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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclusione della navigazione interna dall'applicazione degli artt. 1088-1160 del codice della navigazione, che disciplinano i delitti in particolare.
  • La norma sancisce la specialità del regime penale per la navigazione marittima e aeronautica rispetto alla navigazione fluviale e lacuale.
  • I delitti commessi nell'ambito della navigazione interna rimangono soggetti alle disposizioni del codice penale ordinario e alle normative speciali di settore eventualmente applicabili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1087 Codice della Navigazione — Navigazione interna

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Alla navigazione interna non si applicano le disposizioni degli articoli 1088 a 1160. DEI DELITTI IN PARTICOLARE Dei delitti contro la personalità dello Stato

Commento

Funzione sistematica della norma

L'art. 1087 del Codice della navigazione svolge una funzione di delimitazione dell'ambito applicativo della parte penale speciale contenuta negli artt. 1088-1160: essa è espressamente esclusa per la navigazione interna. Si tratta di una norma di chiusura che, prima di introdurre il catalogo dei delitti in particolare (di cui i successivi articoli trattano il dettaglio), chiarisce che tale catalogo vale solo per la navigazione marittima e aeronautica, non per quella fluviale, lacuale e lagunare.

La distinzione tra navigazione marittima, aeronautica e interna

Il Codice della navigazione regola tre tipi di navigazione: la navigazione marittima (nelle acque del mare e nelle acque ad esso collegate), la navigazione aeronautica e la navigazione interna (fiumi, laghi, canali). Per molte materie il codice prevede discipline parallele, con rinvii incrociati e norme comuni. Tuttavia, per la parte penale speciale (artt. 1088-1160), il legislatore del 1942 ha scelto di limitare l'applicazione alla navigazione marittima e aeronautica, lasciando la navigazione interna alle regole del codice penale generale e alle normative speciali di settore. Le ragioni storiche di questa scelta risiedono nella maggiore complessità e nel maggior rischio associati alla navigazione marittima e aeronautica, nonché nella tradizione giuridica internazionale che ha sempre trattato diversamente i due ambiti.

Conseguenze pratiche dell'esclusione

Per i delitti commessi nell'ambito della navigazione interna, il giudice non applica le fattispecie degli artt. 1088-1160, ma le corrispondenti norme del codice penale (ad esempio, per l'omicidio colposo causato da negligenza nella conduzione di un'imbarcazione fluviale, si applica l'art. 589 c.p. e non l'eventuale norma speciale del codice della navigazione). Rimangono invece applicabili alla navigazione interna le norme penali generali del codice della navigazione che precedono l'art. 1087 — come appunto gli artt. 1082-1086 sulle pene accessorie e sulle sanzioni amministrative accessorie, che non contengono una limitazione analoga a quella dell'art. 1087. Restano altresì applicabili le norme speciali eventualmente previste da leggi separate per la navigazione interna (ad es., il d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto, e le relative disposizioni sanzionatorie).

La menzione del titolo 'Dei delitti in particolare'

Il testo dell'art. 1087, nella sua formulazione originaria, include anche l'intestazione del titolo che si apre con l'art. 1088: «DEI DELITTI IN PARTICOLARE — Dei delitti contro la personalità dello Stato». Tale intestazione non ha valore normativo autonomo ma è parte della struttura redazionale del codice, e serve a segnalare il passaggio dalla parte generale della disciplina penale della navigazione (artt. 1082-1087) alla parte speciale (artt. 1088-1160), articolata per titoli e categorie di delitti.

Aggiornamento normativo e legislazione complementare

Dalla promulgazione del Codice della navigazione (1942) ad oggi, la navigazione interna ha visto svilupparsi una legislazione complementare specifica. Il d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto) e il successivo d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229 (revisione del codice della nautica) disciplinano in modo autonomo le imbarcazioni da diporto, incluse quelle che navigano in acque interne. Le sanzioni previste da queste fonti si applicano in via speciale rispetto al codice penale generale, ma non rientrano nell'ambito degli artt. 1088-1160 del codice della navigazione, che rimangono riservati alla navigazione marittima e aeronautica per espressa indicazione dell'art. 1087.

Domande frequenti

Quali norme del codice della navigazione si applicano comunque alla navigazione interna?

Le norme generali sulle pene accessorie (artt. 1082-1083-ter) e sulle sanzioni amministrative accessorie, nonché le disposizioni del codice che non contengano una limitazione analoga a quella dell'art. 1087. L'esclusione riguarda solo il catalogo dei delitti speciali degli artt. 1088-1160.

Quale codice si applica ai reati commessi su fiumi e laghi?

Il codice penale ordinario, integrato dalle leggi speciali eventualmente applicabili (ad es., il Codice della nautica da diporto, d.lgs. n. 171/2005, per le imbarcazioni da diporto). Le fattispecie penali speciali degli artt. 1088-1160 del codice della navigazione non trovano applicazione.

La navigazione lacuale è considerata 'navigazione interna' ai fini dell'art. 1087?

Sì. La navigazione interna comprende fiumi, laghi e canali; si tratta della navigazione nelle acque che non sono acque marine. Pertanto, anche la navigazione lacuale è esclusa dall'ambito degli artt. 1088-1160.

Le pene accessorie speciali del codice (artt. 1082-1083-ter) si applicano anche alla navigazione interna?

Sì, perché quelle norme non contengono la clausola di esclusione dell'art. 1087. Anzi, l'art. 1082 quarto comma e il 1083 terzo comma menzionano espressamente la navigazione interna come settore soggetto alla disciplina delle pene e sanzioni accessorie del codice.

L'intestazione 'Dei delitti in particolare' nell'art. 1087 ha valore normativo?

No. Si tratta di un'intestazione redazionale che segnala l'inizio del titolo dedicato ai delitti speciali (artt. 1088-1160) e non ha autonomo valore normativo; il contenuto precettivo della disposizione è esclusivamente l'esclusione della navigazione interna dall'applicazione degli artt. 1088-1160.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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