Autore: Andrea Marton

  • Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)

    Art. 35-bis D.Lgs. 209/2005 – (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.

    2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.

    3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.

    4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.

    5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.

    ))

  • Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di fatturazione

    Art. 41 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di fatturazione.

    In vigore dal 11/08/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/04/1979

    Modificato da: Decreto-legge del 10/06/1994 n. 357 Articolo 7

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, e’ punito con la pena pecuniaria da due a quattro
    volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni
    del Titolo primo. Alla stessa sanzione e’ soggetto chi emette la fattura
    senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale
    ultimo caso la pena pecuniaria e’ commisurata all’imposta indicata in meno.
    Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura,
    essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi
    inferiori a quelli reali, e’ punito con la pena pecuniaria da trecentomila
    a un milione duecentomila lire.
    Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall’art. 21, n.
    1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la
    identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da seicentomila a
    tre milioni di lire, salvo che le irregolarita’ siano imputabili
    esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio. Per la
    violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli artt. 17, terzo
    comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
    precedenti, fermo rimanendo l’obbligo del pagamento dell’imposta. Tuttavia,
    qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti
    variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
    dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste
    all’articolo 47, primo comma, n. 3) e non e’ dovuto pagamento d’imposta.
    Il cessionario o committente che nell’esercizio di imprese, arti o
    professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o
    con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad
    emetterla, e’ tenuto a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalita’:
    a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di
    effettuazione dell’operazione deve presentare all’ufficio competente nei
    suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in
    duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall’art. 21 e
    deve contemporaneamente versare la relativa imposta;
    b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all’ufficio
    competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a
    quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in
    duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte
    dall’art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta
    eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l’attestazione
    dell’avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, e’
    restituito dall’ufficio all’interessato che deve annotarlo a norma
    dell’art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al
    cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre
    commi, oltre al pagamento della imposta, salvo che la fattura risulti
    emessa.
    Le presunzioni di cui all’art. 53 valgono anche agli effetti del presente
    articolo.”

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  • Art. 126 quater et vicies T.U.B.: Conti di base per particolari categorie

    Art. 126 quater et vicies T.U.B.: Conti di base per particolari categorie

    Art. 126 quater et vicies T.U.B. – Conti di base per particolari categorie di consumatori (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base e’ offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresi’ le condizioni e le modalita’ per l’accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B.: Abuso di denominazione

    Art. 133 T.U.B. – Abuso di denominazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “banca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ bancaria e’ vietato a soggetti diversi dalle banche.

    1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “moneta elettronica” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di emissione di moneta elettronica e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.

    1-ter. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’espressione “istituto di pagamento” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ di prestazione di servizi di pagamento e’ vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.

    1-quater. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “finanziaria” ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attivita’ finanziaria loro riservata e’ vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106.

    2. La Banca d’Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l’esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari.

    3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 o di essere abilitato all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 111.

    3-bis. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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  • Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA: Circostanze attenuanti ed esimenti

    Art. 48 T.U.IVA – Circostanze attenuanti ed esimenti.

    In vigore dal 01/06/1994 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 31/05/1994 n. 330 Articolo 1

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Il contribuente puo’ sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarita’
    relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all’articolo 26,
    primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
    effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a
    versare una soprattassa, proporzionale all’imposta relativa all’operazione
    omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la
    regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale
    l’operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
    la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento,
    qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per l’anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora
    la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della
    dichiarazione per il secondo anno successivo. L’ammontare dei versamenti a
    titolo di soprattassa, eseguiti con le modalita’ di cui all’articolo 38,
    quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all’articolo 23 o
    all’articolo 24 ovvero in quello di cui all’articolo 39, secondo comma. Per le
    violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le
    sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
    relativo termine di scadenza; alla meta’, se gli adempimenti omessi o
    irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi
    a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale;
    ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
    regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno
    successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
    risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione
    per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono
    specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo
    all’applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la
    violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione, nonche’ in
    materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata
    all’ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
    disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreche’ la violazione
    non sia stata gia’ constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e
    verifiche di cui all’articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle
    regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma e’ esclusa la
    punibilita’ per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
    altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.
    Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse piu’ violazioni
    punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita
    per la piu’ grave di esse, aumentata da un terzo alla meta’.
    Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli
    obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al
    volume d’affari del soggetto, secondo le disposizioni degli articoli 31 e
    seguenti, a meno che il volume d’affari non risulti superiore di oltre il
    cinquanta per cento al limite stabilito per l’applicazione delle disposizioni
    stesse.
    Le sanzioni previste negli articoli 43 e 44 non si applicano qualora, entro i
    termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il
    versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel
    primo comma dell’art. 40.
    La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell’ art. 46 non si
    applica qualora la differenza fra i dati indicati nella comunicazione prevista
    nel secondo comma dell’art. 8 e quelli accertati non sia superiore al dieci
    per cento.
    Nei casi in cui l’imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale
    le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera
    di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.
    Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene
    pecuniarie quando la violazione e’ giustificata da obbiettive condizioni di
    incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle
    quali si riferisce.”

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  • Art. 15 D.P.R. 115/2002

    Art. 15 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

    2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: orario di lavoro e straordinari 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    Le agenzie di viaggio sono ambienti di lavoro soggetti a forti stagionalità: periodi di alta domanda (estate, Natale, Pasqua) si alternano a fasi più calme. Il CCNL Fiavet regola l'orario ordinario, la flessibilità pluriperiodale e le maggiorazioni per straordinario, festivo e notturno per adattarsi a questa caratteristica strutturale del settore.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet fissa l'orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. È ammessa la pluriperiodalità fino a 48 ore per massimo 20 settimane annue. Lo straordinario è retribuito con maggiorazione del 30% (diurno), 40% (festivo) o 50% (notturno) e non può superare 260 ore annue per dipendente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Orario normale
    40 ore settimanali (art. 106 CCNL)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinario

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno – CCNL Fiavet
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +30% Ore oltre le 40 settimanali nei giorni feriali
    Lavoro nel giorno festivo +40% Festivi nazionali e infrasettimanali
    Lavoro notturno +50% Ore nelle fasce notturne contrattualmente definite
    Straordinario notturno festivo +50% Combinazione notturno + festivo: si applica la maggiorazione più favorevole
    Tetto annuo straordinario Max 260 ore/anno Per singolo dipendente; eccezionale e non programmabile

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare diviso le ore mensili contrattuali). Non sono cumulabili tra loro salvo le eccezioni previste dal CCNL.

    L’orario ordinario: 40 ore su 5 giorni

    La normale durata del lavoro settimanale effettivo nel CCNL Fiavet è fissata in 40 ore settimanali, distribuite di norma in cinque giornate lavorative, con riposo nel giorno di domenica o nel turno di riposo programmato. La distribuzione esatta delle 40 ore può essere organizzata dall'azienda in base alle proprie esigenze operative, nel rispetto dei limiti normativi previsti dal d.lgs. 66/2003 (il decreto che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro).

    Il personale discontinuo (custodi, portieri, telefonisti, autisti, addetti ai transfer) può avere un orario diverso, fino a 45 ore settimanali, in ragione della natura dell'attività.

    Flessibilità pluriperiodale e stagionalità turistica

    Il settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator è strutturalmente soggetto a picchi di lavoro legati alla stagionalità turistica. Il CCNL regola questa variabilità attraverso la pluriperiodalità: un meccanismo per cui, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale può essere aumentato fino a 48 ore senza che le ore aggiuntive (tra 40 e 48) siano retribuite come straordinario.

    Condizioni per l'applicazione della pluriperiodalità:

    • Il numero di settimane «alte» non può superare 20 settimane nell'anno.
    • Le ore aggiuntive devono essere compensate con corrispondenti periodi di orario ridotto nelle settimane «basse».
    • Il meccanismo deve essere comunicato ai lavoratori con adeguato preavviso e, di norma, concordato a livello aziendale.

    Lavoro festivo e domenicale nelle agenzie di viaggio

    Le agenzie di viaggio, specie quelle situate in aree turistiche o con aperture nei centri commerciali, possono avere aperture nei giorni festivi. Il CCNL riconosce in questi casi la maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoro festivo è programmato con cadenza regolare, le parti possono concordare a livello aziendale modalità alternative di compensazione (riposo compensativo, buoni welfare, etc.).

    I giorni festivi nazionali rilevanti per il settore sono: 1° gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre. A questi si aggiunge il santo patrono della località dove è ubicata l'azienda.

    Riposo giornaliero e settimanale (diritti inderogabili di legge)

    Il d.lgs. 66/2003 – applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL – prevede:

    • 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore tra la fine di un turno e l'inizio del successivo.
    • 24 ore di riposo settimanale, preferibilmente coincidente con la domenica, cui si aggiungono le 11 ore giornaliere (totale: almeno 35 ore consecutive).
    • Pausa di almeno 10 minuti dopo 6 ore consecutive di lavoro (le modalità possono essere fissate dal CCNL o dagli accordi aziendali).

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario in alta stagione
    Tizio lavora in un'agenzia di viaggi con punte di lavoro intense nei mesi di giugno-luglio. L'azienda lo invita a fare 48 ore settimanali per 8 settimane, applicando la pluriperiodalità. Tizio accetta: le 8 ore aggiuntive (tra 40 e 48) non sono pagate come straordinario ma vengono compensate con orario ridotto da settembre. Se l'azienda non rispettasse la compensazione, Tizio avrebbe diritto alla maggiorazione del 30% su quelle ore.
    Caia – Apertura nel giorno di Ferragosto
    L'agenzia di Caia rimane aperta il 15 agosto per gestire le ultime prenotazioni. Caia lavora 8 ore. Ha diritto alla retribuzione ordinaria del giorno più la maggiorazione del 40% per le 8 ore di lavoro festivo. Se la stessa giornata superasse le 40 ore settimanali complessive, si applicherebbe la sola maggiorazione più favorevole (festivo al 40%), non entrambe.
    Sempronio – Turno serale nel call center prenotazioni
    Sempronio gestisce un servizio telefonico di prenotazione notturna dalle 22:00 alle 06:00. Le 8 ore di lavoro notturno danno diritto alla maggiorazione del 50%. Se il turno cade in un giorno festivo, si applica la maggiorazione più alta tra le due (50% notturno), non la somma.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Fiavet?
    L'orario normale è 40 ore settimanali su 5 giorni. Con la pluriperiodalità, in determinati periodi si può arrivare fino a 48 ore, ma per non più di 20 settimane annue, con compensazione nelle settimane più calme.
    Quanto viene pagato lo straordinario nelle agenzie di viaggio?
    Lo straordinario diurno feriale è maggiorato del 30%, il lavoro festivo del 40%, il lavoro notturno del 50%. Il tetto massimo è 260 ore di straordinario all'anno per dipendente.
    Il lavoro di sabato è straordinario?
    Solo se supera il limite delle 40 ore settimanali o se l'accordo aziendale lo qualifica diversamente. Se il sabato è compreso nell'orario normale dell'azienda, non genera maggiorazione.
    Come funziona la pluriperiodalità?
    Permette di lavorare fino a 48 ore in settimane di alta stagione (max 20 settimane/anno) senza pagare lo straordinario, a patto che le ore in più vengano compensate con orario ridotto nelle settimane successive. Il saldo deve azzerarsi nel corso dell'anno.
    Ho diritto al riposo domenicale?
    La legge garantisce almeno 24 ore di riposo settimanale, di preferenza la domenica, più 11 ore di riposo giornaliero (d.lgs. 66/2003). Nel settore agenzie di viaggio, aperture domenicali regolari devono essere compensate con riposo in altro giorno e con la maggiorazione prevista.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie: orario di lavoro, nastro lavorativo e straordinari

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Orario di lavoro, nastro lavorativo e straordinari: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    L’orario di lavoro nel settore ferroviario ha caratteristiche uniche rispetto ad altri comparti: il personale mobile (macchinisti, capitreno, personale di bordo) è soggetto a regole speciali di nastro lavorativo, riposi minimi e limiti di guida che derivano sia dalla normativa europea sia dalle disposizioni specifiche del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie.

    In sintesi

    Il CCNL fissa 38 ore settimanali medie su 26 settimane. Per il personale mobile il nastro giornaliero non supera 12 ore; i riposi in residenza sono di almeno 14 ore dopo un turno diurno e 22 ore dopo un turno notturno. I turni notturni non possono essere consecutivi. Lo straordinario è maggiorato dall’18% al 50%. Dal 1° agosto 2025 l’indennità notturna oraria è di 2,50 euro.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    D.lgs. 66/2003; direttive UE 2003/88/CE e 2005/47/CE (settore ferroviario)

    Tabella riepilogativa

    Orario e indennità per tipologia di servizio — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
    Parametro Personale fisso (sedentario) Personale mobile (treni)
    Orario settimanale contrattuale 38 ore medie 38 ore medie
    Periodo di riferimento 26 settimane 26 settimane
    Nastro lavorativo giornaliero Non specificamente limitato Max 12 ore
    Riposo minimo in residenza (diurno) 11 ore (d.lgs. 66/2003) 14 ore (CCNL migliorativo)
    Riposo minimo in residenza (notturno) 11 ore (d.lgs. 66/2003) 22 ore (CCNL migliorativo)
    Servizi notturni consecutivi Non specificamente limitati Vietati: richiesto turno diurno (partenza ≥ 6:00) tra due notturni
    Domeniche con doppio riposo (annue) Non specificato 60 domeniche garantite (alcune categorie)
    Indennità notturna (dal 1° ago. 2025) 2,50 €/ora 2,50 €/ora
    Indennità domenicale 23,50 € 23,50 € (65 € domenica di Pasqua)
    Magg. straordinario feriale diurno +18% +18%
    Magg. straordinario notturno/festivo diurno +35% +35%
    Magg. straordinario notturno festivo +50% +50%

    Nota: i valori relativi ai riposi minimi e al nastro lavorativo del personale mobile derivano dalla disciplina speciale contenuta nel CCNL e nei suoi allegati. Le indennità sono quelle definite dal rinnovo del 22 maggio 2025, con decorrenza 1° agosto 2025. Per il personale dei servizi regionali e locali possono applicarsi disposizioni migliorative derivanti da accordi di secondo livello.

    Il quadro normativo: legge e CCNL a confronto

    Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro, fissa per tutti i lavoratori subordinati:

    • orario normale non superiore a 40 ore settimanali;
    • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
    • limite di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di 4 mesi (estendibile a 6 mesi dalla contrattazione collettiva).

    Il CCNL Ferrovie migliora la legge su più fronti per il personale sedentario (riducendo l’orario a 38 ore) e introduce per il personale mobile una disciplina speciale più restrittiva sui riposi e sul nastro, in attuazione della direttiva 2005/47/CE specificamente rivolta al settore ferroviario mobile.

    Distinzione fondamentale: la disciplina del nastro lavorativo e dei riposi minimi per il personale mobile è di derivazione sia contrattuale sia regolamentare (circolari ANSFISA). Il macchinista è soggetto anche alle norme tecniche di sicurezza che possono fissare limiti di guida più restrittivi di quelli contrattali.

    Il nastro lavorativo del personale mobile

    Il nastro lavorativo è la misura della durata complessiva del servizio, calcolata dal momento in cui il lavoratore mobile si mette a disposizione dell’impresa (presentazione al deposito, firma del turno) fino all’ultimo atto del servizio (consegna del mezzo, firma di fine turno). Non coincide necessariamente con il tempo di guida o accompagnamento effettivo.

    Per il personale mobile, il CCNL fissa il nastro massimo di 12 ore. All’interno del nastro possono rientrare:

    • tempi di condotta o accompagnamento (attività principali);
    • tempi di attesa in stazione intermedia o di nodo;
    • tempi di trasferimento da o per il deposito;
    • pause obbligatorie di riposo durante il servizio.

    Il superamento del nastro di 12 ore costituisce lavoro straordinario da retribuire con le maggiorazioni previste.

    Riposi e tutele specifiche per la sicurezza

    L’industria ferroviaria è classificata come settore a rischio per l’incidenza dell’affaticamento del conducente (fatigue) sulla sicurezza dell’esercizio. Il CCNL, anche a seguito del rinnovo del 2025, ha fissato standard di riposo superiori a quelli previsti dalla legge generale per i lavoratori mobili:

    • 14 ore di riposo in residenza dopo un servizio diurno (vs 11 ore di legge);
    • 22 ore di riposo in residenza dopo un servizio notturno;
    • divieto di servizi notturni consecutivi: tra due servizi con orario notturno deve intercorrere almeno un servizio con partenza dopo le ore 6:00;
    • per alcune categorie di servizi (trasporto regionale), garanzia di almeno 60 domeniche con doppio riposo nell’anno.

    L’indennità per il lavoro fuori dalla residenza (chiamata in passato «indennità di assenza dalla residenza» o con le sigle IFR) è stata ridefinita dal rinnovo del 2025 e prevede maggiorazioni orarie per il personale mobile che presta servizio fuori sede, con importi differenziati a seconda del tipo di servizio e della durata dell’assenza.

    Indennità di turno, notte e domenicale

    Dal 1° agosto 2025 il CCNL ha ridefinito le indennità legate alle condizioni di svolgimento del servizio:

    • Lavoro notturno: 2,50 euro per ogni ora prestata in orario notturno;
    • Lavoro domenicale: 23,50 euro per ogni domenica lavorata; 65,00 euro per la domenica di Pasqua;
    • Indennità di turno: variabile in base all’articolazione del turno (continuo, spezzato, notturno) secondo le tabelle allegate al CCNL;
    • Indennità per assenza dalla residenza: per il personale mobile che svolge servizio fuori sede, con importi orari progressivi; i valori aggiornati decorrono dal 1° agosto 2025.

    Flessibilità dell’orario e accordi di secondo livello

    Il CCNL consente, tramite accordi aziendali, di adottare regimi di flessibilità dell’orario di lavoro: nei periodi di maggiore traffico (estate, festività) le settimane lavorative possono superare le 38 ore, a condizione che nei periodi di minore traffico il numero di ore sia corrispondentemente ridotto, garantendo la media di 38 ore sul semestre. I lavoratori mantengono la retribuzione mensile ordinaria durante tutto il periodo di flessibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Macchinista con nastro ecceduto

    Tizio è di turno su un Intercity con partenza alle 6:00. A causa di un guasto tecnico, il treno subisce ritardi e Tizio termina il turno alle 18:30, con un nastro lavorativo di 12 ore e 30 minuti. Le 30 minuti eccedenti il nastro massimo di 12 ore sono da retribuire come straordinario con la maggiorazione del 18% (diurno feriale). Tizio verifica sul libretto di servizio che il nastro sia correttamente registrato.

    Caia — Capotreno su servizio notturno

    Caia termina un servizio notturno alle ore 2:00. Il CCNL garantisce almeno 22 ore di riposo in residenza prima del turno successivo: il turno seguente non può quindi iniziare prima delle 24:00 dello stesso giorno (ovvero non prima della mezzanotte del giorno dopo). L’azienda le propone un turno che inizia alle 20:00 dello stesso giorno: Caia, consultata la Filt-Cgil, contesta il programma perché viola il riposo minimo contrattuale di 22 ore.

    Sempronio — Personale fisso con flessibilità d’orario

    Sempronio lavora come tecnico di manutenzione (livello C1) in un impianto soggetto a picchi di attività nella stagione estiva. L’accordo aziendale prevede che da giugno ad agosto lavori 42 ore settimanali, e da settembre a novembre 34 ore, mantenendo la media semestrale di 38 ore. La retribuzione mensile rimane invariata in tutti i mesi; le eventuali ore eccedenti la media semestrale di 48 ore sono retribuite come straordinario.

Domande frequenti

Quante ore lavora a settimana un macchinista?
L’orario contrattuale è di 38 ore settimanali medie, calcolate su 26 settimane. Per il personale mobile è ammessa variabilità settimanale purché nel semestre la media non superi le 38 ore e il limite assoluto di 48 ore settimanali non venga superato.
Cos’è il nastro lavorativo?
Il nastro lavorativo è il periodo massimo di presenza complessiva del turno, dalla prima alla ultima attività. Per il personale mobile il CCNL fissa un nastro massimo di 12 ore giornaliere. Le ore eccedenti costituiscono straordinario.
Qual è il riposo minimo dopo un turno notturno?
Dopo un servizio notturno il personale mobile ha diritto a un riposo in residenza di almeno 22 ore. Dopo un servizio diurno il minimo è 14 ore. I servizi notturni non possono essere consecutivi: deve intercorrere almeno un servizio diurno.
Come viene retribuito lo straordinario?
Il CCNL prevede maggiorazioni: 18% per lo straordinario diurno feriale, 35% per lo straordinario notturno o festivo diurno, 50% per lo straordinario notturno festivo.
Il personale ferroviario è escluso dal d.lgs. 66/2003?
No, ma il d.lgs. 66/2003 prevede deroghe per i lavoratori del trasporto su rotaia. Il CCNL applica tali deroghe con norme più dettagliate e in molti casi più protettive di quelle legali generali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I valori delle indennità (notturna, domenicale) sono quelli decorrenti dal 1° agosto 2025. Le regole sul nastro lavorativo e i riposi per il personale mobile sono coerenti con la direttiva 2005/47/CE e il d.lgs. 66/2003. Per dettagli aggiornati consultare Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie o un consulente del lavoro.

  • Art. 129 T.U.B.: Emissione di strumenti finanziari

    Art. 129 T.U.B.: Emissione di strumenti finanziari

    Art. 129 T.U.B. – Emissione di strumenti finanziari.

    In vigore dal 25/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia puo’ richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. 2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 162 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo

    Art. 162 D.Lgs. 174/2016 – Reclamo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Contro l’ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

    2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

    3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

    4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

    5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

  • Art. 1000 Codice della Navigazione

    Art. 1000 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato