Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1083-bis Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1083-bis Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

  • Art. 1083-ter Codice della Navigazione – Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1083-ter Codice della Navigazione – Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 , per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno. Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.

  • Art. 1084 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

    Art. 1084 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

  • Art. 1085 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore

    Art. 1085 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto. La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.

  • Art. 1086 Codice della Navigazione – Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

    Art. 1086 Codice della Navigazione – Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della personale aeronautico .

  • Art. 1087 Codice della Navigazione – Navigazione interna

    Art. 1087 Codice della Navigazione – Navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160. DEI DELITTI IN PARTICOLARE Dei delitti contro la personalità dello Stato

  • Art. 1088 Codice della Navigazione – Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

    Art. 1088 Codice della Navigazione – Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

  • Art. 1089 Codice della Navigazione – Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

    Art. 1089 Codice della Navigazione – Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena è aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio è straniero; 2) da un terzo alla metà se il componente dell'equipaggio è cittadino italiano; 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.

  • Art. 1090 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1090 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione. Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione Sezione I Dei delitti contro la polizia di bordo

  • Art. 1091 Codice della Navigazione – Diserzione

    Art. 1091 Codice della Navigazione – Diserzione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro .

  • Art. 1092 Codice della Navigazione – Circostanze aggravanti

    Art. 1092 Codice della Navigazione – Circostanze aggravanti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all'estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.

  • Art. 1093 Codice della Navigazione – Causa di non punibilità

    Art. 1093 Codice della Navigazione – Causa di non punibilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.

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