Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1080 Codice della Navigazione – Applicabilità delle disposizioni penali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

In sintesi

  • Estende le disposizioni penali del codice della navigazione ai reati commessi all'estero da chi è al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale.
  • Il colpevole già giudicato all'estero può essere giudicato nuovamente in Italia su richiesta del Ministro della giustizia.
  • È una norma sull'ambito di applicazione della legge penale della navigazione, che integra i criteri di territorialità del codice penale.
  • Apre il Libro delle disposizioni penali e disciplinari della navigazione.
Indice dei contenuti

La funzione della norma

L'art. 1080 apre la parte del codice dedicata alle disposizioni penali e disciplinari della navigazione e ne delimita l'ambito di applicazione. La disposizione affronta un problema tipico del diritto della navigazione: i fatti penalmente rilevanti che si verificano a bordo di navi o aeromobili, o comunque nell'esercizio della navigazione, spesso si collocano fuori dal territorio dello Stato. La norma assicura che i reati propri della navigazione previsti dal codice siano puniti anche quando commessi all'estero.

Il criterio di collegamento

Il primo comma stabilisce che il cittadino o lo straniero che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal codice della navigazione, è punito a norma del codice stesso. Il criterio di collegamento non è quindi soltanto il luogo del fatto, ma il servizio su un mezzo nazionale: è la nazionalità della nave o dell'aeromobile, unita alla posizione di servizio dell'agente, a radicare l'applicazione della legge penale italiana della navigazione.

Il nuovo giudizio in Italia

Il secondo profilo riguarda il rapporto con i giudizi stranieri. Il colpevole che sia stato già giudicato all'estero può essere giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Si tratta di un meccanismo analogo a quello previsto in via generale dal codice penale per i delitti commessi all'estero: la valutazione di opportunità del nuovo giudizio è rimessa a una determinazione del Ministro, espressione di una scelta di politica criminale.

Il coordinamento con il codice penale

L'art. 1080 non sostituisce, ma integra i criteri generali di applicazione della legge penale nello spazio dettati dagli articoli del codice penale. Le disposizioni penali del codice della navigazione si applicano, in linea di principio, anche ai fatti commessi nel territorio dello Stato secondo le regole ordinarie; la norma in esame ne estende la portata ai fatti commessi all'estero da chi è al servizio di mezzi nazionali, colmando una lacuna che altrimenti deriverebbe dalla peculiare mobilità dell'attività di navigazione.

Profili applicativi

La clausola che fa salve le diverse previsioni consente di derogare al principio nei casi specificamente disciplinati. In concreto, la norma rileva soprattutto per i reati di bordo e per le condotte dell'equipaggio: assicura che la disciplina penale speciale della navigazione segua, in un certo senso, la nave e l'aeromobile nazionali ovunque si trovino, a tutela della sicurezza e dell'ordine della navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Reato di bordo commesso in acque estere

Tizio, membro dell'equipaggio di una nave battente bandiera italiana, commette in un porto estero un delitto previsto dal codice della navigazione. In base all'art. 1080 è punito secondo la legge italiana della navigazione, perché si trovava al servizio di un mezzo nazionale.

Caso 2: Nuovo giudizio dopo condanna all'estero

Caio è stato giudicato all'estero per il fatto commesso a bordo. Il Ministro della giustizia, ritenutolo opportuno, ne richiede un nuovo giudizio in Italia: l'art. 1080 lo consente, rimettendo la valutazione alla determinazione ministeriale.

Caso 3: Fatto commesso in Italia

Quando il delitto della navigazione è commesso da Sempronio nel territorio dello Stato, si applicano le regole ordinarie di territorialità: l'art. 1080 rileva specificamente per estendere la punibilità ai fatti commessi all'estero da chi è al servizio di mezzi nazionali.

Domande frequenti

Che cosa disciplina l'art. 1080 del codice della navigazione?

Disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni penali del codice, estendendole ai reati commessi all'estero da chi è al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale.

Quando si applica la legge penale italiana della navigazione a fatti commessi all'estero?

Quando il cittadino o lo straniero, al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal codice della navigazione.

Chi è già stato giudicato all'estero può essere processato in Italia?

Sì. Il colpevole già giudicato all'estero può essere giudicato nuovamente in Italia se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

L'art. 1080 sostituisce il codice penale?

No, lo integra: estende l'applicazione delle norme penali della navigazione ai fatti commessi all'estero da chi è al servizio di mezzi nazionali, in aggiunta ai criteri generali di territorialità.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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