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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Devoluzione obbligatoria del 50% delle somme pagate a titolo di pene pecuniarie o sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della navigazione.
  • Le somme sono destinate a specifici fondi previdenziali e assistenziali di settore: cassa nazionale per la previdenza marinara, fondo per i lavoratori portuali, casse di soccorso della navigazione interna, cassa nazionale di previdenza del personale aeronautico.
  • La distribuzione tra i fondi avviene in funzione del settore di appartenenza del soggetto che ha commesso la violazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1086 Codice della Navigazione — Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della personale aeronautico .

Commento

Ratio della norma e finalità solidaristica

L'art. 1086 del Codice della navigazione introduce un meccanismo di destinazione vincolata di una quota delle entrate sanzionatorie a favore di fondi previdenziali e assistenziali di settore. La norma risponde a una logica solidaristica tipica del diritto della navigazione: le pene e le sanzioni pecuniarie comminate ai naviganti o ai lavoratori del settore sono in parte «restituite» alla comunità professionale di appartenenza sotto forma di risorse per la previdenza e l'assistenza. In questo modo, il provento sanzionatorio non confluisce integralmente nelle casse dell'erario generale, ma alimenta un circuito mutualistico interno alla categoria.

Ambito di applicazione: pene e sanzioni pecuniarie

La norma si riferisce alle «somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice». L'ambito è quindi duplice: comprende sia le pene pecuniarie in senso stretto (multa e ammenda) irrogate in esito a un processo penale per i reati del codice della navigazione, sia le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla competente autorità amministrativa per le violazioni depenalizzate. La simmetria tra i due regimi è coerente con il sistema a doppio binario che caratterizza il Codice della navigazione.

Quota devoluta: la metà

La quota stabilita dalla norma è la metà (il 50%) delle somme versate. L'altra metà è acquisita dall'erario secondo le regole generali. La scelta del 50% è una soluzione di equilibrio tra l'interesse del bilancio pubblico e quello della comunità professionale. Si noti che la devoluzione avviene sulle somme «versate», non su quelle irrogate: il meccanismo scatta al momento del pagamento effettivo, non della pronuncia della condanna o dell'ordinanza-ingiunzione.

Destinatari: i fondi di settore

I destinatari della quota devoluta sono quattro categorie di fondi, individuati in base al settore di appartenenza del trasgressore: la Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara (per la navigazione marittima e, verosimilmente, la navigazione d'altura); il Fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali (per le violazioni connesse alle attività portuali); le Casse di soccorso del personale della navigazione interna (per la navigazione fluviale e lacuale); la Cassa Nazionale di Previdenza del Personale Aeronautico (per la navigazione aerea). La norma usa la congiunzione disgiuntiva «ovvero», suggerendo che la destinazione sia alternativa in funzione del settore, non cumulativa.

Profili applicativi e aggiornamento dei destinatari

Sul piano applicativo, occorre considerare che la denominazione dei fondi indicati nell'art. 1086 può non corrispondere perfettamente alle istituzioni previdenziali attualmente operanti nel settore, a seguito delle numerose riforme del sistema previdenziale italiano intercorse dalla promulgazione del codice (1942) ad oggi. Istituti come l'IPSEMA (poi confluito nell'INAIL) hanno modificato l'assetto previdenziale dei lavoratori marittimi; analogamente, il settore aeronautico ha subito evoluzioni normative significative. L'interprete dovrà quindi identificare, caso per caso, il fondo o l'ente che per successione normativa o trasferimento di funzioni ha ereditato il patrimonio e le finalità dei fondi originariamente indicati.

Casi pratici

Caso 1: Multa penale per reato marittimo: devoluzione alla previdenza marinara

Tizio, comandante di un rimorchiatore, viene condannato per un delitto del codice della navigazione e condannato al pagamento di una multa di 2.000 euro. Al momento del versamento, la metà — ossia 1.000 euro — è devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, a beneficio della comunità dei lavoratori marittimi.

Caso 2: Sanzione amministrativa per violazione aeronautica: quota al fondo del personale aeronautico

Caio, pilota di un aereo da turismo, paga una sanzione amministrativa pecuniaria di 800 euro per una violazione del codice della navigazione in ambito aeronautico. La metà della somma — 400 euro — viene devoluta alla Cassa Nazionale di Previdenza del Personale Aeronautico, in attuazione dell'art. 1086.

Caso 3: Sanzione per lavoratore portuale: destinazione al fondo di assistenza portuale

Sempronio, operaio portuale, incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria per una violazione del codice della navigazione connessa alle operazioni portuali. Il 50% della somma versata è devoluto al Fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali, secondo il criterio di settore previsto dall'art. 1086.

Domande frequenti

Qual è la quota delle sanzioni pecuniarie devoluta ai fondi previdenziali di settore?

La metà (50%) delle somme versate a titolo di pene o sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della navigazione è devoluta ai fondi previdenziali e assistenziali di settore; l'altra metà confluisce nelle casse dell'erario generale.

La devoluzione riguarda anche le sanzioni amministrative o solo le pene penali?

Riguarda entrambe: sia le pene pecuniarie penali (multa e ammenda) irrogate dal giudice penale, sia le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità competente per le violazioni depenalizzate previste dal codice della navigazione.

Come si determina a quale fondo spetta la quota?

In base al settore di appartenenza del soggetto che ha commesso la violazione: navigazione marittima→Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara; lavoratori portuali→Fondo lavoratori portuali; navigazione interna→Casse di soccorso della navigazione interna; aeronautica→Cassa Nazionale di Previdenza del Personale Aeronautico.

I fondi indicati nell'art. 1086 esistono ancora nella loro denominazione originaria?

Non necessariamente. Le riforme del sistema previdenziale italiano hanno modificato l'assetto degli enti di settore: ad esempio, l'IPSEMA (ex ente previdenziale marittimo) è confluito nell'INAIL. L'interprete deve identificare l'ente che ha assorbito le funzioni del fondo originariamente indicato.

La devoluzione scatta al momento della condanna o del pagamento effettivo?

Al momento del versamento effettivo delle somme, non al momento della pronuncia della condanna o dell'ordinanza-ingiunzione: la norma usa il participio 'versate', che indica il pagamento materialmente avvenuto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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