Art. 1142 Codice della Navigazione – Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 1140.