Autore: Andrea Marton

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: orario di lavoro e straordinari

    Quaranta ore settimanali su cinque giorni, con maggiorazioni che vanno dal 25% per lo straordinario ordinario fino al 55% per il lavoro festivo-straordinario. Il rinnovo del 2026 ha allargato la finestra di ore esenti da preventiva comunicazione sindacale e introdotto nuove tutele per il lavoro a turni prolungato.

    In sintesi

    Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 25% (prime 2 ore) o 30% (ore successive). Il festivo vale il 45% (55% se straordinario). Il lavoro notturno è maggiorato del 20-30%. Con il rinnovo 2026 le ore esenti d’accordo passano da 40 a 60.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Orario ordinario
    40 ore settimanali
    Riferimento legge
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni retributive per tipologia di prestazione – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (prime 2 ore) +25% Oltre le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali
    Straordinario diurno (ore successive) +30% Dalla terza ora di straordinario in poi
    Lavoro festivo ordinario +45% Domenica e festività nazionali
    Lavoro festivo straordinario +55% Straordinario svolto in giornata festiva
    Lavoro notturno (22:00–6:00) +20% ÷ +30% Varia in base all’accordo e al turno
    Turno oltre la 12ª ora (nov. 2026) +10% Introdotto dal rinnovo 10 febbraio 2026

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria (minimo mensile diviso 173). Possono cumularsi solo laddove espressamente previsto dal contratto o da accordi aziendali.

    L’orario settimanale e la sua distribuzione

    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni (da lunedì a venerdì), con 8 ore giornaliere. Il CCNL non impedisce distribuzioni diverse purché negoziate a livello aziendale o territoriale: nei distretti oraferi di Vicenza, Valenza e Arezzo è frequente prevedere orari flessibili in prossimità delle fiere di settore (Vicenzaoro, OroareInBusiness), con compensazione attraverso la banca delle ore o il recupero su base mensile.

    Il lavoratore a tempo parziale (part-time) ha un orario ridotto concordato per iscritto. Le ore lavorate oltre l’orario concordato nel contratto individuale costituiscono lavoro supplementare (nel part-time) o straordinario (nel full-time), con le rispettive maggiorazioni.

    Lavoro straordinario: limiti e procedure

    Lo straordinario è il lavoro prestato oltre il limite dell’orario ordinario. Il D.Lgs. 66/2003 fissa in 250 ore annue il limite massimo, salvo accordi collettivi più favorevoli. La richiesta di straordinario deve provenire dal datore ed essere comunicata con ragionevole anticipo.

    Con il rinnovo del 10 febbraio 2026, le ore di straordinario esenti da preventiva comunicazione al sindacato salgono da 40 a 60 ore annue. Al di là di tale soglia, l’azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU). Le ore di straordinario al sabato sono state oggetto di specifica disciplina nel rinnovo.

    Lavoro notturno e a turni

    Il lavoro notturno è definito come quello svolto nel periodo compreso tra le 22:00 e le 6:00. Il CCNL prevede una maggiorazione specifica per questo tipo di prestazione (variabile tra il 20% e il 30% a seconda delle disposizioni aziendali). Il lavoratore notturno beneficia delle tutele del D.Lgs. 66/2003: non può essere adibito a lavoro notturno per più di 8 ore nelle 24 ore di media sul periodo di riferimento.

    Per il lavoro a turni, il rinnovo 2026 ha introdotto una novità significativa: una maggiorazione aggiuntiva del 10% per le ore di lavoro a turno che superano la dodicesima ora nella stessa giornata lavorativa, a tutela dei lavoratori impegnati in cicli produttivi continui tipici delle fonderie orafe.

    Particolarità distrettuali: fiere e picchi produttivi

    Il settore orafo italiano è fortemente stagionalizzato dall’agenda fieristica internazionale. Le principali fiere — Vicenzaoro (gennaio e settembre), JCK Las Vegas (giugno), Baselworld — creano picchi di domanda prevedibili, ai quali molte aziende rispondono con programmazione anticipata dello straordinario. I contratti aziendali e gli accordi di distretto spesso definiscono le modalità di utilizzo della flessibilità oraria in questi periodi, con sistemi di banca ore che permettono di accumulare ore nei periodi di punta e recuperarle nel periodo estivo o di bassa stagione.

    Casi pratici

    Tizio — Orafo in picco prima di Vicenzaoro
    Tizio (livello 5, retribuzione oraria: 1.928,22 ÷ 173 = 11,14 €/ora) lavora 10 ore il lunedì prima di Vicenzaoro. Le prime 8 ore sono ordinarie. Delle 2 ore di straordinario, entrambe rientrano nella prima fascia (+25%): ogni ora vale 11,14 × 1,25 = 13,93 €. In totale per le 2 ore straordinarie percepisce 27,86 € in più rispetto alle ore ordinarie.
    Caia — Lavoro festivo per consegna urgente
    Caia (livello 6, retribuzione oraria: 2.212,40 ÷ 173 = 12,79 €/ora) lavora 4 ore il 1° maggio per completare un ordine urgente. Si tratta di lavoro festivo ordinario (+45%): ogni ora vale 12,79 × 1,45 = 18,54 €. Per le 4 ore percepisce 74,16 € di retribuzione festiva, invece delle 51,16 € ordinarie. La differenza è 23,00 € in più.
    Sempronio — Turno notturno in fonderia
    Sempronio (livello 4, retribuzione oraria: 1.804,87 ÷ 173 = 10,43 €/ora) è addetto a un turno notturno in fonderia dalle 22:00 alle 6:00. Il contratto aziendale prevede una maggiorazione notturna del 25%: ogni ora vale 10,43 × 1,25 = 13,04 €. Per 8 ore notturne percepisce 104,32 € anziché 83,46 € ordinari: una differenza di circa 20,86 € per turno.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Orafi Argentieri?
    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. La distribuzione può essere modificata con accordo aziendale o distrettuale per tenere conto delle esigenze produttive stagionali (fiere, campagne).
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
    Lo straordinario è retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime due ore giornaliere e del 30% per le ore successive. Il lavoro straordinario notturno ha maggiorazioni più consistenti.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
    Il limite ordinario di straordinario è di 250 ore annue (D.Lgs. 66/2003). Con l’accordo del 10 febbraio 2026 le ore esenti da preventiva comunicazione al sindacato passano da 40 a 60 ore annue.
    Come viene pagato il lavoro nelle giornate festive?
    Il lavoro svolto nelle giornate festive è maggiorato del 45%. Se in quella stessa giornata il lavoro è anche straordinario, la maggiorazione sale al 55%.
    Il CCNL prevede il lavoro a turni?
    Sì. Il rinnovo 2026 ha introdotto una maggiorazione del 10% per le ore di lavoro a turno che superano la dodicesima ora nella stessa giornata lavorativa, a tutela dei lavoratori in cicli produttivi continui.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1043 Codice della Navigazione – Domanda di apertura

    Art. 1043 Codice della Navigazione – Domanda di apertura

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La domanda di apertura si propone con ricorso al tribunale, competente ai sensi dell'articolo 1041. Il ricorso deve indicare il nome, la paternità, la nazionalità e il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione dell'aeromobile e il luogo in cui si trova; l'accidente al quale le obbligazioni si riferiscono. Insieme con il ricorso, l'istante deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale:

    a) il certificato di navigabilità o di collaudo ovvero copia in forma autentica di essi;

    b) l'elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del credito di ciascuno;

    c) il certificato delle ipoteche trascritte sull'aeromobile;

    d) la nota vistata dal ministro per l'aeronautica ovvero la polizza di assicurazione, se trattasi di debiti per danni arrecati a terzi sulla superficie.

  • Art. 106 Codice del Processo Amministrativo – Casi di revocazione

    Art. 106 Codice del Processo Amministrativo – Casi di revocazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

    2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello.

  • Negozio giuridico – Glossario giuridico

    Negozio giuridico: manifestazione di volonta di uno o piu soggetti, diretta a produrre effetti giuridici specificamente voluti e riconosciuti dall’ordinamento; categoria generale che comprende i contratti, i testamenti e altri atti unilaterali.

    Significato giuridico

    La categoria del negozio giuridico, elaborata dalla dottrina tedesca dell’Ottocento e recepita dalla tradizione civilistica italiana, individua la classe degli atti giuridici in cui gli effetti prodotti corrispondono a quelli voluti dai soggetti che pongono in essere la dichiarazione di volonta. L’ordinamento li riconosce e li disciplina nell’ambito dell’autonomia privata (art. 1322 c.c. per i contratti). Il negozio giuridico puo essere: unilaterale (testamento, promessa al pubblico), bilaterale (contratto) o plurilaterale (contratto di societa). Elementi essenziali variano a seconda della specie: per i contratti l’art. 1325 c.c. richiede accordo, causa, oggetto e forma (quando prescritta). Il negozio giuridico puo essere affetto da invalidita (nullita, annullabilita) o da inefficacia, con effetti diversi sulla sua produttivita giuridica.

    Esempio pratico

    Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita immobiliare: dichiarano la propria volonta di trasferire la proprieta di un appartamento verso un determinato prezzo. Si tratta di un negozio giuridico bilaterale: gli effetti prodotti (trasferimento della proprieta, obbligo di pagamento del prezzo) sono esattamente quelli che le parti volevano produrre, riconosciuti dall’ordinamento.

    Differenze con istituti simili

    Il negozio giuridico si distingue dall’atto giuridico in senso stretto: in quest’ultimo gli effetti sono predeterminati dalla legge indipendentemente dalla volonta specifica di produrli (es. il pagamento estingue il debito a prescindere dalla volonta di estinguerlo). Si distingue dal fatto giuridico in senso stretto (nascita, morte, decorso del tempo), che produce effetti per volonta della legge senza comportamento volontario del soggetto.

    Riferimenti normativi

    • art. 1321 c.c. – nozione di contratto (principale negozio bilaterale)
    • art. 1322 c.c. – autonomia contrattuale
    • art. 1325 c.c. – requisiti del contratto
  • Atto pubblico – Glossario giuridico

    Atto pubblico: documento redatto, con le forme richieste dalla legge, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto e formato (art. 2699 c.c.).

    Significato giuridico

    L’atto pubblico e la forma documentale di massima certezza nel sistema giuridico italiano. Ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’atto pubblico notarile e richiesto ad substantiam per una serie di negozi giuridici: donazioni (art. 782 c.c.), atti costitutivi di societa di capitali, costituzione e modifica di fondazioni, alcune ipoteche e atti relativi a beni immobili in certi casi. La pubblica fede dell’atto si estende all’identita delle parti, alla loro presenza, alla data e al luogo di stipula, ma non alla veridicita sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti stesse.

    Esempio pratico

    Tizio intende donare a Caio il proprio appartamento. La donazione di beni immobili deve essere fatta per atto pubblico ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.). L’atto pubblico notarile da piena certezza legale alla volonta di Tizio, all’identita di Caio, alla data dell’atto e al bene oggetto della donazione; viene poi trascritto nei registri immobiliari.

    Differenze con istituti simili

    L’atto pubblico si distingue dalla scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.): in quest’ultima il notaio non redige il documento ma si limita a certificare che la firma e stata apposta in sua presenza; la scrittura privata autenticata ha forza probatoria inferiore all’atto pubblico. Si distingue dalla scrittura privata semplice (art. 2702 c.c.), che e priva di pubblica fede e puo essere disconosciuta dalla parte che la produce.

    Riferimenti normativi

    • art. 2699 c.c. – nozione di atto pubblico
    • art. 2700 c.c. – efficacia probatoria dell’atto pubblico
    • art. 782 c.c. – forma dell’atto di donazione
  • Art. 132 TULPS – Definitività dei provvedimenti del prefetto

    Art. 132 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

  • Art. 56 DPR 445/2000 – Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

    Art. 56 DPR 445/2000 – Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

  • Art. 85 Reg. (UE) 2024/1689 – Diritto di presentare un reclamo a un’autorità di vigilanza del mercato

    Art. 85 Reg. (UE) 2024/1689 – Diritto di presentare un reclamo a un’autorità di vigilanza del mercato

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato.

    Conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, tali reclami sono presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e sono trattati in linea con le procedure specifiche stabilite a tal fine dalle autorità di vigilanza del mercato.

  • Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazi

    Art. 40 quater T.U.IVA: Obbligo di comunicazione delle informazi

    Art. 40 quater T.U.IVA – Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia e’ Stato membro di origine mettono a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter, in conformita’ e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo di cui al primo periodo e’ assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l’Italia e’ Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono specificate le modalita’ tecniche di trasmissione.

    2. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita’ all’articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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