Art. 1093 Codice della Navigazione – Causa di non punibilità
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.
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In sintesi
L'art. 1093 introduce una causa di non punibilità per il disertore che raggiunge la nave entro i termini stabiliti.
La non punibilità si applica anche quando ricorrono le aggravanti ex art. 1092, compresa la diserzione collettiva.
Per le navi: il disertore deve presentarsi a bordo prima che la nave lasci il porto, e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare.
Per gli aeromobili: il disertore deve raggiungere l'aeromobile prima dell'involo, senza limite di giorni aggiuntivi.
La norma mira a incentivare il ritorno volontario a bordo, privilegiando la sicurezza della navigazione sulla punibilità.
Indice dei contenuti
Ratio e fondamento della non punibilità
L'art. 1093 del Codice della navigazione prevede una causa di non punibilità - non una scriminante né un'attenuante - per il componente dell'equipaggio che, dopo aver compiuto la condotta di diserzione ex art. 1091 primo comma, si ravvede e raggiunge la nave o l'aeromobile entro i termini stabiliti. La disposizione risponde a una logica squisitamente pragmatica: l'interesse primario dell'ordinamento non è punire chi ha abbandonato il posto, bensì garantire che il mezzo di trasporto conti sul proprio equipaggio completo prima della partenza. Incentivare il ritorno spontaneo è più efficace, dal punto di vista della sicurezza, che procedere penalmente contro chi sarebbe comunque tornato a bordo senza conseguenze operative.
Presupposti per la non punibilità: il caso delle navi
Per le navi e i galleggianti (imbarcazioni senza propulsione autonoma ma destinate a servizi marittimi), la non punibilità opera quando il disertore: (a) raggiunge la nave prima che questa lasci il porto - condizione assoluta, qualunque sia il giorno di presentazione; e (b) si presenta non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto trovarsi a bordo. I due requisiti sono cumulativi: anche chi si presenta entro il terzo giorno perde il beneficio se la nave ha già lasciato il porto. Il termine di tre giorni decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi a bordo secondo il contratto di arruolamento o l'ordine di servizio, non dal giorno dell'effettivo abbandono. Trattandosi di causa di non punibilità, il giudice deve verificarne l'esistenza e dichiararla d'ufficio con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione con la formula appropriata.
Presupposti per la non punibilità: il caso degli aeromobili
Per gli aeromobili la norma è più stringente: il componente dell'equipaggio deve raggiungere il velivolo prima dell'involo, senza che sia previsto alcun termine aggiuntivo in giorni. La ratio è evidente: a differenza di una nave che può attendere in porto per giorni, un aeromobile segue orari molto più serrati e la finestra temporale utile per riprendere il proprio posto è assai più ridotta. «Prima dell'involo» significa letteralmente prima che l'aeromobile inizi la corsa di decollo o, in caso di elicotteri o velivoli a decollo verticale, prima dell'effettivo distacco da terra. Il componente che si presenta dopo l'involo non beneficia della causa di non punibilità, anche se la partenza era imminente.
Estensione alle ipotesi aggravate
La norma precisa esplicitamente che la causa di non punibilità opera «ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092». Questa previsione - apparentemente sorprendente - è coerente con la ratio del sistema: anche il promotore di una diserzione collettiva all'estero, commessa con violenza, non è punibile se raggiunge la nave nei termini. Il legislatore ha evidentemente privilegiato il ripristino della situazione di sicurezza su qualsiasi considerazione di prevenzione speciale o generale. Tuttavia, la causa di non punibilità non elimina le eventuali responsabilità disciplinari o amministrative (sospensione dei titoli, procedimento dinanzi all'autorità marittima) né le conseguenze contrattuali nei confronti dell'armatore.
Coordinamento con l'art. 1091 e profili probatori
La causa di non punibilità riguarda esclusivamente la fattispecie penale del primo comma dell'art. 1091 (reclusione da uno a tre anni). Non si applica alle ipotesi sanzionate amministrativamente (secondo e terzo comma), che hanno una loro autonomia e non sono condizionate dal ritorno a bordo. Dal punto di vista processuale, l'onere di allegare i fatti integranti la causa di non punibilità grava sull'imputato, anche se il giudice può rilevarli d'ufficio. La prova del momento in cui la nave ha lasciato il porto o dell'orario di involo è normalmente acquisita attraverso i registri di bordo, il giornale nautico, i documenti doganali o i dati di traffico aereo dell'ENAC.
Casi pratici
Caso 1: Tizio raggiunge la nave in tempo e non è punibile
Tizio, marinaio, non si presenta a bordo il giorno stabilito per la partenza. Due giorni dopo, rientrato dal viaggio in cui si trovava, raggiunge la nave che è ancora ormeggiata in porto. Poiché si è presentato entro il terzo giorno e prima che la nave lasciasse il porto, Tizio beneficia della causa di non punibilità ex art. 1093 e non è perseguibile per il delitto di diserzione.
Caso 2: Caio arriva tardi: la nave è già partita
Caio, ufficiale di coperta, manca all'appello il giorno della partenza. Si presenta in porto il secondo giorno, ma la nave ha già lasciato il porto nella notte. Nonostante Caio si sia presentato entro il termine di tre giorni, la causa di non punibilità non opera perché manca il presupposto del raggiungimento della nave prima della sua partenza; Caio risponde quindi del delitto ex art. 1091 primo comma.
Caso 3: Sempronio non raggiunge l'aeromobile prima dell'involo
Sempronio, assistente di volo, abbandona l'aeromobile durante l'imbarco passeggeri e si allontana dall'aeroporto. Torna in aeroporto venti minuti dopo l'orario previsto di decollo, ma l'aeromobile è già in rotta. Non ricorrono i presupposti della causa di non punibilità, poiché Sempronio non ha raggiunto l'aeromobile prima dell'involo; risponde del delitto di diserzione ex art. 1091 primo comma qualora ne sia derivato pericolo per la sicurezza del volo.
Domande frequenti
Entro quanto tempo un marinaio disertore può evitare la punizione?
Il marinaio non è punibile se raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi a bordo. I due requisiti sono cumulativi: occorre presentarsi entro tre giorni E prima della partenza.
La causa di non punibilità vale anche per i piloti di aeromobile?
Sì, ma con una regola più restrittiva: per il personale dell'aeromobile la causa di non punibilità opera solo se il soggetto raggiunge il velivolo prima dell'involo, senza alcun margine di giorni supplementari.
Se la diserzione è aggravata (es. all'estero o collettiva), la non punibilità si applica ancora?
Sì. L'art. 1093 precisa espressamente che la causa di non punibilità opera 'ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'art. 1092', includendo quindi la diserzione collettiva, quella con violenza e quella commessa all'estero.
La causa di non punibilità elimina anche le sanzioni disciplinari?
No. La causa di non punibilità esclude solo la responsabilità penale. L'armatore può comunque procedere disciplinarmente o risolvere il contratto di arruolamento per giusta causa, e l'autorità marittima può avviare un procedimento amministrativo sui titoli professionali.
Come si prova che la nave era ancora in porto al momento del ritorno del disertore?
La prova si ricava dai registri di bordo, dal giornale nautico, dai documenti di autorizzazione alla partenza rilasciati dalla capitaneria di porto o dai dati doganali. In caso di contestazione, l'onere di allegazione della causa di non punibilità grava sull'imputato.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Ratio e fondamento della non punibilità
L'art. 1093 del Codice della navigazione prevede una causa di non punibilità - non una scriminante né un'attenuante - per il componente dell'equipaggio che, dopo aver compiuto la condotta di diserzione ex art. 1091 primo comma, si ravvede e raggiunge la nave o l'aeromobile entro i termini stabiliti. La disposizione risponde a una logica squisitamente pragmatica: l'interesse primario dell'ordinamento non è punire chi ha abbandonato il posto, bensì garantire che il mezzo di trasporto conti sul proprio equipaggio completo prima della partenza. Incentivare il ritorno spontaneo è più efficace, dal punto di vista della sicurezza, che procedere penalmente contro chi sarebbe comunque tornato a bordo senza conseguenze operative.
Presupposti per la non punibilità: il caso delle navi
Per le navi e i galleggianti (imbarcazioni senza propulsione autonoma ma destinate a servizi marittimi), la non punibilità opera quando il disertore: (a) raggiunge la nave prima che questa lasci il porto - condizione assoluta, qualunque sia il giorno di presentazione; e (b) si presenta non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto trovarsi a bordo. I due requisiti sono cumulativi: anche chi si presenta entro il terzo giorno perde il beneficio se la nave ha già lasciato il porto. Il termine di tre giorni decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto presentarsi a bordo secondo il contratto di arruolamento o l'ordine di servizio, non dal giorno dell'effettivo abbandono. Trattandosi di causa di non punibilità, il giudice deve verificarne l'esistenza e dichiararla d'ufficio con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione con la formula appropriata.
Presupposti per la non punibilità: il caso degli aeromobili
Per gli aeromobili la norma è più stringente: il componente dell'equipaggio deve raggiungere il velivolo prima dell'involo, senza che sia previsto alcun termine aggiuntivo in giorni. La ratio è evidente: a differenza di una nave che può attendere in porto per giorni, un aeromobile segue orari molto più serrati e la finestra temporale utile per riprendere il proprio posto è assai più ridotta. «Prima dell'involo» significa letteralmente prima che l'aeromobile inizi la corsa di decollo o, in caso di elicotteri o velivoli a decollo verticale, prima dell'effettivo distacco da terra. Il componente che si presenta dopo l'involo non beneficia della causa di non punibilità, anche se la partenza era imminente.
Estensione alle ipotesi aggravate
La norma precisa esplicitamente che la causa di non punibilità opera «ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092». Questa previsione - apparentemente sorprendente - è coerente con la ratio del sistema: anche il promotore di una diserzione collettiva all'estero, commessa con violenza, non è punibile se raggiunge la nave nei termini. Il legislatore ha evidentemente privilegiato il ripristino della situazione di sicurezza su qualsiasi considerazione di prevenzione speciale o generale. Tuttavia, la causa di non punibilità non elimina le eventuali responsabilità disciplinari o amministrative (sospensione dei titoli, procedimento dinanzi all'autorità marittima) né le conseguenze contrattuali nei confronti dell'armatore.
Coordinamento con l'art. 1091 e profili probatori
La causa di non punibilità riguarda esclusivamente la fattispecie penale del primo comma dell'art. 1091 (reclusione da uno a tre anni). Non si applica alle ipotesi sanzionate amministrativamente (secondo e terzo comma), che hanno una loro autonomia e non sono condizionate dal ritorno a bordo. Dal punto di vista processuale, l'onere di allegare i fatti integranti la causa di non punibilità grava sull'imputato, anche se il giudice può rilevarli d'ufficio. La prova del momento in cui la nave ha lasciato il porto o dell'orario di involo è normalmente acquisita attraverso i registri di bordo, il giornale nautico, i documenti doganali o i dati di traffico aereo dell'ENAC.
Casi pratici
Caso 1: Tizio raggiunge la nave in tempo e non è punibile
Tizio, marinaio, non si presenta a bordo il giorno stabilito per la partenza. Due giorni dopo, rientrato dal viaggio in cui si trovava, raggiunge la nave che è ancora ormeggiata in porto. Poiché si è presentato entro il terzo giorno e prima che la nave lasciasse il porto, Tizio beneficia della causa di non punibilità ex art. 1093 e non è perseguibile per il delitto di diserzione.
Caso 2: Caio arriva tardi: la nave è già partita
Caio, ufficiale di coperta, manca all'appello il giorno della partenza. Si presenta in porto il secondo giorno, ma la nave ha già lasciato il porto nella notte. Nonostante Caio si sia presentato entro il termine di tre giorni, la causa di non punibilità non opera perché manca il presupposto del raggiungimento della nave prima della sua partenza; Caio risponde quindi del delitto ex art. 1091 primo comma.
Caso 3: Sempronio non raggiunge l'aeromobile prima dell'involo
Sempronio, assistente di volo, abbandona l'aeromobile durante l'imbarco passeggeri e si allontana dall'aeroporto. Torna in aeroporto venti minuti dopo l'orario previsto di decollo, ma l'aeromobile è già in rotta. Non ricorrono i presupposti della causa di non punibilità, poiché Sempronio non ha raggiunto l'aeromobile prima dell'involo; risponde del delitto di diserzione ex art. 1091 primo comma qualora ne sia derivato pericolo per la sicurezza del volo.
Domande frequenti
Entro quanto tempo un marinaio disertore può evitare la punizione?
Il marinaio non è punibile se raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi a bordo. I due requisiti sono cumulativi: occorre presentarsi entro tre giorni E prima della partenza.
La causa di non punibilità vale anche per i piloti di aeromobile?
Sì, ma con una regola più restrittiva: per il personale dell'aeromobile la causa di non punibilità opera solo se il soggetto raggiunge il velivolo prima dell'involo, senza alcun margine di giorni supplementari.
Se la diserzione è aggravata (es. all'estero o collettiva), la non punibilità si applica ancora?
Sì. L'art. 1093 precisa espressamente che la causa di non punibilità opera 'ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'art. 1092', includendo quindi la diserzione collettiva, quella con violenza e quella commessa all'estero.
La causa di non punibilità elimina anche le sanzioni disciplinari?
No. La causa di non punibilità esclude solo la responsabilità penale. L'armatore può comunque procedere disciplinarmente o risolvere il contratto di arruolamento per giusta causa, e l'autorità marittima può avviare un procedimento amministrativo sui titoli professionali.
Come si prova che la nave era ancora in porto al momento del ritorno del disertore?
La prova si ricava dai registri di bordo, dal giornale nautico, dai documenti di autorizzazione alla partenza rilasciati dalla capitaneria di porto o dai dati doganali. In caso di contestazione, l'onere di allegazione della causa di non punibilità grava sull'imputato.