solo previa decisione di approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE in materia di aiuti di Stato. Al momento dell’entrata in vigore della legge questa decisione non risulta ancora adottata, il che rende l’accesso per le grandi imprese condizionato a un ulteriore passaggio istituzionale. Per le microimprese, le PMI e le imprese di pesca il percorso è invece regolato dai limiti del regime de minimis o dai regolamenti di esenzione applicabili.
Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda viticola di 12 ettari nel comune di Agrigento, in zona ZES. Nel 2026 intende acquistare un impianto di irrigazione a goccia per 80.000 euro, da completare entro settembre. Rientra nella categoria delle microimprese. Il consulente lo informa che esistono due finestre comunicative e che la mancata presentazione di entrambe comporta la perdita totale del beneficio.
Come si legge in pratica. Tizio presenta la prima comunicazione il 15 aprile 2026, indicando 20.000 euro di spese già sostenute e 60.000 euro previste entro il 15 novembre 2026. A novembre, avendo completato l’impianto per 75.000 euro totali, invia la comunicazione integrativa con il dato definitivo. Entro il 12 dicembre 2026 l’Agenzia delle entrate pubblica il provvedimento con la percentuale di riparto, applicata alla spesa ammissibile di 75.000 euro. Tizio potrà utilizzare il credito d’imposta risultante in compensazione tramite modello F24, nei termini e con le modalità che il provvedimento indicherà.
Scenario. Caia è socia e amministratrice di una SRL che si occupa di acquacoltura nel comune di Reggio Calabria. La società è qualificata come piccola impresa ai sensi della normativa UE. Nel 2026 acquista vasche di allevamento e sistemi di aerazione per un totale di 350.000 euro, con consegna e installazione prevista tra giugno e ottobre 2026. La norma di riferimento è l’art. 16-bis del D.L. 124/2023, come modificato dal comma 462 L. 199/2025.
Come si legge in pratica. La SRL di Caia invia la prima comunicazione il 30 aprile 2026: spese sostenute dall’1 gennaio pari a zero, spese previste entro il 15 novembre pari a 350.000 euro. La seconda comunicazione, inviata il 28 novembre 2026, attesta spese effettive per 340.000 euro (un lotto è slittato a dicembre). L’Agenzia delle entrate determina la percentuale di riparto sui 340.000 euro comunicati. Caia nota che la parte non comunicata (10.000 euro di spese post 15 novembre) non è agevolabile per il 2026, poiché la norma limita la finestra di spesa al 15 novembre 2026.
Scenario. Sempronio presiede una cooperativa agricola di medie dimensioni con sede a Foggia, classificata come grande impresa ai sensi della normativa europea. La cooperativa intende investire 1.200.000 euro in silos di stoccaggio e impianti di essiccazione del grano nel 2026. Il consulente avverte che, trattandosi di grande impresa nel settore della produzione primaria agricola, l’accesso al credito ZES agricoltura è subordinato all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108(3) TFUE.
Come si legge in pratica. La cooperativa verifica che, alla data di entrata in vigore della L. 199/2025, la decisione della Commissione UE non è ancora intervenuta. Sempronio decide di presentare comunque la comunicazione all’AdE nella finestra di aprile 2026, in modo da non perdere la possibilità di accesso qualora l’approvazione europea sopraggiunga in corso d’anno. Il consulente segnala che l’effettiva fruizione del credito per le grandi imprese agricole rimane sospesa all’esito del procedimento europeo: senza la decisione della Commissione, il beneficio non potrà essere concretamente utilizzato. Si tratta di un rischio di pianificazione che le grandi imprese devono valutare attentamente prima di dimensionare gli investimenti sul credito.
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I commi 439-452 riguardano gli investimenti produttivi generali nella ZES unica e coprono il triennio 2026-2028. I commi 463-466 si applicano specificamente ai settori agricolo, forestale e della pesca, si fondano sull’art. 16-bis del D.L. 124/2023 (norma distinta dall’art. 16) e, per ora, valgono per il solo anno 2026. Le finestre comunicative sono inoltre diverse: il credito agricolo prevede una seconda comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre, assente nel regime generale.
Sì. I commi 463-466 della legge di bilancio 2026 estendono l’agevolazione anche agli operatori del settore della pesca, come confermato dal titolo della norma (art. 16-bis, D.L. 124/2023, che riguarda la produzione primaria agricola e la pesca). L’accesso è soggetto alle medesime finestre comunicative e alle regole sugli aiuti di Stato applicabili al settore ittico, che possono differire da quelle agricole.
No. La legge di bilancio 2026 (comma 463) circoscrive le spese ammissibili a quelle sostenute dall’1 gennaio al 15 novembre 2026. La comunicazione integrativa (20 novembre – 2 dicembre 2026) certifica proprio le spese effettive fino a quella data. Le spese sostenute dopo il 15 novembre non rientrano nel perimetro agevolabile per il 2026 e non potranno essere recuperate in comunicazioni successive relative allo stesso anno.
Il comma 465 della legge di bilancio 2026 stabilisce che per le comunicazioni del 2026 si utilizza il modello già approvato dall’Agenzia delle entrate per il 2025, con il medesimo contenuto e le stesse modalità di trasmissione telematica. Non è prevista l’approvazione di un nuovo modello specifico per il 2026, il che semplifica gli adempimenti per gli operatori che hanno già presentato la comunicazione nell’anno precedente.
No. I commi 463-466 non fissano una percentuale diretta. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che determinerà la percentuale di riparto sarà emanato entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa (quindi indicativamente entro il 12 dicembre 2026). Solo a quella data gli operatori conosceranno il credito effettivo spettante. La norma è in attesa di decreto attuativo e la presente guida sarà aggiornata alla pubblicazione.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Con sentenza esecutiva, il tribunale, accertata, in seguito alla domanda dell'esercente o dell'assicuratore, l'esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei processi di opposizione alla sentenza di apertura e alla formazione dello stato passivo e dello stato di riparto; stabilisce entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della sentenza la data di deposito dello stato attivo; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domando e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato passivo avanti il collegio.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
La sentenza, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell'istante e dei creditori indicati nello elenco di cui all'articolo 1043, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. L'ufficio di iscrizione, avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione dell'aeromobile, e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
L'apertura del procedimento produce gli effetti indicati negli articoli 625, 626.