Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1083-bis Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

In sintesi

  • Sanzioni amministrative accessorie per le violazioni amministrative del codice della navigazione: si aggiungono alle sanzioni principali.
  • Sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici per i titolari di abilitazioni ex art. 1082 comma 1 n. 1 e per comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna.
  • Sospensione dalla professione marittima, aeronautica o della navigazione interna per gli altri appartenenti al personale di settore.
  • Il sistema parallelo a quello penale è riservato alle violazioni amministrative, distinte dai reati del codice.
Indice dei contenuti

Origine e contesto della norma

L'art. 1083-bis è stato introdotto per dotare il sistema sanzionatorio del Codice della navigazione di un secondo binario - quello delle sanzioni amministrative accessorie - parallelo al sistema penale delle pene accessorie disciplinato dagli artt. 1082 e 1083. L'esigenza è nata dalla progressiva depenalizzazione di numerose violazioni in materia di navigazione, che ha trasformato in illeciti amministrativi condotte prima punite come reati. Senza una norma ad hoc, l'irrogazione di sanzioni amministrative principali sarebbe rimasta priva di qualsiasi effetto ablativo sulla capacità professionale del trasgressore, rendendo insufficiente la risposta ordinamentale verso chi esercita attività di navigazione con abusi o inadempienze.

Ambito soggettivo di applicazione

La norma riproduce, in chiave amministrativa, la bipartizione già presente nell'art. 1082. I destinatari della sospensione dai titoli professionali (prima categoria) sono le stesse persone richiamate dall'art. 1082, primo comma, n. 1 - cioè i titolari dei titoli marittimi o aeronautici di cui agli artt. 123 e 734 - nonché, con un'espressa estensione, i comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna. La seconda categoria copre invece tutti gli altri appartenenti al personale marittimo, aeronautico o della navigazione interna, i quali, in caso di violazione amministrativa, sono soggetti alla sospensione dalla professione tout court. La bipartizione consente di calibrare la sanzione accessoria in funzione del grado di responsabilità e della natura dell'abilitazione posseduta.

Contenuto delle sanzioni: la sospensione

Il codice prevede per le violazioni amministrative unicamente la sospensione (e non l'interdizione, riservata ai reati più gravi): si tratta di una misura temporanea che priva il soggetto del diritto di esercitare le funzioni o la professione per un periodo determinato, senza che ciò comporti la perdita definitiva dell'abilitazione. La scelta dello strumento sanzionatorio meno afflittivo è coerente con il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione: la violazione amministrativa esprime un disvalore inferiore al reato e quindi non giustifica la decadenza permanente dall'abilitazione. L'art. 1083-ter definisce nel dettaglio la durata di queste sospensioni (da quindici giorni a un anno), completando la disciplina.

Coordinamento con il sistema sanzionatorio generale

L'art. 1083-bis si inserisce nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (legge di depenalizzazione e disciplina generale delle sanzioni amministrative), che all'art. 20 prevede la possibilità di sanzioni accessorie, purché espressamente previste dalla legge. L'art. 1083-bis costituisce appunto tale previsione espressa per il settore della navigazione. Il rinvio operato dall'art. 1083-ter alle «disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione, in quanto compatibili» assicura inoltre la coerenza con i principi generali dell'ordinamento sanzionatorio.

Profili applicativi

In sede applicativa, l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative (in materia marittima, tipicamente la Capitaneria di porto; in materia aeronautica, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) deve verificare, nel provvedimento principale, l'eventuale sussistenza dei presupposti per irrogare anche la sanzione accessoria. La mancata irrogazione della sanzione accessoria quando ne ricorrono i presupposti non costituisce, di regola, vizio di nullità dell'ordinanza, ma potrebbe essere censurata in sede di opposizione come difetto di motivazione. Il soggetto sanzionato ha diritto di impugnare anche la parte del provvedimento relativa alla sanzione accessoria, nella sede del giudice ordinario competente ai sensi della legge n. 689/1981.

Casi pratici

Caso 1: Capitano di porto sanzionato: sospensione dai titoli professionali

Tizio, comandante di una nave da pesca titolare del relativo titolo professionale marittimo (art. 123), commette una violazione amministrativa prevista dal codice della navigazione. La Capitaneria di porto, oltre alla sanzione pecuniaria principale, irroga la sospensione dai titoli professionali marittimi per il periodo determinato dall'autorità, impedendogli di esercitare la funzione di comandante per tutta la durata della misura.

Caso 2: Ufficiale della navigazione interna: sospensione dai titoli di settore

Caio, ufficiale di una compagnia di navigazione lacuale, incorre in una violazione amministrativa. Rientrando nella categoria dei comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna, è soggetto alla sospensione dai titoli professionali della navigazione interna (art. 134), con conseguente impossibilità di svolgere le funzioni per cui il titolo è richiesto durante il periodo di sospensione.

Caso 3: Personale di bordo senza titolo di vertice: sospensione dalla professione

Sempronio, marinaio imbarcato su un traghetto senza abilitazioni di primo livello, commette una violazione amministrativa prevista dal codice. Poiché non è titolare di titoli ex art. 123 né riveste qualifiche di comando, l'autorità gli irroga la sospensione dalla professione marittima in senso lato, impedendogli di lavorare come personale di bordo per la durata della sanzione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra pene accessorie (art. 1082) e sanzioni amministrative accessorie (art. 1083-bis)?

Le pene accessorie dell'art. 1082 conseguono a una condanna penale per delitti o contravvenzioni del codice; le sanzioni amministrative accessorie dell'art. 1083-bis seguono invece l'accertamento di una violazione amministrativa (illecito depenalizzato), senza processo penale.

Chi può irrogare le sanzioni amministrative accessorie per i marittimi?

In materia marittima, l'autorità competente è in genere la Capitaneria di porto; per il settore aeronautico, l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). L'irrogazione avviene contestualmente o in seguito all'ordinanza-ingiunzione per la sanzione principale.

La sospensione amministrativa accessoria comporta la perdita dell'abilitazione?

No. La sospensione prevista dall'art. 1083-bis è sempre temporanea e non determina la decadenza dall'abilitazione; al termine del periodo, il soggetto può riprendere l'esercizio delle funzioni o della professione.

Quanto dura la sospensione amministrativa accessoria?

La durata è stabilita dall'art. 1083-ter: da quindici giorni a un anno, sia per la sospensione dai titoli sia per quella dalla professione. Il limite massimo di un anno è inferiore a quello previsto per la sospensione penale (due anni).

Si può impugnare la sanzione amministrativa accessoria?

Sì. Il destinatario può proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice ordinario competente ai sensi della legge n. 689/1981, contestando sia la sanzione principale sia quella accessoria.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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