Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso dell

    Art. 126 novies T.U.B.: Commissioni applicabili al rimborso dell

    Art. 126 novies T.U.B. – Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    “1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114-ter puo’ essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:

    a) il rimborso e’ chiesto prima della scadenza del contratto;

    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;

    c) il rimborso e’ chiesto piu’ di un anno dopo la data di scadenza del contratto.

    2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.

    3. L’emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta, le informazioni relative alle modalita’ e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    4. Il contratto tra l’emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita’ e le condizioni del rimborso.”

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  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (GMS)

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il GMS ricorre quando il lavoratore commette un inadempimento contrattuale notevole degli obblighi lavorativi, meno grave della giusta causa ma comunque rilevante. A differenza della giusta causa, il preavviso è dovuto. È obbligatoria la procedura disciplinare dell’art. 7 Statuto.

    Riferimento normativo

    L. 604/1966, art. 3 (prima parte); L. 300/1970, art. 7

    Tabella riepilogativa

    GMS vs giusta causa: differenze principali
    Caratteristica Giusta causa GMS
    Gravità condotta Massima (fiducia irreparabile) Notevole inadempimento
    Preavviso Non dovuto Dovuto
    Procedura disciplinare Obbligatoria Obbligatoria
    Esempi Furto, violenza, assenza prolungata Scarso rendimento reiterato, lievi insubordinazioni ripetute

    Cos'è il giustificato motivo soggettivo

    Il GMS indica un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, che non raggiunge la soglia della giusta causa ma è comunque sufficientemente grave da giustificare il recesso. La valutazione è graduata: lo stesso fatto che in un contesto è GMS potrebbe, se reiterato o accompagnato da precedenti disciplinari, configurare giusta causa.

    Il CCNL applicato indica di solito i comportamenti suscettibili di licenziamento con preavviso, distinguendoli da quelli che danno luogo al recesso immediato.

    Esempi di condotte che integrano GMS

    • Scarso rendimento persistente, documentato e imputabile al lavoratore
    • Violazioni ripetute di norme aziendali o del codice disciplinare, dopo precedenti sanzioni
    • Insubordinazione di media gravità verso i superiori
    • Assenze ingiustificate non così prolungate da integrare giusta causa
    • Utilizzo scorretto degli strumenti aziendali (computer, telefono, veicoli)

    In tutti i casi è fondamentale che il datore abbia già irrogato sanzioni conservative (richiami, sospensioni) per condotte analoghe, dimostrando la reiterazione.

    Procedura obbligatoria e preavviso

    Prima di irrogare il GMS, il datore è tenuto a rispettare la procedura disciplinare dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta del fatto, concessione di almeno 5 giorni per la difesa scritta o orale, e solo dopo l’eventuale licenziamento. Il licenziamento per GMS dà sempre diritto al preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva), il cui termine dipende dal CCNL e dall’anzianità.

    Casi pratici

    Tizio – scarso rendimento dopo richiami reiterati

    Tizio, venditore, registra risultati costantemente sotto gli obiettivi minimi concordati per tre trimestri consecutivi. Il datore gli ha già inviato due richiami scritti. Dopo la terza valutazione negativa avvia la contestazione disciplinare per GMS. Tizio percepisce il preavviso secondo il proprio CCNL.

    Caia – violazione ripetuta dell'orario di lavoro

    Caia accumula ritardi ingiustificati per diversi mesi, dopo aver già ricevuto un richiamo verbale e una sanzione conservativa. Il datore documenta ogni singolo episodio e, dopo la contestazione formale, irroga il licenziamento per GMS con preavviso.

    Sempronio – uso improprio degli strumenti aziendali

    Sempronio utilizza il computer aziendale per attività personali durante l’orario di lavoro, violando il regolamento interno già comunicatogli. Il datore, dopo la contestazione, irroga una sospensione in prima battuta; Sempronio reitera il comportamento. Al secondo episodio il datore procede con GMS.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra GMS e giusta causa?

    La giusta causa è una condotta così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e non dà diritto al preavviso. Il GMS è un inadempimento notevole ma di minor gravità: il preavviso è dovuto e il rapporto prosegue fino alla scadenza del termine di preavviso.

    Il datore deve contestare il fatto prima del GMS?

    Sì. La procedura disciplinare dell’art. 7 Statuto è obbligatoria anche per il GMS: contestazione scritta, termine per la difesa del lavoratore, poi eventuale licenziamento.

    Lo scarso rendimento è sempre GMS?

    No. Lo scarso rendimento integra GMS solo se è oggettivamente documentato, reiterato e imputabile al lavoratore, non a cause organizzative o strumentali. Il giudice valuta se il rendimento è effettivamente inferiore a quello esigibile dalla mansione.

    Con il GMS si ha diritto alla NASpI?

    Sì. Anche il licenziamento per GMS è un recesso involontario che dà diritto alla NASpI, nel rispetto dei requisiti contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge.

    Cosa succede se manca la procedura disciplinare?

    Il licenziamento irrogato senza rispettare la procedura dell’art. 7 Statuto è inefficace o illegittimo, con conseguente applicazione delle tutele indennitarie o reintegratorie a seconda del regime applicabile al lavoratore.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 36-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo dell’aggiustamento di congruità)

    Art. 36-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo dell’aggiustamento di congruità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi: a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra: 1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater; 2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio; b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread "fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa; c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria "investimento" (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria "investimento"; d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.

    2. 2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" è: a) pari alla somma di: 1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi; 2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi; b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari; c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.

    3. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.

    4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread "fondamentale" è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).

    ))

  • Art. 44 D.P.R. 115/2002

    Art. 44 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

  • Art. 60 D.P.R. 115/2002

    Art. 60 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. 2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare: a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

  • Livelli, qualifiche e mansioni CCNL Metalmeccanici industria

    CCNL · Metalmeccanici industria

    Il sistema di classificazione del CCNL Metalmeccanici industria suddivide il personale in nove categorie – dalla 1ª alla 7ª, con la categoria intermedia 5ª Super introdotta nel 2017 – più la categoria Quadri. Ogni categoria corrisponde a un livello di responsabilità, autonomia e competenza tecnica. L’inquadramento determina il minimo tabellare, la progressione di carriera e il diritto a indennità contrattuali.

    CCNL · Metalmeccanici industria (Federmeccanica-Assistal) Sistema vigente · 9 categorie + Quadri Riferimento · Accordo 5 febbraio 2021, Titolo III

    Come funziona la classificazione del personale

    Nel CCNL Metalmeccanici industria, ogni lavoratore è inquadrato in una categoria contrattuale in base alle mansioni effettivamente svolte, secondo i criteri stabiliti dal Titolo III del contratto. La classificazione non dipende dal titolo di studio o dall’anzianità di servizio, ma dal contenuto professionale della prestazione: cosa fa concretamente il lavoratore, con quale grado di autonomia, in base a quali conoscenze e con quale responsabilità sui risultati.

    Il sistema attualmente in vigore deriva dal rinnovo del 26 novembre 2016, che ha introdotto la 5ª categoria Super (5S) come livello intermedio tra il 5° e il 6°, riconoscendo le figure tecniche con competenze specialistiche evolute non ancora assimilabili al ruolo di tecnico di concetto. L’accordo del 5 febbraio 2021 ha confermato questo impianto, rinviando a una fase di sperimentazione l’eventuale passaggio a un nuovo modello classificatorio basato sui “ruoli professionali”, allo studio dell’Osservatorio paritetico.

    Ogni categoria è definita da quattro fattori valutativi: autonomia (margine decisionale), responsabilità (impatto del lavoro sui risultati), conoscenze ed esperienza (formazione richiesta), complessità delle mansioni (difficoltà tecnica). All’aumentare di questi fattori, sale la categoria di inquadramento e – di conseguenza – il minimo tabellare riconosciuto.

    Le nove categorie: panoramica

    Di seguito una sintesi tassonomica delle categorie del CCNL Metalmeccanici industria, con i criteri di accesso e i profili tipici riconducibili a ciascun livello.

    CategoriaProfiloCaratteristiche
    Operaio comune (apprendimento)Mansioni semplici di natura manuale o ausiliaria, senza autonomia. Periodo di inserimento iniziale.
    Operaio comuneMansioni manuali di limitata complessità, con conoscenze elementari acquisite con la pratica. Autonomia minima entro istruzioni dettagliate.
    Operaio qualificatoMansioni di esecuzione che richiedono conoscenze tecnico-pratiche specifiche del settore. Autonomia operativa entro istruzioni di massima.
    Operaio qualificato evolutoMansioni che richiedono adeguate conoscenze tecnico-pratiche del processo produttivo. Capacità di operare con margine di iniziativa su lavorazioni standard.
    Operaio specializzato / Impiegato di concetto baseConoscenze teorico-pratiche complete. Autonomia operativa e responsabilità sulla qualità del prodotto. Include impiegati amministrativi e tecnici di livello iniziale.
    5ª SuperTecnico specializzatoCompetenze tecniche evolute con capacità di gestione autonoma di problematiche complesse. Figura intermedia introdotta nel 2017 per riconoscere ruoli tecnici di expertise.
    Impiegato di concetto / TecnicoMansioni di concetto che richiedono preparazione tecnica o amministrativa di livello superiore. Autonomia significativa, responsabilità su processi o piccoli team.
    Impiegato direttivoMansioni con margine di iniziativa elevato, responsabilità su funzioni complesse. Coordinamento di personale e gestione di obiettivi delegati.
    QuadriQuadro intermedioFunzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali. Autonomia direttiva continuativa con responsabilità sui risultati.

    Non confondere categoria contrattuale e qualifica legale. Le categorie 1ª-5ª corrispondono di norma alla qualifica legale di operaio; le categorie 5ª-7ª includono sia operai specializzati sia impiegati. La categoria Quadri è la qualifica intermedia tra impiegato e dirigente prevista dall’art. 2095 c.c. e dalla L. 190/1985. Il dirigente vero e proprio non è inquadrato nel CCNL Metalmeccanici industria, ma in un contratto separato (CCNL Dirigenti aziende industriali).

    Profili e mansioni tipo per categoria

    1ª e 2ª categoria – operai comuni

    Sono le categorie di ingresso per chi svolge mansioni manuali semplici: movimentazione materiali, pulizia degli impianti, assistenza ai macchinari, operazioni di carico e scarico, lavorazioni elementari su pezzi standardizzati. Il lavoratore opera con istruzioni dettagliate, senza autonomia decisionale. La 1ª categoria è di norma transitoria: si rimane in 1ª per i primi mesi, poi si passa in 2ª al consolidamento dell’esperienza pratica. Profili tipici: addetto al magazzino, addetto alle pulizie industriali, manovale, etichettatore.

    3ª categoria – operai qualificati

    Comprende i lavoratori che operano macchine utensili tradizionali o semiautomatiche, eseguono saldature semplici, montaggi standardizzati, controlli di qualità di routine. Richiede una formazione tecnica di base (qualifica professionale, IeFP) o un percorso di apprendistato. Profili tipici: tornitore tradizionale, fresatore base, saldatore livello 1, montatore meccanico, addetto al collaudo dimensionale, conduttore di linea automatica supervisionata.

    4ª categoria – operai qualificati evoluti

    Lavoratori che dimostrano capacità di intervento autonomo su lavorazioni di una certa complessità: lettura del disegno tecnico, attrezzaggio di macchine utensili, regolazioni di processo, diagnosi di anomalie semplici. È il livello “naturale” dell’operaio metalmeccanico con esperienza. Profili tipici: tornitore polivalente, saldatore TIG/MIG certificato, programmatore di controllo numerico base, manutentore meccanico, montatore di gruppi complessi.

    5ª categoria – operai specializzati e impiegati di concetto

    Categoria che unisce due famiglie professionali: l’operaio specializzato (con conoscenze teorico-pratiche complete e responsabilità sulla qualità) e l’impiegato amministrativo o tecnico di concetto base. Per gli operai: programmatori CNC con autonomia di set-up, attrezzisti, manutentori elettromeccanici. Per gli impiegati: contabili, addetti paghe, tecnici disegnatori, addetti commerciali interni, impiegati di produzione.

    5ª categoria Super – tecnici specializzati

    Livello intermedio introdotto nel 2017 per riconoscere figure tecniche evolute non ancora a livello quadro o impiegato di concetto pieno. Tipicamente: tecnici di processo, programmatori CNC di alto livello, attrezzisti capo turno, supervisori di qualità di reparto, capi linea di produzione. Hanno autonomia tecnica e responsabilità sui risultati di un’unità organizzativa, ma non gestiscono autonomamente budget o personale.

    6ª e 7ª categoria – impiegati di concetto e direttivi

    Le categorie alte del personale impiegatizio. La 6ª categoria include capi reparto, tecnici di sviluppo prodotto, responsabili di servizi (qualità, manutenzione, sicurezza) di stabilimento, impiegati con responsabilità funzionale (controller, HR business partner, buyer). La 7ª categoria è il vertice del personale non quadro: responsabili di funzione operativa, project manager con autonomia su budget, capi area di una certa dimensione organizzativa.

    Quadri

    I quadri sono la figura ponte tra impiegato direttivo e dirigente, prevista dall’art. 2095 c.c. e disciplinata dalla L. 13 maggio 1985 n. 190. Nel CCNL Metalmeccanici industria hanno trattamento economico e normativo specifico: indennità di funzione, polizza RC professionale a carico azienda, formazione manageriale annuale. Profili tipici: direttori di stabilimento (piccoli), responsabili di funzione corporate, capi di area complessa con autonomia direttiva continuativa.

    Inquadramento all’assunzione

    All’assunzione il datore di lavoro deve indicare nel contratto individuale la categoria di inquadramento, le mansioni specifiche e il livello retributivo applicato. L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente assegnate: se il lavoratore svolge stabilmente mansioni superiori, ha diritto al passaggio di categoria (oltre alla differenza retributiva, come si vedrà sotto).

    Per i giovani al primo impiego, la categoria di ingresso è solitamente la 2ª o 3ª, salvo che il profilo professionale non giustifichi un inquadramento superiore. Per gli ingressi in apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47) si applica la categoria di destinazione finale con sotto-inquadramento progressivo: si parte due livelli sotto e si sale di un livello a metà del percorso, fino al pieno inquadramento alla fine dell’apprendistato.

    Apprendistato per fresatore in 4ª categoria

    Tizio viene assunto come apprendista metalmeccanico con percorso triennale per diventare fresatore CNC (4ª categoria). Per i primi 18 mesi sarà inquadrato in 2ª categoria; dal 19° al 36° mese in 3ª categoria; al termine del triennio acquisirà la 4ª categoria piena. L’azienda paga i minimi tabellari della categoria di sottoinquadramento progressivo, con riconoscimento della corrispondente formazione contrattuale.

    Quando scatta il passaggio di categoria

    Il CCNL prevede tre situazioni in cui il lavoratore ha diritto al passaggio di categoria superiore:

    1. Svolgimento stabile di mansioni superiori. Se il lavoratore viene adibito in via continuativa a mansioni della categoria immediatamente superiore per un periodo continuativo o complessivo, dopo i termini previsti dall’art. 2103 c.c. (3 mesi salvo diverso accordo collettivo) matura il diritto al riconoscimento formale del livello superiore. Il CCNL Metalmeccanici industria adotta i termini codicistici, con la specificazione che il periodo si computa anche cumulativamente nell’arco dei 12 mesi.
    2. Modifica delle mansioni assegnate. Se l’azienda modifica formalmente l’incarico assegnando mansioni di categoria superiore – anche con accordo individuale o per esigenze organizzative – l’inquadramento deve essere adeguato dalla data di effettiva assegnazione.
    3. Riconoscimento per consolidamento competenze. Alcuni accordi aziendali prevedono percorsi di carriera con passaggio automatico a categoria superiore al raggiungimento di obiettivi formativi e di esperienza (es. patentino saldatura, certificazione PLC, completamento percorso di mentoring). Sono accordi integrativi non standardizzati a livello nazionale.

    Mansioni superiori e demansionamento. L’art. 2103 c.c., come riformato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act), consente al datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori solo in casi tassativi (riorganizzazione aziendale, esuberi, accordi individuali davanti a commissione di certificazione). Lo svolgimento di mansioni superiori per più di tre mesi attribuisce il diritto al livello superiore salvo che la sostituzione non riguardi un altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto (es. malattia, congedo parentale).

    Tipologie contrattuali e categorie

    L’inquadramento per categoria del CCNL Metalmeccanici industria si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con alcune specificità:

    • Contratto a tempo indeterminato: inquadramento pieno nella categoria di destinazione.
    • Contratto a termine (D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29): inquadramento pieno nella categoria corrispondente alle mansioni. Stesso trattamento economico, normativo e formativo del personale a tempo indeterminato.
    • Apprendistato professionalizzante: sotto-inquadramento progressivo come visto sopra.
    • Part-time (D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12): inquadramento pieno nella categoria, retribuzione e ferie proporzionate all’orario effettivo (pro-rata temporis).
    • Somministrazione di lavoro (D.Lgs. 81/2015, artt. 30-40): l’agenzia di somministrazione applica al lavoratore il CCNL Metalmeccanici industria della categoria corrispondente alle mansioni svolte presso l’utilizzatore.
    Mansioni superiori non riconosciute

    Caia lavora come operaia in 3ª categoria. Da otto mesi, oltre alle sue mansioni ordinarie, sostituisce stabilmente il programmatore CNC in ferie o malattia, eseguendo set-up macchina e prima impostazione del ciclo. L’azienda non riconosce il livello superiore. Sempronio, suo collega, era stato promosso alla 5ª categoria due anni fa per le stesse mansioni. Caia può richiedere all’azienda – tramite il rappresentante sindacale o direttamente – l’inquadramento in 5ª categoria con effetto dalla data in cui ha superato i tre mesi continuativi di mansioni superiori, oltre alla restituzione delle differenze retributive maturate.

    Domande frequenti

    Posso essere inquadrato in una categoria diversa dalle mansioni che svolgo?

    No, il CCNL e l’art. 2103 c.c. impongono la corrispondenza tra categoria contrattuale e mansioni effettivamente assegnate. Se vieni adibito a mansioni superiori per oltre tre mesi continuativi, hai diritto al passaggio di categoria. Se ti vengono assegnate mansioni inferiori, l’azienda può farlo solo nei casi tassativi previsti dalla legge (riorganizzazione documentata, accordo individuale davanti a commissione di certificazione).

    Posso passare direttamente dalla 3ª alla 5ª categoria?

    Sì, il CCNL non prescrive un avanzamento di categoria progressivo. Se le mansioni effettivamente svolte corrispondono al profilo della 5ª categoria, il lavoratore ha diritto al riconoscimento diretto del livello, anche saltando la 4ª. In pratica i salti di categoria sono rari per ragioni organizzative, ma giuridicamente non sono vietati.

    Cosa succede se l’azienda non riconosce il passaggio a cui ho diritto?

    Il lavoratore può chiedere all’azienda l’inquadramento corretto tramite richiesta scritta. In caso di mancato accoglimento, può rivolgersi alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), all’ispettorato territoriale del lavoro (per accertamento ispettivo) o al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del livello superiore con effetto retroattivo e il pagamento delle differenze retributive maturate. L’azione è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.

    La 5ª Super è una categoria nuova rispetto al passato?

    Sì, è stata introdotta con il rinnovo del CCNL del 26 novembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017. Prima esistevano otto categorie numerate (1ª-7ª + Quadri) senza il livello intermedio 5S. La nuova categoria è stata creata per riconoscere figure tecniche di specializzazione evoluta che non rientravano pienamente né nella 5ª né nella 6ª. Tutti gli accordi aziendali e individuali sottoscritti dopo il 2017 devono tenerne conto.

    Il titolo di studio incide sull’inquadramento iniziale?

    Il CCNL non collega l’inquadramento al titolo di studio, ma alle mansioni. Tuttavia, alcuni profili professionali richiedono di fatto un titolo specifico per essere svolti (es. perito tecnico per disegno meccanico complesso, laureato in ingegneria per ruoli di progettazione). In pratica il titolo di studio influenza l’inquadramento iniziale perché determina il tipo di mansioni assegnabili dall’azienda, ma non è esso stesso un criterio classificatorio diretto.

    Avvertenza editoriale. Le informazioni di questa guida sintetizzano le disposizioni del CCNL Metalmeccanici industria del 5 febbraio 2021 e dell’art. 2103 del Codice Civile. Per la disciplina applicabile a un caso individuale fai riferimento al testo ufficiale del CCNL, al contratto individuale di lavoro e – per situazioni controverse – a un consulente del lavoro, alle rappresentanze sindacali o all’ispettorato territoriale del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria e comporto, carenza e indennità.

  • Art. 42 D.Lgs. 159/2011 – Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

    Art. 42 D.Lgs. 159/2011 – Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

    2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

    3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

    4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 .

    5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

    6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

    7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

  • Art. 320 DPR 495/1992 – Malattie invalidanti

    Art. 320 DPR 495/1992 – Malattie invalidanti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

  • Art. 126 TULPS – Agenzie: regime autorizzatorio (abrogato)

    Art. 126 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

  • Art. 27 D.Lgs. 209/2005 – Rispetto delle norme di interesse generale

    Art. 27 D.Lgs. 209/2005 – Rispetto delle norme di interesse generale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

  • Art. 143 TULPS – Stranieri: obblighi di denuncia (abrogato)

    Art. 143 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

  • Art. 89 Reg. (UE) 2024/1689 – Azioni di monitoraggio

    Art. 89 Reg. (UE) 2024/1689 – Azioni di monitoraggio

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso assegnati a norma della presente sezione, l'ufficio per l'IA può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'efficace attuazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori di modelli di IA per finalità generali, compresa la loro adesione ai codici di buone pratiche approvati.

    2. I fornitori a valle hanno il diritto di presentare un reclamo per presunta violazione del presente regolamento. Il reclamo è debitamente motivato e indica almeno:

    a) il punto di contatto del fornitore del modello di IA per finalità generali in questione;

    b) una descrizione dei fatti di cui trattasi, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e del motivo per cui il fornitore a valle ritiene che il fornitore del modello di IA per finalità generali in questione abbia violato il presente regolamento;

    c) qualsiasi altra informazione che il fornitore a valle che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.