Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1107 Codice della Navigazione – Mancato intervento per impedire un reato

    Art. 1107 Codice della Navigazione – Mancato intervento per impedire un reato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

  • Art. 1108 Codice della Navigazione – Complotto contro il comandante

    Art. 1108 Codice della Navigazione – Complotto contro il comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumità personale, la libertà individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni. Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno. Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

  • Art. 1109 Codice della Navigazione – Omesso rimpatrio di cittadini

    Art. 1109 Codice della Navigazione – Omesso rimpatrio di cittadini

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.

  • Art. 1110 Codice della Navigazione – Circostanza aggravante

    Art. 1110 Codice della Navigazione – Circostanza aggravante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata, fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione.

  • Art. 1111 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1111 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell'articolo 1106 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Dei delitti contro la sicurezza della navigazione

  • Art. 1112 Codice della Navigazione – Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

    Art. 1112 Codice della Navigazione – Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

  • Art. 1113 Codice della Navigazione – Omissione di soccorso

    Art. 1113 Codice della Navigazione – Omissione di soccorso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 1114 Codice della Navigazione – Rifiuto di servizio da parte di pilota

    Art. 1114 Codice della Navigazione – Rifiuto di servizio da parte di pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l'opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

  • Art. 1115 Codice della Navigazione – Abbandono di pilotaggio

    Art. 1115 Codice della Navigazione – Abbandono di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.

  • Art. 1116 Codice della Navigazione – Abbandono abusivo di comando

    Art. 1116 Codice della Navigazione – Abbandono abusivo di comando

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.

  • Art. 1117 Codice della Navigazione – Usurpazione del comando di nave o di aeromobile

    Art. 1117 Codice della Navigazione – Usurpazione del comando di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni.

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