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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fattispecie base: il comandante che, sbarcando lecitamente un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa.
  • Aggravante territoriale: se il fatto è commesso all'estero, la pena diventa la reclusione fino a sei mesi.
  • Aggravanti di evento: reclusione da uno a sei anni in caso di lesioni personali; da tre a otto anni in caso di morte.
  • Distinzione dall'art. 1155: qui lo sbarco è lecito (consentito dalla legge), ma il vizio è nell'omissione dei presidi assistenziali dovuti al lavoratore marittimo.
  • Ratio protettiva: tutela i lavoratori marittimi nella condizione di massima vulnerabilità, garantendo che la fine del servizio a bordo non comporti abbandono senza cure né possibilità di rientro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1156 Codice della Navigazione — Abbandono di componente dell’equipaggio ammalato o ferito

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire tremila a diecimila. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all'estero. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte.

In sintesi

  • Fattispecie base: il comandante che, sbarcando lecitamente un componente dell'equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa.
  • Aggravante territoriale: se il fatto è commesso all'estero, la pena diventa la reclusione fino a sei mesi.
  • Aggravanti di evento: reclusione da uno a sei anni in caso di lesioni personali; da tre a otto anni in caso di morte.
  • Distinzione dall'art. 1155: qui lo sbarco è lecito (consentito dalla legge), ma il vizio è nell'omissione dei presidi assistenziali dovuti al lavoratore marittimo.
  • Ratio protettiva: tutela i lavoratori marittimi nella condizione di massima vulnerabilità, garantendo che la fine del servizio a bordo non comporti abbandono senza cure né possibilità di rientro.
Ratio e fondamento della norma

L'art. 1156 del Codice della navigazione si colloca all'incrocio tra il diritto penale della navigazione e la tutela del lavoratore marittimo. La norma presuppone che lo sbarco del componente dell'equipaggio ammalato o ferito sia consentito dalla legge — e in talune circostanze obbligatorio — ma sanziona la condotta del comandante che, pur eseguendo uno sbarco regolare, non adempie agli obblighi di assistenza previsti dall'ordinamento.

Il fondamento è analogo a quello dell'art. 1155, ma la struttura è diversa: mentre l'art. 1155 punisce lo sbarco in sé come atto arbitrario, l'art. 1156 punisce l'omissione di provvedere alle necessità della persona sbarcata per ragioni sanitarie legittime. Il legislatore ha individuato due beni primari da tutelare: la salute della persona (accesso alle cure) e la sua libertà di movimento (diritto al rimpatrio).

Lo sbarco lecito come presupposto

Presupposto indispensabile della fattispecie è che lo sbarco avvenga «nei casi consentiti dalla legge». Il Codice della navigazione prevede la possibilità di sbarcare un componente dell'equipaggio ammalato o ferito in porto, sia per esigenze sanitarie urgenti sia per disposizione delle autorità sanitarie locali. Lo sbarco può avvenire in porti italiani o stranieri. Se lo sbarco non è consentito dalla legge e avviene comunque, si ricade nell'art. 1155 (sbarco arbitrario) con conseguenze sanzionatorie più severe per la condotta di base.

L'omissione punita: mezzi di cura e rimpatrio

La condotta omissiva punita ha due oggetti distinti: (1) i mezzi necessari alla cura, intesi come l'assistenza sanitaria e il denaro per affrontare le spese mediche; (2) i mezzi necessari al rimpatrio, ossia le risorse economiche e i documenti di viaggio per consentire alla persona di tornare in Italia o nel paese d'imbarco. La norma non richiede che il comandante personalmente accompagni o curi la persona, ma che garantisca materialmente la disponibilità di tali mezzi prima di lasciare il porto.

L'omissione è punita anche se il componente dell'equipaggio non subisce alcun danno effettivo (es. perché viene soccorso da terzi): il reato è integrato dal solo fatto dell'omissione, a prescindere dall'evento che ne consegue. La pena base è la multa, che diventa reclusione fino a sei mesi se il fatto è commesso all'estero, dove le difficoltà di assistenza sono maggiori.

L'aggravante della condotta all'estero

Il secondo comma prevede una pena più grave — reclusione fino a sei mesi invece della sola multa — quando il fatto è commesso all'estero. La scelta legislativa riflette la considerazione che l'abbandono senza mezzi in un paese straniero pone la persona in una condizione di vulnerabilità radicalmente maggiore: barriere linguistiche, assenza di reti di supporto, difficoltà di accesso ai presidi sanitari locali rendono l'omissione del comandante assai più pericolosa.

Le aggravanti di evento e il coordinamento normativo

Il terzo comma dell'art. 1156 — richiamato anche dall'art. 1157 per l'omissione di aiuto — prevede le aggravanti di evento: reclusione da uno a sei anni in caso di lesioni personali e da tre a otto anni in caso di morte. Si tratta di responsabilità oggettiva aggravata dall'evento: il nesso causale tra l'omissione (mancata fornitura di mezzi di cura) e il danno subito dalla persona sbarcata deve essere provato, ma l'elemento soggettivo rispetto all'evento ulteriore non è richiesto nella sua forma dolosa.

Va notato che l'art. 1157, disciplinando l'omissione di aiuto al marittimo italiano abbandonato all'estero, richiama espressamente il terzo comma dell'art. 1156, creando un sistema uniforme di aggravanti di evento per le fattispecie omissive del comandante nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Casi pratici

Caso 1: Sbarco senza fondi in porto straniero

Tizio, comandante di un cargo, sbarca a Valencia il marinaio Caio che ha riportato una frattura alla gamba durante le operazioni di carico; lo sbarco è autorizzato dalle autorità portuali, ma Tizio omette di fornirgli denaro per le cure e il biglietto di ritorno in Italia. Si configura la fattispecie aggravata ex art. 1156, secondo comma, Cod. nav. (fatto commesso all'estero): reclusione fino a sei mesi.

Caso 2: Omissione con conseguente aggravamento della malattia

Sempronio, comandante di una nave da crociera, sbarca a Tunisi il cuoco Caio affetto da una grave infezione, senza provvedere né alle cure né al rimpatrio. Caio, privo di risorse e assistenza medica adeguata, subisce un aggravamento della malattia che causa lesioni permanenti a un organo. Il nesso causale tra l'omissione di Sempronio e le lesioni subite da Caio fa scattare la pena da uno a sei anni ex art. 1156, terzo comma.

Caso 3: Sbarco in porto italiano senza mezzi

Tizio, comandante di un rimorchiatore, sbarca a Napoli il motorista Caio che ha subito una distorsione grave alla caviglia, senza consegnargli alcunché per le spese mediche né indicargli dove ricevere assistenza. Poiché il fatto avviene in Italia, si applica la pena base della multa, non la reclusione prevista per il caso estero, salvo che dal fatto non derivino lesioni più gravi che attivino il terzo comma.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 1155 e l'art. 1156 Cod. nav.?

L'art. 1155 punisce lo sbarco arbitrario (sbarco non consentito dalla legge), mentre l'art. 1156 punisce l'omissione di assistenza a seguito di uno sbarco lecito di un componente ammalato o ferito.

Cosa deve fornire il comandante al componente sbarcato per evitare il reato?

Il comandante deve provvedere ai mezzi necessari alla cura (assistenza medica e denaro per le spese) e ai mezzi per il rimpatrio (denaro e documenti di viaggio).

La pena cambia se il fatto avviene in Italia o all'estero?

Sì: in Italia si applica la multa come pena base; all'estero la pena diventa la reclusione fino a sei mesi, in ragione della maggiore vulnerabilità della persona abbandonata in un paese straniero.

Quando si applica la reclusione da tre a otto anni?

La pena da tre a otto anni si applica quando dalla condotta omissiva del comandante deriva la morte del componente dell'equipaggio sbarcato, ai sensi del terzo comma dell'art. 1156.

Il reato è integrato anche se la persona viene poi soccorsa da terzi?

Sì, il reato è di pura omissione: si consuma nel momento in cui il comandante lascia il porto senza aver provveduto ai mezzi dovuti, indipendentemente dal fatto che il componente dell'equipaggio venga poi aiutato da altri.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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