Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 1130 Codice della Navigazione – Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

    Art. 1130 Codice della Navigazione – Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire cinquecento a lire un cinquemila.

  • Art. 1131 Codice della Navigazione – Uso di falso contrassegno d’individuazione

    Art. 1131 Codice della Navigazione – Uso di falso contrassegno d’individuazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione è punito con la reclusione fino a un anno. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

  • Art. 1131-bis Codice della Navigazione

    Art. 1131-bis Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

  • Art. 1132 Codice della Navigazione – Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

    Art. 1132 Codice della Navigazione – Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire mille a diecimila. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1133 Codice della Navigazione – Uso di libretto di navigazione

    Art. 1133 Codice della Navigazione – Uso di libretto di navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Sezione III Disposizione comune alle sezioni precedenti

  • Art. 1134 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1134 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Dei delitti contro la proprietà della nave dell'aeromobile o del carico

  • Art. 1135 Codice della Navigazione – Pirateria

    Art. 1135 Codice della Navigazione – Pirateria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.

  • Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    Art. 1136 Codice della Navigazione – Nave sospetta di pirateria

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Si applica il secondo comma dell'articolo precedente. Art. 1137 (Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio). Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice. Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.

  • Art. 1138 Codice della Navigazione – Impossessamento della nave o dell’aeromobile

    Art. 1138 Codice della Navigazione – Impossessamento della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.

  • Art. 1139 Codice della Navigazione – Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile

    Art. 1139 Codice della Navigazione – Accordo per impossessarsi della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio, che in un numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell'articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1140 Codice della Navigazione – Falsa rotta

    Art. 1140 Codice della Navigazione – Falsa rotta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

  • Art. 1141 Codice della Navigazione – Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

    Art. 1141 Codice della Navigazione – Danneggiamento della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque commette il fatto previsto nell'articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall'aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente. Si procede in ogni caso d'ufficio.

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