Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1060 Codice della Navigazione – Giudice dell’esecuzione

    Art. 1060 Codice della Navigazione – Giudice dell’esecuzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni da che è stato formato.

  • Art. 1061 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di aeromobile

    Art. 1061 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell'articolo 650. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

  • Art. 1062 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze

    Art. 1062 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell'aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.

  • Art. 1063 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile pignorato

    Art. 1063 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile pignorato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione. Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.

  • Art. 1064 Codice della Navigazione – Domanda di vendita

    Art. 1064 Codice della Navigazione – Domanda di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota di esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 1055. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la nazionalità. 54 Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto del registro di iscrizione dell'aeromobile dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 1061 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita. ———— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 1065 Codice della Navigazione – Designazione del giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile

    Art. 1065 Codice della Navigazione – Designazione del giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell'esecuzione e richiede al ENAC la stima dell'aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima. Se l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi è stata seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.

  • Art. 1066 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    Art. 1066 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita con o senza incanto. L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656. L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.

  • Art. 1067 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    Art. 1067 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.

  • Art. 1068 Codice della Navigazione – Forme della vendita

    Art. 1068 Codice della Navigazione – Forme della vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 658 a 666 del presente codice. La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 570 a 575 del codice di procedura civile.

  • Art. 1069 Codice della Navigazione – Opposizione

    Art. 1069 Codice della Navigazione – Opposizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto concerne le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni degli articoli 667 a 669.

  • Art. 1070 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

    Art. 1070 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'espropriazione dell'aeromobile o di quote di aeromobile è promossa dai creditori privilegiati dell'esercente non proprietario, ovvero è promossa contro il terzo proprietario dell'aeromobile, si applicano le disposizioni dell'articolo 670.

  • Art. 1071 Codice della Navigazione – Vendita di parti separate e pertinenze

    Art. 1071 Codice della Navigazione – Vendita di parti separate e pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano pertinenze dell'aeromobile, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.