- Condotta vietata: l'occupazione arbitraria di spazi del demanio marittimo, aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, nonché l'inosservanza dei vincoli sulla proprietà privata nelle zone limitrofe.
- Pena base: arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca reato più grave; si tratta di una contravvenzione, non di un delitto.
- Veicoli: l'occupazione con un veicolo è punita con sanzione amministrativa e consente la rimozione forzata immediata, in deroga alla procedura ordinaria.
- Clausola residuale: la norma si applica solo se il fatto non costituisce un reato più grave, configurando una fattispecie di chiusura del sistema.
- Aggiornamento L. 561/1993: le disposizioni della L. 561/1993 si applicano retroattivamente alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, se il procedimento penale non è stato definito con sentenza passata in giudicato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1161 Codice della Navigazione — Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".
Commento
Collocazione sistematica: dalle contravvenzioni penali al diritto amministrativo
L'art. 1161 apre il Titolo delle contravvenzioni in particolare relative ai beni pubblici destinati alla navigazione. Si tratta di un passaggio cruciale nel Codice della navigazione: si abbandona la logica dei delitti gravi commessi da componenti dell'equipaggio e si entra nel campo delle contravvenzioni che tutelano il demanio pubblico destinato alla navigazione. La norma ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, in parte depenalizzando le condotte meno gravi (occupazione con veicolo) e in parte aggiornando il sistema sanzionatorio.
Il fondamento della tutela risiede nel carattere pubblico e indisponibile del demanio marittimo e aeronautico: le spiagge, le aree portuali, le vie d'acqua e le zone limitrofe agli aeroporti sono destinate a usi collettivi regolamentati dallo Stato, e la loro occupazione arbitraria o l'inosservanza dei vincoli che li riguardano lede non solo il patrimonio pubblico ma anche la funzionalità dei trasporti e della navigazione.
Le condotte punite: occupazione e inosservanza dei vincoli
La norma enumera quattro condotte alternative, tra loro autonome: (1) l'occupazione arbitraria di uno spazio del demanio marittimo, aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna; (2) l'impedimento dell'uso pubblico di tali spazi; (3) la realizzazione di innovazioni non autorizzate; (4) la mancata osservanza dei vincoli a cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti.
Quanto alla prima condotta, per «occupazione arbitraria» si intende qualsiasi apprensione di fatto di uno spazio demaniale senza titolo concessorio o autorizzativo valido, indipendentemente dall'entità dell'occupazione o dalla durata. L'impedimento dell'uso pubblico può consistere nell'installazione di recinzioni, ostacoli o strutture che rendano de facto inaccessibile al pubblico uno spazio demaniale. Le innovazioni non autorizzate comprendono costruzioni, modifiche del suolo, sbancamenti, riporti, ecc. eseguiti senza i prescritti titoli abilitativi.
Il demanio marittimo, aeronautico e portuale: definizioni
Il demanio marittimo comprende, ai sensi dell'art. 28 Cod. nav., il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che comunicano liberamente con il mare ed i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Il demanio aeronautico comprende gli aeroporti nazionali con la relativa area e i relativi impianti. Le zone portuali della navigazione interna comprendono i porti lacuali e fluviali. I vincoli sulla proprietà privata nelle zone limitrofe — spiagge e zone aeroportuali — sono definiti dai piani regolatori portuali e aeroportuali e dalle specifiche disposizioni legislative settoriali.
Il regime speciale per i veicoli
Il secondo comma introduce un regime distinto per l'occupazione effettuata con un veicolo: in questo caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (aggiornata nel tempo rispetto ai valori in lire originariamente previsti), e si consente la rimozione forzata immediata del veicolo, in deroga alla procedura ordinaria prevista dall'art. 54 Cod. nav. La depenalizzazione di questa condotta specifica riflette la prassi più comune di occupazione abusiva (parcheggio abusivo su aree portuali o demaniali) e la valutazione legislativa che tale condotta non richiede una risposta penale.
L'aggiornamento della L. 28 dicembre 1993, n. 561
La L. 561/1993 ha introdotto modifiche al regime sanzionatorio dell'art. 1161 e ha disposto, all'art. 4, comma 1, la retroattività delle nuove disposizioni alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Questa clausola di retroattività in mitius è coerente con il principio sancito dall'art. 2, comma 4, c.p., che prevede l'applicazione della legge più favorevole al reo se intervenuta prima della condanna definitiva.
Casi pratici
Caso 1: Installazione di struttura abusiva sulla spiaggia demaniale
Tizio installa senza concessione demaniale una struttura di noleggio di attrezzature da spiaggia direttamente sul lido del mare, occupando uno spazio del demanio marittimo e impedendo il libero accesso al pubblico. Si configura la contravvenzione ex art. 1161 Cod. nav.: arresto fino a sei mesi o ammenda, salvo che il fatto integri un reato più grave (es. abuso edilizio con sanzioni penali specifiche del T.U.E.).
Caso 2: Parcheggio abusivo in area portuale con rimozione immediata
Caio parcheggia il proprio veicolo in un'area portuale riservata alle operazioni di imbarco, bloccando l'accesso ai mezzi operativi del porto. Si applica la sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dell'art. 1161 e si procede alla rimozione forzata immediata del veicolo, senza necessità di seguire la procedura ordinaria di cui all'art. 54 Cod. nav.
Caso 3: Costruzione non autorizzata nelle vicinanze dell'aeroporto
Sempronio, proprietario di un terreno nelle zone limitrofe a un aeroporto soggette a vincoli di sicurezza aerea, realizza senza autorizzazione una struttura in metallo che supera i limiti di altezza previsti dal piano regolatore aeroportuale. Si configura l'inosservanza dei vincoli sulla proprietà privata nelle zone prossime agli aeroporti ex art. 1161, prima parte, Cod. nav., con possibile concorso con le sanzioni del codice dell'aviazione civile.
Domande frequenti
L'art. 1161 prevede un delitto o una contravvenzione?
Prevede una contravvenzione, punita con arresto o ammenda. Questa collocazione nel sistema penale comporta un regime diverso rispetto ai delitti: termini di prescrizione più brevi e la possibilità di pagare l'oblazione.
Quando si applica la sanzione amministrativa invece della pena penale?
La sanzione amministrativa si applica in caso di occupazione con veicolo. Per tutte le altre condotte (occupazione di spazi, impedimento dell'uso pubblico, innovazioni non autorizzate) si applica la pena penale.
Cosa si intende per 'demanio marittimo' ai fini dell'art. 1161?
Il demanio marittimo comprende il lido del mare, la spiaggia, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare e i bacini salsi comunicanti con il mare, come definito dall'art. 28 Cod. nav.
La clausola di sussidiarietà dell'art. 1161 quando opera?
Opera quando la condotta integra contemporaneamente un reato più grave, come l'abuso edilizio (D.P.R. 380/2001) o il reato ambientale (D.Lgs. 152/2006): in tal caso si applica solo la norma più grave.
La L. 561/1993 ha modificato l'art. 1161 in senso favorevole al reo?
Sì, e per questo motivo il legislatore ha previsto la retroattività delle nuove disposizioni alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, purché non vi sia sentenza definitiva, in applicazione del principio del favor rei.
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