Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.

  • Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    Art. 1143 Codice della Navigazione – Impiego abusivo della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

  • Art. 1144 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

    Art. 1144 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 1145 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita del carico

    Art. 1145 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita del carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

  • Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    Art. 1146 Codice della Navigazione – Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell'articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1147 Codice della Navigazione – Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

    Art. 1147 Codice della Navigazione – Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1148 Codice della Navigazione – Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

    Art. 1148 Codice della Navigazione – Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

  • Art. 1149 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1149 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi dell'articolo 1148, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Dei delitti contro la persona

  • Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    Art. 1150 Codice della Navigazione – Omicidio del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.

  • Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    Art. 1151 Codice della Navigazione – Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

  • Art. 1154 Codice della Navigazione – Abuso d’autorità

    Art. 1154 Codice della Navigazione – Abuso d’autorità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale della nave ovvero il comandante dell'aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona. La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale,ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne.

  • Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    Art. 1155 Codice della Navigazione – Sbarco e abbandono arbitrario di persone

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell'equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a tremila. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva di mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

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