Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1156 Codice della Navigazione – Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

    Art. 1156 Codice della Navigazione – Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire tremila a diecimila. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all'estero. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

  • Art. 1157 Codice della Navigazione – Omissione di aiuto

    Art. 1157 Codice della Navigazione – Omissione di aiuto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila. Se l'omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata. Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

  • Art. 1159 Codice della Navigazione – Mancanza di viveri necessari

    Art. 1159 Codice della Navigazione – Mancanza di viveri necessari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.

  • Art. 1161 Codice della Navigazione – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

    Art. 1161 Codice della Navigazione – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".

  • Art. 1164 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sui beni pubblici

    Art. 1164 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sui beni pubblici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro . ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Nell'articolo 1164 del codice della navigazione le parole "se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni"." Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aeroporti

  • Art. 1168 Codice della Navigazione – Pesca abusiva

    Art. 1168 Codice della Navigazione – Pesca abusiva

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.

  • Art. 1171 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

    Art. 1171 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio d’impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila: 59 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647; 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorità competente; 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Nell'articolo 1171 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • Art. 1175 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1175 Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

  • Art. 1180 Codice della Navigazione – Assunzione abusiva di stranieri

    Art. 1180 Codice della Navigazione – Assunzione abusiva di stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ammenda da lire trecento a mille. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 12, comma 3, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." – (con l'art. 12, comma 3, lettera b che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."

  • Art. 1188 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio di navigazione aerea

    Art. 1188 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio di navigazione aerea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.

  • Art. 1189 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

    Art. 1189 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalità stabilite dall'autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorità medesima è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

  • Art. 1192 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome

    Art. 1192 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda fino a lire duemila: 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto; 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante; 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.

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