Autore: Andrea Marton

  • Art. 1311 Codice della Navigazione – Assistenza e salvataggio

    Art. 1311 Codice della Navigazione – Assistenza e salvataggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Assistenza e salvataggio. Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all’entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca. Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all’entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.

  • Art. 54 D.P.R. 115/2002

    Art. 54 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Calzaturiero (Industria)

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • CCNL Ceramica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica disciplina il preavviso in modo differenziato per livello e anzianita: dagli operai con meno di 5 anni (15-20 giorni) ai livelli impiegatizi direttivi con piu di 10 anni (fino a 3 mesi). In caso di mancato preavviso si corrisponde l’indennita sostitutiva. Le dimissioni da luglio 2022 sono obbligatoriamente telematiche (Ministero del Lavoro).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Ceramica – Durata per livello e anzianita (indicativa)
    Categoria/Livello Fino a 5 anni anzianita Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Operai (livello base – 2°) 15 giorni cal. 20 giorni cal. 25 giorni cal.
    Operai specializzati (3°-4°) 20 giorni cal. 25 giorni cal. 30 giorni cal.
    Impiegati esecutivi / d’ordine 30 giorni cal. 45 giorni cal. 60 giorni cal.
    Impiegati qualificati 45 giorni cal. 60 giorni cal. 75 giorni cal.
    Impiegati direttivi 60 giorni cal. 75 giorni cal. 90 giorni cal.

    Valori indicativi: verificare le tabelle di preavviso sul testo CCNL aggiornato e sugli accordi di rinnovo.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso serve a garantire a entrambe le parti il tempo necessario per organizzarsi in vista della cessazione del rapporto (art. 2118 c.c.). Decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione (nei contratti mensili), salvo diversa previsione del CCNL.

    Durante il preavviso il rapporto di lavoro continua a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale, al maturarsi di ferie e ROL, e il datore al mantenimento delle prestazioni. Possibile la liberazione anticipata per mutuo consenso.

    L’indennita sostitutiva del preavviso e dovuta quando il preavviso non viene concretamente lavorato, ed e pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo corrispondente (incluse tredicesima e, se sussiste, quatordicesima pro-rata).

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Le dimissioni (e la risoluzione consensuale) devono essere comunicate attraverso il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo telematico su cliclavoro.gov.it) entro 7 giorni dalla data in cui si intende cessare (D.Lgs. 151/2015, art. 26). In assenza di comunicazione telematica, le dimissioni sono inefficaci.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, gravi inadempimenti del datore) esimono il lavoratore dall’obbligo di preavviso e danno diritto all’indennita sostitutiva.

    Nei contratti di lavoro subordinato il lavoratore che si dimette durante il periodo di prova non deve alcun preavviso; dopo la prova si applica la tabella contrattuale.

    Licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

    Il licenziamento individuale puo essere per:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, rissa, grave insubordinazione). Non da diritto al preavviso.
    • Giustificato motivo soggettivo (art. 3 L. 604/1966): violazione degli obblighi contrattuali non grave al punto da integrare la giusta causa; richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966): ragioni economiche, organizzative, produttive o tecnologiche (ristrutturazione, automazione, soppressione della posizione). Richiede preavviso e, nelle imprese con piu di 15 dipendenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione in DTL.

    Le tutele reintegratorie o indennitarie dipendono dalla data di assunzione e dall’applicabilita del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015 – tutele crescenti) o del vecchio art. 18 St. Lav.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato che si dimette dopo 7 anni
    Tizio, 3° livello con 7 anni di anzianita, si dimette per trovare un nuovo impiego. Il preavviso applicabile e di circa 25 giorni di calendario. Presenta il modulo telematico sul portale Ministero del Lavoro. Il datore lo libera dopo 10 giorni, corrispondendo l’indennita sostitutiva per i restanti 15 giorni (sulla retribuzione globale di fatto).
    Caia – Licenziamento per GMO con conciliazione obbligatoria
    Caia (impiegata qualificata, azienda 80 dipendenti) viene licenziata per soppressione del suo reparto (GMO). Il datore, prima di intimare il licenziamento, avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione in DTL. Caia accetta un accordo con 4 mensilita aggiuntive in esubero rispetto al TFR e preavviso. L’accordo in sede protetta e irrevocabile.
    Sempronio – Licenziamento disciplinare per giusta causa
    Sempronio viene sorpreso a sottrarre materie prime dallo stabilimento. L’azienda avvia procedimento disciplinare (contestazione scritta, 5 giorni per le controdeduzioni, audizione). Accertati i fatti, intima il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sempronio perde il diritto all’indennita sostitutiva del preavviso ma non al TFR gia maturato.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di preavviso ho se mi dimetto come operaio specializzato con 6 anni?
    Indicativamente 25 giorni di calendario (livello 3, anzianita 5-10 anni). I valori precisi vanno verificati sul testo CCNL aggiornato.
    Le dimissioni devono essere scritte su carta?
    No: dal 2016 le dimissioni devono essere trasmesse obbligatoriamente via portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni solo su carta o verbali sono inefficaci.
    Il licenziamento per GMO richiede la conciliazione preventiva?
    Si, per le imprese con piu di 15 dipendenti: il datore deve tentare la conciliazione in DTL almeno 20 giorni prima del licenziamento. Se il tentativo fallisce o non si perfeziona, il licenziamento puo essere intimato.
    Il lavoratore licenziato ha diritto al TFR?
    Si, sempre: il TFR matura indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto (licenziamento, dimissioni, pensionamento, giusta causa). Non e possibile trattenere il TFR come sanzione.
    Cosa si intende per indennita sostitutiva del preavviso?
    E il pagamento in denaro del periodo di preavviso non lavorato. E dovuta sia se e il datore a non far lavorare il preavviso (pagandolo), sia se e il lavoratore a non rispettarlo. Si calcola sulla retribuzione globale di fatto per i giorni di preavviso mancanti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 151 RD 12/1941

    Art. 151 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 167 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia della sentenza

    Art. 167 D.Lgs. 174/2016 – Pronuncia della sentenza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

    2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

    3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

    4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

    5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell’articolo 155, comma 3.

    6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

  • Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del ben

    Art. 40 quinquies T.U.IVA: Localizzazione del pagatore e del ben

    Art. 40 quinquies T.U.IVA – Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:

    a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;

    b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:

    1) all’IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.”

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  • Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA: Violazione degli obblighi relativi alla contabi

    Art. 45 T.U.IVA – Violazione degli obblighi relativi alla contabilita’ e alla compilazione degli elenchi.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere i libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e
    verifiche previste nell’art. 52, o comunque li sottrae all’ispezione o alla
    verifica, e’ punito con la pena pecuniaria da lire un milione duecentomila a
    lire sei milioni, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e
    scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o
    di cui risulta l’esistenza.
    Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto e’
    punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all’accertamento, con la pena
    pecuniaria da lire un miolione duecentomila a lire trenta milioni; la pena non
    puo’ essere inferiore ad quattro milioni per il registro di cui al quarto
    comma dell’art. 24.
    Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in
    conformita’ alle disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 39 e
    coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
    le bollette doganali, ma la pena pecuniaria puo’ essere ridotta fino ad un
    quinto del minimo se le irregolarita’ dei registri o i documenti mancanti
    sono di scarsa rilevanza.
    Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di
    ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell’art. 29, si
    applica la pena pecuniaria da lire due milioni a ventii milioni. La stessa
    sanzione si applica per l’omessa allegazione degli elenchi o per l’omessa
    produzione dei supporti, di cui all’ultimo comma dell’art. 29. Le sanzioni
    possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o
    inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di
    rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o
    rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.”

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  • Art. 45 D.Lgs. 159/2011 – Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

    Art. 45 D.Lgs. 159/2011 – Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

    2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.