Autore: Andrea Marton

  • Procura – Glossario giuridico

    Procura: atto unilaterale con cui un soggetto (rappresentato) attribuisce a un altro soggetto (rappresentante o procuratore) il potere di agire in nome e per conto suo, producendo effetti giuridici direttamente nella sfera del rappresentato (art. 1387 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 1387 c.c. stabilisce che il potere di rappresentanza e conferito dalla legge ovvero dall’interessato con procura. La procura e quindi la fonte volontaria della rappresentanza. Deve avere la stessa forma richiesta per il contratto cui si riferisce: se la procura e rilasciata per stipulare un atto che richiede la forma pubblica, anche la procura deve essere per atto pubblico (art. 1392 c.c.). La procura puo essere generale (per tutti gli affari del rappresentato) o speciale (per uno o piu affari determinati). Gli atti compiuti dal procuratore nei limiti dei suoi poteri obbligano direttamente il rappresentato verso i terzi (art. 1388 c.c.). La procura si estingue per revoca, rinuncia, morte o sopravvenuta incapacita del rappresentato o del procuratore.

    Esempio pratico

    Tizio deve recarsi all’estero e conferisce a Caio una procura speciale notarile per vendere il proprio appartamento durante la sua assenza. Caio, agendo in nome e per conto di Tizio, sottoscrive il contratto di compravendita con Sempronio. Gli effetti del contratto si producono direttamente nella sfera giuridica di Tizio, che diventa obbligato al trasferimento della proprieta e creditore del prezzo.

    Differenze con istituti simili

    La procura si distingue dal mandato (art. 1703 c.c.): il mandato e un contratto che crea l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del mandante; la procura e l’atto unilaterale che conferisce il potere rappresentativo. Possono coesistere (mandato con procura) o essere separati (mandato senza rappresentanza). Si distingue dalla delegazione (art. 1268 c.c.), che e un atto trilaterale che coinvolge anche il creditore.

    Riferimenti normativi

    • art. 1387 c.c. – fonti della rappresentanza
    • art. 1388 c.c. – effetti del contratto concluso dal rappresentante
    • art. 1392 c.c. – forma della procura
    • art. 1396 c.c. – modificazioni e revoca della procura
  • Art. 130 TULPS – Sale da gioco: disciplina (abrogato)

    Art. 130 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • Art. 299 DPR 495/1992 – Macchine operatrici: dispositivo antincastro

    Art. 299 DPR 495/1992 – Macchine operatrici: dispositivo antincastro

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli.

    2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.

  • Art. 88 Reg. (UE) 2024/1689 – Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Art. 88 Reg. (UE) 2024/1689 – Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'articolo 94. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IA, fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati.

    2. Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

  • Art. 15 D.Lgs. 28/2010 – Mediazione nell’azione di classe

    Art. 15 D.Lgs. 28/2010 – Mediazione nell’azione di classe

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall' articolo 840-bis del codice di procedura civile , la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito. (9) 10

  • Art. 978 Codice della Navigazione

    Art. 978 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 19 D.Lgs. 209/2005 – Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi

    Art. 19 D.Lgs. 209/2005 – Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS , entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.

    2. L' IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l' IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.

    3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall' IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

    4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.

  • Art. 981 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

    Art. 981 Codice della Navigazione – Obbligo di assistenza a navi o aeromobili in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, ovvero ad aeromobile caduto o atterrato in regioni desertiche, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio dell'aeromobile soccorritore, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto negli articoli 485, 974, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. Il comandante di aeromobile in corso di viaggio o pronto a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

  • Art. 306 DPR 495/1992 – Norme di richiamo

    Art. 306 DPR 495/1992 – Norme di richiamo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).