Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1193 Codice della Navigazione – Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

    Art. 1193 Codice della Navigazione – Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma . Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

  • Art. 1199 Codice della Navigazione – Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

    Art. 1199 Codice della Navigazione – Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che imbarca sulla nave o sull'aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. 59 Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l'aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a tremila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire cinquecento. 59 Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è previsto come reato da altre disposizioni di legge. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 5, lettere a) e b che: – "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"." – "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso da un componente dell'equipaggio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni"."

  • Art. 1208 Codice della Navigazione – Richiesta di protezione ad autorità straniera

    Art. 1208 Codice della Navigazione – Richiesta di protezione ad autorità straniera

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell'arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 14, comma 11, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." – (con l'art. 14, comma 11, lettera b che "nel secondo comma le parole "la pena è dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • Art. 1219 Codice della Navigazione – Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

    Art. 1219 Codice della Navigazione – Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità . . . .

  • Art. 1221 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell’equipaggio

    Art. 1221 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell'autorità competente sulla composizione e forza minima dell'equipaggio, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila. Alla stessa pena soggiace l'esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell'equipaggio.

  • Compensi agli amministratori: come si deducono in società

    In sintesi

    • Regola di cassa: i compensi si deducono nell’esercizio in cui vengono effettivamente pagati, non in quello in cui maturano.
    • Variazione in aumento: i compensi contabilizzati ma non ancora pagati a fine anno vanno indicati al rigo RF14 come costo temporaneamente indeducibile.
    • Deduzione nell’anno del pagamento: l’anno dopo, quando si paga, il compenso diventa deducibile e va inserito come variazione in diminuzione (RF40).
    • TFM per competenza: il trattamento di fine mandato è un’eccezione – si deduce per competenza se il diritto risulta da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto.
    • Utili agli amministratori: i compensi erogati come partecipazione agli utili sono comunque deducibili.

    Come funziona la deducibilità dei compensi agli amministratori

    Chi gestisce una SRL o una società per azioni spesso riceve un compenso per il suo ruolo di amministratore. Questo compenso è un costo per la società, ma la deducibilità fiscale non segue le regole ordinarie della competenza (cioè dell’anno in cui il diritto al compenso matura): segue invece il principio di cassa. In pratica conta quando il denaro viene effettivamente versato all’amministratore.

    Questa regola, contenuta nell’art. 95, comma 5 del TUIR, crea spesso un disallineamento tra bilancio e dichiarazione dei redditi. La società può aver contabilizzato il compenso dell’amministratore nel conto economico del 2025, ma se non lo ha pagato entro il 31 dicembre 2025, non potrà dedurlo nella dichiarazione relativa a quell’anno. Lo dedurrà nell’anno in cui effettua il pagamento.

    C’è una sola eccezione rilevante: il TFM, cioè il Trattamento di Fine Mandato. Si tratta di un’indennità accantonata ogni anno per essere corrisposta all’amministratore alla fine del mandato. In questo caso la deduzione avviene per competenza (anno per anno, man mano che si accantona), ma solo a condizione che il diritto al TFM risulti da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione.

    Compensi agli amministratori: riepilogo regole fiscali
    Tipo di compenso Criterio di deduzione Condizioni
    Compenso fisso annuale Cassa (anno del pagamento effettivo) Nessuna – regola sempre applicabile
    Compenso maturato ma non pagato a fine anno Indeducibile nell'anno di maturazione Va in variazione in aumento (RF14)
    TFM (Trattamento di Fine Mandato) Competenza (accantonamento annuale) Diritto da atto con data certa ANTE inizio mandato
    Compenso come partecipazione agli utili Cassa (anno del pagamento) Deducibile in ogni caso

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera a dicembre 2025 un compenso di 30.000 euro all’amministratore Tizio, ma lo paga a febbraio 2026. In bilancio 2025 il costo è già iscritto. In dichiarazione 2025, la società porta 30.000 euro in variazione in aumento al rigo RF14 (compenso contabilizzato, non ancora pagato). Nell’anno 2026, quando paga i 30.000 euro, li porta in variazione in diminuzione al rigo RF40, deducendoli dal reddito 2026. Il costo è lo stesso, ma scivola di un anno fiscale.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea o delibera del CdA che fissa il compenso dell’amministratore
    • Estratto conto bancario o bonifico che attesta il pagamento effettivo
    • Libro giornale e bilancio della società (per la contabilizzazione)
    • Atto con data certa anteriore all’inizio del mandato (per il TFM)
    • Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF14 per le variazioni in aumento, RF40 per le deduzioni)

    Caso 1 – Compenso deliberato a dicembre, pagato a gennaio

    Scenario. Beta SNC delibera a novembre 2025 un compenso di 24.000 euro all’amministratore Caio per l’intero anno 2025. Il pagamento viene effettuato il 15 gennaio 2026.

    Come si applica. Il compenso è stato contabilizzato nel conto economico 2025, ma non è stato pagato entro il 31 dicembre 2025. In base all’art. 95 c. 5 TUIR, non è deducibile nel 2025. Beta SNC inserisce 24.000 euro come variazione in aumento al rigo RF14 nella dichiarazione 2025. Quando paga a gennaio 2026, potrà invece dedurli nella dichiarazione relativa al 2026, come variazione in diminuzione al rigo RF40.

    In pratica

    • Il compenso conta fiscalmente nell’anno del pagamento, non dell’approvazione.
    • Se vuoi dedurlo nel 2025, devi pagarlo entro il 31 dicembre 2025.
    • Un semplice pagamento posticipato sposta la deduzione di un intero anno fiscale.

    Caso 2 – TFM con atto di data certa

    Scenario. Tizio viene nominato amministratore di Alfa SRL il 1° marzo 2025. Prima dell’inizio del mandato, in data 25 febbraio 2025, la società stipula con lui un atto notarile che prevede un TFM di 10.000 euro annui, da corrispondere alla scadenza del mandato.

    Come si applica. Il TFM è deducibile per competenza: la società può dedurre 10.000 euro all’anno man mano che accantona la quota, senza aspettare il pagamento finale. La condizione fondamentale è che l’atto sia di data certa (in questo caso è notarile) e sia stato sottoscritto prima dell’inizio del rapporto di amministrazione (25 febbraio, anteriore all’inizio del mandato il 1° marzo). Se l’atto fosse stato firmato dopo il 1° marzo, la deduzione per competenza non sarebbe ammessa.

    In pratica

    • L’atto istitutivo del TFM deve avere data certa (notaio, ufficiale postale, registrazione) PRIMA dell’inizio del mandato.
    • Solo in questo caso si può dedurre l’accantonamento annuale per competenza.
    • Senza data certa anteriore, il TFM si deduce per cassa, solo quando pagato a fine mandato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede se l'amministratore è anche socio di maggioranza?

    La regola di cassa si applica comunque. Non rileva la qualità di socio: anche se Tizio è socio al 100% e amministratore, il compenso si deduce solo nell’anno del pagamento effettivo.

    Se pago il compenso in ritardo rispetto alla delibera, perdo la deduzione?

    No, non la perdi: la sposti. Dedurrai il compenso nell’anno in cui effettivamente lo paghi, non nell’anno in cui era previsto dalla delibera.

    Il TFM si può istituire anche dopo l'inizio del mandato?

    Sì, ma in quel caso la deduzione segue il principio di cassa (non per competenza). Per la deduzione per competenza serve che l’atto con data certa preceda l’inizio del mandato.

    Come si dimostra il pagamento effettivo all'amministratore?

    Con un bonifico bancario tracciabile. I pagamenti in contanti, oltre i limiti di legge, non sono ammessi e possono essere contestati.

    I rimborsi spese all'amministratore seguono le stesse regole?

    I rimborsi spese analiticamente documentati (con ricevute) sono deducibili secondo le regole ordinarie, distinte da quelle del compenso. Non seguono necessariamente il principio di cassa puro dell’art. 95 c. 5.

    Dove inserisco nella dichiarazione i compensi non ancora pagati?

    Al rigo RF14 del quadro RF come variazione in aumento. Nell’anno del pagamento, la deduzione va al rigo RF40 come variazione in diminuzione.

  • Cane guida per non vedenti: quali spese si detraggono

    In sintesi

    • Acquisto del cane guida: detrazione del 19% sull’intero costo sostenuto, senza massimale di spesa.
    • Un solo cane ogni quattro anni: la detrazione sull’acquisto spetta una sola volta nel quadriennio, salvo perdita dell’animale.
    • Mantenimento del cane: detrazione forfetaria di 1.100 euro annui, indipendentemente dalla spesa effettiva documentata.
    • Solo per il cieco stesso: il forfait di mantenimento non spetta a chi ha il non vedente fiscalmente a carico.
    • Limite di reddito: la detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo, poi decresce fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile: per l’acquisto è obbligatorio il pagamento con strumento tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Come funzionano le detrazioni per il cane guida

    Se sei cieco e hai un cane guida, puoi portare in detrazione due tipi di spesa nella dichiarazione dei redditi: il costo di acquisto del cane e le spese di mantenimento annuo. Sono due agevolazioni distinte, con regole diverse.

    La detrazione è uno sconto sull’imposta che devi pagare: il Fisco ti restituisce, tramite il 730 o il Modello Redditi, il 19% delle spese di acquisto e, per il mantenimento, una cifra forfetaria fissa di 1.100 euro già calcolata dall’Agenzia delle Entrate, senza bisogno di raccogliere scontrini per ogni singola spesa.

    Queste agevolazioni spettano esclusivamente alla persona non vedente. Le spese di mantenimento non si possono detrarre se il cieco risulta a carico di un altro contribuente: in quel caso, chi lo ha a carico non può usare il forfait di 1.100 euro. Il costo di acquisto del cane, invece, segue le regole ordinarie delle spese sostenute nell’interesse di un familiare a carico.

    Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarazione 730/2026), le regole qui descritte derivano dalle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al Modello 730/2026.

    Riepilogo detrazioni cane guida
    Tipo di spesa Detrazione Importo/limite Rigo 730
    Acquisto del cane guida 19% sull'intero costo Nessun massimale di spesa E5
    Mantenimento del cane Forfait annuo 1.100 euro fissi E81
    Limite reddito per detrazione piena Fino a 120.000 euro di reddito complessivo
    Azzeramento detrazione A 240.000 euro di reddito complessivo

    Esempio pratico

    • Tizio, non vedente, acquista un cane guida nel 2025 pagando 4.500 euro con bonifico bancario. Nel 730/2026 indica 4.500 euro nel rigo E5: il Caf calcolerà una detrazione di 855 euro (4.500 × 19%). Nello stesso anno, Tizio può anche spuntare la casella del rigo E81 per il forfait di mantenimento: altri 209 euro di detrazione (1.100 × 19%). In totale, grazie al cane guida, Tizio riduce l’imposta di 1.064 euro quell’anno. Se invece ha redditi superiori a 120.000 euro, la detrazione si riduce progressivamente.

    Documenti necessari

    • Certificazione di cecità rilasciata dalla Commissione medica competente o dall’ASL
    • Fattura o ricevuta di acquisto del cane guida intestata al non vedente
    • Prova del pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto, ricevuta carta)
    • Eventuale documentazione del venditore o dell’ente addestratore
    • Se acquisto rateizzato: numero della rata da indicare nel rigo E5

    Tizio acquista il cane guida nel 2025

    Scenario. Tizio, 48 anni, è cieco assoluto riconosciuto dalla Commissione medica. Nel maggio 2025 acquista un cane guida da un centro di addestramento specializzato, pagando 3.800 euro con carta di credito. Il suo reddito complessivo è di 28.000 euro.

    Come si applica. Tizio indica 3.800 euro nel rigo E5 del 730/2026. La detrazione del 19% sull’intero importo vale 722 euro, che verrà sottratta dall’imposta lorda. Non c’è franchigia (la parte iniziale non detraibile): per il cane guida si detrae dall’euro zero. Tizio può inoltre barrare la casella E81 per il forfait di mantenimento: altri 1.100 euro su cui il 19% vale 209 euro. Non potrà però chiedere di nuovo la detrazione per l’acquisto di un altro cane nei successivi quattro anni, salvo perdita dell’animale.

    In pratica

    • Conserva la fattura e la prova del pagamento con carta di credito.
    • Compila il rigo E5 con 3.800 euro e il numero 1 per la prima rata (se vuoi rateizzare in 4 anni), oppure senza numero di rata per detrarre tutto in un anno.
    • Barra la casella E81 per ottenere anche il forfait di 1.100 euro per il mantenimento.
    • Il reddito di 28.000 euro è ben al di sotto del limite di 120.000: la detrazione spetta per intero.

    Caio ha il padre non vedente a carico

    Scenario. Caio ha il padre Sempronio, non vedente, fiscalmente a suo carico (reddito del padre sotto 2.840,51 euro). Sempronio ha già un cane guida acquistato tre anni fa. Nel 2025 Caio sostiene alcune spese di mantenimento del cane per il padre.

    Come si applica. In questo caso le regole divergono: il forfait di mantenimento di 1.100 euro (rigo E81) spetta esclusivamente al cieco stesso, non a chi lo ha a carico. Quindi Caio non può usare il forfait E81 per suo padre. Se Caio sostenesse le spese di acquisto di un nuovo cane per il padre, potrebbe invece portarle in detrazione al 19% nel rigo E5, perché quella agevolazione segue le regole ordinarie delle spese per familiari a carico. Le spese di mantenimento documentate non danno diritto ad altra detrazione: l’agevolazione E81 è forfetaria e riservata al non vedente.

    In pratica

    • Il forfait di mantenimento di 1.100 euro è riservato al cieco, non al familiare che lo ha a carico.
    • Se acquisti un nuovo cane per il tuo familiare non vedente fiscalmente a carico, puoi portare la spesa in detrazione al 19% nel rigo E5.
    • Conserva sempre la documentazione attestante lo stato di cecità del familiare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae per il mantenimento del cane guida?

    La detrazione è forfetaria: vale sempre 1.100 euro annui, indipendentemente da quanto hai speso davvero. Non devi raccogliere ricevute di spesa: basta barrare la casella nel rigo E81 del 730.

    Chi può usare il forfait di 1.100 euro?

    Solo il cieco titolare del cane guida, non il familiare che lo ha fiscalmente a carico. Se il non vedente è a carico di un altro contribuente, il forfait spetta comunque al cieco, non al carico.

    Quante volte posso detrarre l'acquisto del cane guida?

    La detrazione sull’acquisto spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo cane. L’eccezione è la perdita dell’animale: se il cane muore o scompare, si può acquistarne un altro e detrarne il costo prima dei quattro anni.

    Si può rateizzare la detrazione sull'acquisto del cane guida?

    Sì. Puoi scegliere di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo. Indica il numero della rata nell’apposita casella del rigo E5 e ripeti l’operazione nei 730 degli anni successivi.

    La detrazione spetta se il mio reddito è alto?

    La detrazione del forfait di mantenimento segue le stesse regole delle altre detrazioni: spetta per intero fino a 120.000 euro di reddito complessivo. Oltre questa soglia si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

    Devo pagare il cane con bonifico per detrarlo?

    Per le spese di acquisto del cane guida, come per le altre detrazioni del 19%, il pagamento deve avvenire con strumento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, ecc.). La detrazione non spetta in caso di pagamento in contanti.

  • Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a prolungare il congedo parentale, con le modalità stabilite dall’articolo 33.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

    3. Per il genitore di figlio con disabilità grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile scegliere i permessi di cui al comma 2 a partire dall’età di tre anni del figlio.

    4. Qualora il figlio sia ricoverato a tempo pieno, il permesso di cui al presente articolo è concesso al genitore per il solo caso in cui il genitore si rechi a far visita al figlio.

  • Articolo 58 TU Giustizia Tributaria: Litisconsorzio e intervento

    Art. 58 D.Lgs. 175/2024 – Litisconsorzio e intervento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

    7. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

  • Competenza o cassa? Quando si tassa un costo o un ricavo d’impresa

    In sintesi

    • La regola generale e la competenza: per le imprese in contabilita ordinaria i ricavi e i costi concorrono al reddito nell’esercizio in cui si verificano (bene consegnato, servizio ultimato), anche se il pagamento avviene in un altro anno (art. 109 TUIR).
    • Certezza e determinabilita: un componente di reddito e imputabile per competenza solo se e certo nell’esistenza e oggettivamente determinabile nell’ammontare alla chiusura dell’esercizio.
    • Deroghe a cassa previste dalla legge: compensi agli amministratori, interessi di mora, dividendi percepiti da societa di capitali e imposte seguono il principio di cassa, non la competenza.
    • Semplificata = regime di cassa: le imprese minori in contabilita semplificata applicano un regime di cassa ‘improntato’: rilevano i ricavi quando incassati e i costi quando pagati.
    • Attenzione ai compensi degli amministratori: anche se la societa li imputa al conto economico per competenza, sono deducibili solo nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti.

    Quando un costo o un ricavo entra nel calcolo del reddito d'impresa

    Una delle domande piu frequenti per chi gestisce un’impresa o una societa e questa: se vendo un bene a dicembre 2025 ma incasso a gennaio 2026, quando devo tassare quel ricavo? E se pago un costo a gennaio 2026 per una prestazione ricevuta a dicembre 2025, posso dedurlo nel 2025? La risposta dipende dalla regola di imputazione temporale che si applica: il principio di competenza o quello di cassa.

    L’art. 109 del TUIR stabilisce la regola generale per le imprese in contabilita ordinaria (tutte le societa di capitali e le imprese in ordinaria): il principio di competenza. Questo significa che un ricavo si tassa nell’anno in cui il bene e stato consegnato o il servizio e stato ultimato, indipendentemente da quando arrivera il pagamento. Analogamente, un costo si deduce nell’anno a cui si riferisce economicamente, non in quello di pagamento. Il momento chiave e dunque quello economico, non quello finanziario.

    Perche la competenza funzioni, pero, servono due condizioni: il componente di reddito deve essere ‘certo’ (cioe deve essere ragionevole ritenere che esistera) e ‘oggettivamente determinabile’ (cioe deve essere possibile quantificarlo in modo attendibile) alla chiusura dell’esercizio. Se queste condizioni non sono soddisfatte, quel componente va imputato all’anno in cui diventano certi e determinabili.

    Ci sono pero importanti eccezioni previste espressamente dalla legge. Alcuni componenti seguono invece il principio di cassa: si tassano o si deducono nell’anno in cui vengono effettivamente incassati o pagati. Le principali eccezioni riguardano i compensi degli amministratori, gli interessi di mora, i dividendi percepiti e le imposte deducibili. Per le imprese minori in contabilita semplificata, infine, vale un regime di cassa generalizzato: si tassa cio che si incassa e si deduce cio che si paga.

    Competenza vs cassa – riepilogo componenti (art. 109 TUIR)
    Componente di reddito Regola applicabile Nota
    Ricavi da vendita beni Competenza (consegna o spedizione del bene) Art. 109 TUIR; non rileva la data di incasso
    Ricavi da prestazioni di servizi Competenza (ultimazione del servizio) Art. 109 TUIR; non rileva la data di incasso
    Costi per acquisto beni e servizi Competenza (ricezione del bene o ultimazione servizio) Art. 109 TUIR; non rileva la data di pagamento
    Compensi agli amministratori Cassa (esercizio di effettivo pagamento) Deroga art. 95, c. 5 TUIR; deducibili solo se corrisposti
    Interessi di mora Cassa (incasso o pagamento effettivo) Deroga art. 109, c. 7 TUIR
    Dividendi da partecipazioni Cassa (esercizio di percezione) Art. 89 TUIR; 5% concorre al reddito
    IRAP deducibile Cassa (versamento effettivo) Art. 6 DL 185/2008
    Imprese in contabilita semplificata Cassa generalizzato Regime semplificato; ricavi incassati, costi pagati

    Esempio pratico

    • Alfa SRL (contabilita ordinaria) fornisce una consulenza a un cliente a dicembre 2025 e emette fattura per 10.000 euro. Il cliente paga a febbraio 2026. Alfa SRL deve tassare i 10.000 euro nel 2025 (anno della prestazione), non nel 2026 (anno dell’incasso): vale la competenza. Allo stesso tempo, il consiglio di amministrazione delibera a dicembre 2025 un compenso di 20.000 euro all’amministratore Tizio, che pero viene pagato a marzo 2026. Quei 20.000 euro, pur imputati al conto economico 2025, sono deducibili solo nel 2026 (anno del pagamento): vale la cassa. Nel quadro RF della dichiarazione 2025, Alfa SRL deve apportare una variazione in aumento di 20.000 euro nel rigo RF14, e una variazione in diminuzione di 20.000 euro nel rigo RF40 della dichiarazione 2026.

    Documenti necessari

    • Contratti e ordini di acquisto o vendita con indicazione della data di consegna o ultimazione del servizio
    • Fatture emesse e ricevute con data di emissione e data di pagamento
    • Delibere del consiglio di amministrazione per i compensi agli amministratori con data di delibera e data di effettivo pagamento
    • Estratti bancari per documentare date di incasso e pagamento (rilevanti per le componenti a cassa)
    • Registri contabili (libro giornale, libro degli inventari) con evidenza delle scritture di assestamento a fine anno

    Alfa SRL: compenso all'amministratore deliberato ma non pagato a fine anno

    Scenario. Alfa SRL delibera il 15 dicembre 2025 di corrispondere all’amministratore Tizio un compenso straordinario di 30.000 euro per i risultati dell’anno. Il compenso viene effettivamente pagato il 10 febbraio 2026. Il commercialista imputa il costo al conto economico 2025.

    Come si applica. Nonostante il costo sia contabilizzato per competenza nel 2025, fiscalmente il compenso e deducibile solo nell’esercizio di effettivo pagamento: il 2026. Per il 2025 Alfa SRL deve apportare una variazione in aumento nel rigo RF14 del quadro RF per 30.000 euro. Nella dichiarazione 2026, quando il compenso viene pagato, si effettua la variazione in diminuzione corrispondente nel rigo RF40. In questo modo il costo e dedotto una sola volta, nell’anno di effettivo pagamento.

    In pratica

    • Indicare nel rigo RF14 del quadro RF della dichiarazione 2025 i compensi deliberati ma non ancora corrisposti
    • Nella dichiarazione 2026 indicare il pagamento effettivo nel rigo RF40 (variazione in diminuzione) per recuperare la deducibilita
    • Conservare la delibera del CdA con data certa e la documentazione del pagamento (bonifico bancario con data)

    Beta SNC in contabilita semplificata: ricavo incassato anticipatamente

    Scenario. Beta SNC (contabilita semplificata) riceve a dicembre 2025 un acconto di 5.000 euro per una fornitura che sara consegnata a febbraio 2026. In un regime di competenza il ricavo sarebbe del 2026. Beta SNC usa il regime di cassa.

    Come si applica. Per le imprese in contabilita semplificata si applica il regime di cassa: il ricavo rileva nell’anno in cui viene incassato. L’acconto di 5.000 euro incassato a dicembre 2025 entra quindi nel reddito imponibile del 2025, indipendentemente dal fatto che la merce sara consegnata nel 2026. E esattamente il contrario di cio che succederebbe in contabilita ordinaria con il principio di competenza. Il regime semplificato e piu semplice da applicare ma puo creare sfasamenti temporali da pianificare attentamente.

    In pratica

    • Registrare l’incasso nel registro cronologico entrate nel mese di dicembre 2025: fa reddito in quell’anno
    • Per il 2026, quando si consegna la merce, non si rileva ulteriore ricavo fiscale per quella fornitura (e gia stato tassato nel 2025)
    • Valutare con il commercialista, se i flussi di cassa sono molto irregolari, se il passaggio alla contabilita ordinaria conviene ai fini della pianificazione fiscale

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa 'principio di competenza' nel reddito d'impresa?

    Significa che un ricavo o un costo entra nel calcolo del reddito imponibile nell’anno in cui si verifica l’evento economico di riferimento (consegna del bene, ultimazione del servizio), indipendentemente da quando avviene il pagamento. Se vendo a dicembre ma incasso a gennaio, il ricavo e del dicembre.

    Quali componenti seguono il principio di cassa invece della competenza?

    Ci sono quattro principali deroghe a cassa previste dal TUIR: i compensi agli amministratori (deducibili nell’anno di pagamento effettivo), gli interessi di mora (tassati/deducibili nell’anno di incasso/pagamento), i dividendi percepiti da societa di capitali (tassati nell’anno di percezione) e le imposte deducibili come l’IRAP (per cassa).

    Un compenso all'amministratore deliberato ma non pagato e deducibile?

    No. Anche se il compenso e stato deliberato e imputato al conto economico per competenza, e deducibile solo nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. Nella dichiarazione dell’anno di delibera va indicato come variazione in aumento; nella dichiarazione dell’anno di pagamento come variazione in diminuzione.

    Le imprese in contabilita semplificata devono applicare la competenza?

    No. Le imprese minori in contabilita semplificata applicano un regime di cassa: i ricavi sono tassati quando incassati, i costi sono dedotti quando pagati. E un regime piu semplice, ma puo creare sfasamenti tra il momento economico e quello fiscale che vanno pianificati.

    Quando un ricavo e 'certo e oggettivamente determinabile' ai fini della competenza?

    Un ricavo e certo quando e ragionevole ritenere che si realizzera (ad esempio, il bene e stato consegnato e la controparte non ha eccepito nulla). E oggettivamente determinabile quando se ne conosce l’ammontare in modo attendibile. Se un ricavo e condizionato o il suo importo e incerto, si imputa solo quando queste condizioni si verificano.

  • Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

  • Quanto costa rivalutare le partecipazioni nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione: 21% (era 18%).
    • Base imponibile: valore di perizia giurata al 1° gennaio 2026.
    • L’imposta sostitutiva annulla la plusvalenza tassabile in sede di cessione.
    • La scelta è opzionale: conviene calcolare il confronto caso per caso.
    • Norma in vigore dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, comma 144).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2, della L. 448/2001 innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale di partecipazioni e terreni dal 18% al 21%. La norma opera modificando il regime delle plusvalenze (artt. 67-68 TUIR) e si applica alle perizie giurate redatte dal 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Rivalutazione delle partecipazioni nel 2026: cosa cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riportato in auge lo strumento della rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ma con una novità di rilievo rispetto all’edizione precedente: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata innalzata dal 18% al 21%. Chi intende affrancare il costo fiscale di una quota societaria deve quindi aggiornare i propri calcoli di convenienza.

    Il meccanismo rimane quello collaudato introdotto dalla L. 448/2001: il contribuente fa redigere una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2026, versa l’imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato e, da quel momento, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sale al valore della perizia. In caso di cessione successiva, la plusvalenza imponibile si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, non sul costo storico originario.

    Il punto centrale dell’analisi è sempre il confronto tra il costo della rivalutazione (21% sul valore corrente) e l’imposta che si pagherebbe senza rivalutare (aliquota ordinaria sulle plusvalenze, tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). Nei casi pratici seguenti illustriamo tre scenari tipici con importi ipotetici ma meccanismi fedeli alla norma, per aiutare il lettore a impostare correttamente il calcolo.

    Cosa verificare prima di rivalutare

    • Verificare il costo fiscale storico della partecipazione (atto di acquisto o conferimento).
    • Ottenere una stima informale del valore corrente per stimare la plusvalenza latente.
    • Calcolare l’imposta sostitutiva al 21% sul valore periziato e confrontarla con l’imposta su cessione senza rivalutazione.
    • Verificare i tempi: la perizia giurata deve essere redatta entro il termine stabilito dalla norma attuativa.
    • Valutare se la cessione è effettivamente programmata a breve, altrimenti il costo della rivalutazione anticipa un esborso non necessario.

    Caso 1: Tizio, piccolo socio con plusvalenza contenuta

    Scenario. Tizio possiede il 10% di una Srl acquistato nel 2018 per 5.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026 è stimato dalla perizia in 40.000 euro. Tizio intende vendere la quota entro l’anno a un prezzo di 40.000 euro. Senza rivalutazione, la plusvalenza sarebbe di 35.000 euro; con rivalutazione, il costo fiscale sale a 40.000 euro e la plusvalenza in sede di cessione si azzera.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, Tizio pagherebbe il 26% su 35.000 euro di plusvalenza, pari a 9.100 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva è del 21% su 40.000 euro, pari a 8.400 euro. Il risparmio netto sarebbe di 700 euro, ma occorre aggiungere il costo della perizia giurata (variabile, tipicamente 500-1.500 euro per partecipazioni di questa entità). Se la perizia costa 800 euro, il saldo economico è negativo. Il consulente deve valutare anche l’eventualità che il prezzo di vendita superi 40.000 euro, nel qual caso la rivalutazione diventerebbe più vantaggiosa in quanto limiterebbe la plusvalenza residua.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 5.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 40.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 8.400 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 35.000): 9.100 euro
    • Risparmio lordo: 700 euro (da confrontare con costo perizia)

    Caso 2: Caia, socia di maggioranza con plusvalenza elevata

    Scenario. Caia detiene il 60% di una Srl acquistato nel 2015 per 20.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026, risultante dalla perizia giurata, è 300.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta vincolante di acquisto a 300.000 euro da un soggetto terzo e intende perfezionare la cessione nel corso del 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 280.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 72.800 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 300.000 euro sarebbe pari a 63.000 euro. Il risparmio netto è di 9.800 euro, a cui si sottraggono i costi della perizia (stimabili in 1.500-3.000 euro per una Srl di queste dimensioni): il saldo rimane significativamente positivo. In questo scenario la rivalutazione è conveniente in modo chiaro, e Caia dovrà soltanto assicurarsi di versare l’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla norma attuativa prima di rogitare la cessione.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 20.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 300.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 63.000 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 280.000): 72.800 euro
    • Risparmio netto stimato (al netto perizia): circa 6.800-8.300 euro

    Caso 3: Sempronio, socio con costo storico già elevato

    Scenario. Sempronio ha acquistato il 25% di una Srl nel 2023 per 180.000 euro, valore prossimo a quello di mercato attuale stimato dalla perizia al 1° gennaio 2026 in 195.000 euro. La plusvalenza latente è quindi contenuta: soli 15.000 euro. Sempronio valuta se rivalutare per congelare il valore anche in previsione di future crescite.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, l’imposta sulla plusvalenza di 15.000 euro sarebbe del 26%, pari a 3.900 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 195.000 euro sarebbe 40.950 euro: un esborso enormemente superiore rispetto all’imposta evitata. In questo caso la rivalutazione è nettamente sconveniente se l’orizzonte di cessione è a breve termine. Potrebbe avere senso soltanto se Sempronio prevede che il valore della società cresca in modo rilevante nei prossimi anni e voglia bloccare oggi il costo fiscale a 195.000 euro per non pagare l’imposta ordinaria su una plusvalenza molto maggiore in futuro: si tratta di una scelta speculativa che richiede analisi prospettica con un professionista.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 180.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 195.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 40.950 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 15.000): 3.900 euro
    • Valutazione: rivalutazione sconveniente salvo prospettiva di forte crescita futura

    Quando conviene una verifica

    Il calcolo di convenienza dipende dalla situazione specifica: affidati a un esperto. Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota per rivalutare le partecipazioni nel 2026?

    La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, comma 144) ha fissato al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. L’aliquota precedente, applicata nelle edizioni della stessa norma fino al 2025, era del 18%. Il versamento si applica sul valore risultante dalla perizia giurata redatta al 1° gennaio 2026.

    La perizia giurata è obbligatoria per rivalutare?

    Sì. La rivalutazione opzionale introdotta dalla L. 448/2001, cui fa riferimento il comma 144 della legge di bilancio 2026, richiede che il valore della partecipazione sia attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale o perito iscritto a un albo). Il costo della perizia è deducibile dall’imposta sostitutiva in determinate condizioni: il professionista che la redige può orientare il contribuente sulle modalità di scomputo.

    Se rivaluto e poi vendo a un prezzo superiore al valore periziato, pago ancora tasse?

    Sì. Il valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto: se il prezzo di cessione supera il valore della perizia, la differenza è ulteriore plusvalenza tassabile con le regole ordinarie (tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). La rivalutazione non è quindi una copertura totale, ma congela la tassazione sulla parte di guadagno maturata fino al 1° gennaio 2026.

    Posso rivalutare anche se non ho intenzione di vendere a breve?

    Sì, la norma non impone un obbligo di cessione entro un termine. Tuttavia, anticipare il pagamento del 21% senza una prospettiva concreta di realizzo comporta un costo immediato a fronte di un beneficio futuro incerto. L’analisi di convenienza deve quindi tenere conto del valore temporale del denaro e della prevedibile evoluzione del valore della società.

    Cosa succede se rivaluto e poi la partecipazione perde valore?

    Se la partecipazione perde valore dopo la rivalutazione, il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva sul valore superiore senza possibilità di rimborso. In caso di cessione a un prezzo inferiore al valore rivalutato, si registrerebbe una minusvalenza fiscale computabile secondo le regole del TUIR, ma l’imposta sostitutiva già versata non viene restituita. Questo rischio rende la rivalutazione particolarmente delicata per le partecipazioni in società con valore volatile.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.