Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

    2. I periodi di riposo di cui al presente articolo sono riconosciuti al padre lavoratore autonomo nelle ipotesi di cui al comma 1.

  • Art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri della madre

    Art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri della madre

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

    2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

    3. I periodi di riposo sono ridotti alla metà quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

  • Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

    2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

  • Staking e lending crypto: come si dichiarano nel 730 2026

    In sintesi

    • I proventi da detenzione di cripto-attività (inclusi staking e lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati senza alcuna deduzione di costi o spese.
    • Questi proventi rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le regole della Sezione V del quadro T (730) o della Sezione V-A del quadro RT (Modello Redditi PF).
    • Le plusvalenze da cessione di cripto-attività (comprese quelle ottenute tramite staking) si dichiarano separatamente nella stessa sezione, con imposta sostitutiva del 26 per cento.
    • Per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 la plusvalenza era tassata solo se eccedeva la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta; dal 1° gennaio 2025 questa soglia e’ stata eliminata.
    • Chi detiene cripto-attività (portafoglio, conto digitale o altro sistema) deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale, indipendentemente se ha realizzato guadagni o meno.
    • Se non hai documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute tramite staking, il costo si considera pari a zero ai fini del calcolo della plusvalenza futura.

    Staking e lending: cosa sono e come li tratta il fisco

    Lo staking consiste nel ‘bloccare’ le proprie cripto-attività per partecipare alla validazione delle transazioni su una blockchain: in cambio ricevi nuove cripto come ricompensa. Il lending crypto e’ simile: presti le tue cripto a una piattaforma e ottieni interessi periodici in cripto. In entrambi i casi generi dei proventi.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 stabiliscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo significa che le ricompense di staking e gli interessi di lending sono tassati sull’intero importo ricevuto, senza poter sottrarre costi.

    Il regime delle cripto-attività si applica in modo unitario: sia i proventi da detenzione (staking, lending) sia le plusvalenze da vendita delle cripto ricevute vengono dichiarate nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT per il Modello Redditi PF). L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e’ del 26 per cento. Per i proventi da detenzione il meccanismo applicabile segue le stesse regole della sezione.

    Tassazione cripto-attività: proventi da detenzione e plusvalenze
    Tipo di provento Soglia / Regime Aliquota
    Proventi da detenzione (staking, lending) Nessuna deduzione ammessa 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate fino al 31/12/2024) Tassate solo se eccedono 2.000 euro nel periodo 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% imposta sostitutiva
    Monitoraggio fiscale (quadro W) Obbligo per chi detiene cripto Solo dichiarativo (nessuna imposta aggiuntiva se non dovuta IVCA)

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa allo staking su una blockchain e nel 2025 riceve 0,05 ETH come ricompensa, per un valore di mercato al momento della ricezione pari a 200 euro. Questi 200 euro sono un provento da detenzione tassato senza alcuna deduzione. Se successivamente Tizio vende quegli ETH a 350 euro, la plusvalenza e’ 350 – 200 = 150 euro (usando come costo il valore al momento della ricezione, se documentato; altrimenti costo zero). La plusvalenza rientra nella Sezione V del quadro T: poiche’ realizzata nel 2025, non esiste piu’ la soglia dei 2.000 euro, quindi anche 150 euro vanno dichiarati e tassati al 26% = 39 euro.

    Documenti necessari

    • Report annuale della piattaforma di staking o lending con riepilogo dei premi ricevuti e delle date
    • Valore in euro di ciascuna cripto ricevuta alla data di ricezione (serve per calcolare il costo di acquisto futuro)
    • Estratto del wallet o del conto digitale per il monitoraggio fiscale (quadro W)
    • Documentazione del costo di acquisto originario delle cripto utilizzate per lo staking
    • Eventuale rendiconto delle cessioni di cripto ricevute dallo staking (per calcolare le plusvalenze)

    Tizio fa staking e tiene le cripto senza venderle

    Scenario. Tizio riceve nel 2025 ricompense di staking per un valore complessivo di 300 euro. Non vende nessuna cripto durante l’anno.

    Come si applica. I 300 euro di proventi da detenzione (staking) sono tassati senza deduzioni. Tizio deve dichiararli nella Sezione V del quadro T. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio del suo portafoglio crypto. Il costo delle cripto ricevute va documentato (valore al momento della ricezione) perche’ servira’ come base di calcolo se le vendera’ in futuro.

    In pratica

    • Conserva sempre il report della piattaforma con i valori in euro delle cripto ricevute giorno per giorno.
    • Anche se non vendi nulla, l’obbligo di monitoraggio (quadro W) rimane.

    Caio fa lending e poi vende le cripto ricevute

    Scenario. Caio presta crypto su una piattaforma e riceve interessi per 500 euro nel 2025. Successivamente vende le cripto ricevute incassando 600 euro (costo documentato: 500 euro).

    Come si applica. I 500 euro di interessi (proventi da detenzione) sono tassati al 26% senza deduzioni. La vendita genera una plusvalenza di 100 euro (600 – 500), anch’essa tassata al 26%. Entrambe le voci entrano nella Sezione V del quadro T. Il totale imponibile e’ 600 euro (500 + 100), con imposta di 156 euro. Se Caio non avesse documentazione del costo dei 500 euro, il costo sarebbe zero e la plusvalenza sarebbe 600 euro.

    In pratica

    • Il valore in euro al momento della ricezione degli interessi diventa il ‘costo di acquisto’ per il calcolo della futura plusvalenza.
    • Senza documentazione del costo, l’Agenzia delle Entrate considera il costo pari a zero: meglio conservare tutto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le ricompense di staking si tassano anche se non le vendo?

    Si’, i proventi da detenzione di cripto-attività (staking, lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati nel momento in cui li ricevi, senza deduzione alcuna. La vendita successiva genera eventualmente un’ulteriore plusvalenza.

    Esiste una soglia minima sotto cui non pago le tasse sullo staking?

    Per i proventi da detenzione (staking, lending) non e’ prevista alcuna soglia di esenzione nelle istruzioni AdE. Per le plusvalenze da cessione di cripto, la soglia di 2.000 euro valeva solo per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 e’ stata eliminata.

    Dove dichiaro i proventi da staking nel 730?

    Nella Sezione V del quadro T del 730 2026 (o nella Sezione V-A del quadro RT se usi il Modello Redditi PF), che e’ dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi da cripto-attività.

    Devo compilare il quadro W anche se non ho venduto niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato da tutti i residenti italiani che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, indipendentemente dal fatto di aver realizzato guadagni.

    Cosa succede se non ho la documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute con lo staking?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo e’ considerato pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita futura sarebbe plusvalenza tassabile.

    Le minusvalenze da cripto posso usarle per ridurre i guadagni da staking?

    Le minusvalenze da cripto (Sezione V) si compensano solo con le plusvalenze della stessa sezione, non con quelle delle altre sezioni del quadro T (azioni, ETF, ecc.). L’eccedenza di minusvalenze si puo’ riportare nei quattro periodi d’imposta successivi.

  • Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 32, sono computati ai fini del trattamento pensionistico ed è riconosciuta, per gli stessi periodi, la contribuzione figurativa.

    2. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente alla data di inizio del congedo parentale.

  • Disdetta del contratto di locazione (inquilino): fac-simile 2026

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    L’inquilino può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento per gravi motivi, dando un preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata o PEC. Il modello qui sotto vale per i contratti 4+4 e per quelli che prevedono espressamente il recesso libero.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per lasciare l’immobile prima della scadenza
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 3 L. 431/1998; art. 1571 ss. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La disdetta (più correttamente recesso) è la comunicazione con cui il conduttore manifesta la volontà di lasciare l’immobile prima della scadenza naturale del contratto. Nei contratti a canone libero 4+4 e in quelli a canone concordato 3+2, l’art. 3 della Legge 431/1998 consente all’inquilino di recedere per gravi motivi in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

    Molti contratti contengono inoltre una clausola che riconosce all’inquilino la facoltà di recedere liberamente (anche senza gravi motivi) con lo stesso preavviso: in quel caso non occorre indicare alcuna motivazione. Conta sempre la data di ricezione della comunicazione da parte del locatore, da cui decorrono i sei mesi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del conduttore e del locatore (nome, cognome, codice fiscale)
    • Estremi del contratto: data di stipula, registrazione e indirizzo dell’immobile
    • Manifestazione espressa della volontà di recedere
    • Indicazione dei gravi motivi (se il contratto non prevede il recesso libero)
    • Data prevista di rilascio dell’immobile, nel rispetto del preavviso di 6 mesi
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: recesso del conduttore

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL LOCATORE]
    [INDIRIZZO DEL LOCATORE]
    
    Oggetto: recesso dal contratto di locazione dell'immobile sito in [INDIRIZZO IMMOBILE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], conduttore dell'immobile indicato in oggetto in forza del contratto di locazione stipulato in data [DATA CONTRATTO] e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di [SEDE] al n. [NUMERO REGISTRAZIONE],
    
    COMUNICO
    
    la mia volontà di recedere dal suddetto contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 431/1998 [e della clausola n. ___ del contratto], per i seguenti gravi motivi: [INDICARE I GRAVI MOTIVI, es. trasferimento per lavoro / sopravvenute esigenze familiari].
    
    Nel rispetto del preavviso di sei mesi, l'immobile sarà liberato e riconsegnato entro il giorno [DATA RILASCIO], data in cui chiedo di concordare la riconsegna delle chiavi e la redazione del verbale di stato dei luoghi.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la disdetta con raccomandata A/R oppure con PEC (posta elettronica certificata): sono gli unici due mezzi che danno prova certa della data di ricezione, da cui partono i sei mesi di preavviso. Conserva la ricevuta di ritorno o la ricevuta di consegna PEC insieme a una copia firmata della lettera.

    Continua a pagare regolarmente il canone fino all’effettivo rilascio: il contratto resta in vigore durante il periodo di preavviso. Al momento della riconsegna fatti firmare il verbale di consegna dell’immobile e chiedi la restituzione del deposito cauzionale.

    Errori da evitare

    • Comunicare la disdetta a voce o via SMS/email semplice: non fa prova della data
    • Calcolare male i 6 mesi: decorrono dalla ricezione, non dalla spedizione
    • Smettere di pagare il canone durante il preavviso
    • Dimenticare di redigere il verbale di riconsegna e farsi restituire la cauzione

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare per disdire l'affitto?
    Il preavviso ordinario è di sei mesi, calcolati dalla data in cui il locatore riceve la raccomandata o la PEC. Alcuni contratti prevedono termini più brevi: verifica la clausola di recesso.
    Devo per forza indicare i gravi motivi?
    Solo se il contratto non riconosce il recesso libero. Se la clausola consente di recedere senza motivazione, è sufficiente comunicare la volontà di lasciare l’immobile con il preavviso previsto.
    Posso inviare la disdetta via email normale?
    È sconsigliato: l’email semplice non garantisce prova certa della ricezione. Usa la raccomandata A/R o la PEC.
    Ho diritto alla restituzione del deposito cauzionale?
    Sì, al netto di eventuali danni o canoni non pagati. La cauzione va restituita dopo la riconsegna; in caso di ritardo ingiustificato puoi inviare una messa in mora.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 34 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo parentale

    Art. 34 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Durante il periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto a percepire un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

    2. Per i periodi di congedo parentale di cui al comma 1 dell’articolo 32, oltre il limite dei sei mesi, l’indennità è dovuta solo se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    3. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, né di trattamenti economici e normativi connessi alla qualifica professionale.

  • Art. 33 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del congedo parentale

    Art. 33 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo complessivo che, computato insieme alle ordinarie ore di congedo parentale, non può essere superiore a tre anni.

    2. Per fruire del prolungamento del congedo parentale, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione attestante lo stato di handicap del figlio.

  • Art. 32 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale: durata e condizioni

    Art. 32 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale: durata e condizioni

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto a un periodo di congedo di cui al presente articolo denominato «congedo parentale».

    2. Il congedo parentale può essere fruito dal genitore richiedente anche in modo frazionato, con il limite minimo di un giorno lavorativo.

    3. Ferme restando la durata complessiva del congedo parentale di cui al comma 1 e le condizioni di fruizione previste dal presente articolo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di congedo di durata continuativa o frazionata non superiore a tre mesi, non cedibili alla madre.

    4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

    5. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo parentale, della durata complessiva di tre mesi, per il quale è dovuta un’indennità nella misura dell’80 per cento della retribuzione, a condizione che il figlio abbia un’età non superiore a sei anni.

  • Art. 98 T.U. Stupefacenti: operazioni sotto copertura (abrogato)

    Art. 98 D.P.R. 309/1990 – Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

    Articolo abrogato dalla L. 13 agosto 2010, n. 136. Fonte: Normattiva.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.