Art. 1140 Codice della Navigazione – Falsa rotta
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.