In sintesi
- Tre fattispecie: (1) il comandante che non inalbera la bandiera quando prescritto; (2) l'armatore o comandante che non rispetta le norme sull'uso del nome o del numero di individuazione di nave o galleggiante; (3) l'esercente o comandante di aeromobile che circola senza i contrassegni prescritti o porta abusivamente contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
- La sanzione e unica per tutte e tre le fattispecie: ammenda fino a lire duemila.
- La norma tutela la corretta identificazione dei mezzi nautici e aerei, fondamentale per sicurezza della navigazione, controllo delle frontiere e responsabilita civile.
- La bandiera identifica la nazionalita; il nome e il numero identificano univocamente la singola unita nel registro; i contrassegni aeronautici consentono l'identificazione dell'aeromobile e la distinzione dai velivoli di Stato.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1192 Codice della Navigazione — Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e del nome
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
È punito con l'ammenda fino a lire duemila: 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto; 2) l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante; 3) l'esercente o il comandante se l'aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 1192 del Codice della navigazione riunisce tre distinte fattispecie accomunate dal fatto di riguardare l'identificazione formale dei mezzi di navigazione — sia marittima e interna sia aerea. L'identificazione dei mezzi di navigazione e un presupposto fondamentale per la sicurezza del traffico, per il corretto esercizio della giurisdizione dello Stato di bandiera e per l'attribuzione della responsabilita in caso di incidente o urto.
Prima fattispecie: mancato inalberamento della bandiera
La norma punisce il comandante che omette di esporre la bandiera della nave quando cio e prescritto. L'obbligo di inalberare la bandiera e disciplinato dagli artt. 149 e seguenti del codice e corrisponde alla regola internazionale — consacrata nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 — che ogni nave deve poter essere identificata per nazionalita. L'inalberamento e prescritto in particolare: all'ingresso e all'uscita dai porti, quando si incontra una nave da guerra, nelle acque territoriali di un altro Stato.
Seconda fattispecie: inosservanza delle norme sul nome o numero di individuazione
La seconda condotta sanzionata riguarda l'armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull'uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante. Ogni nave immatricolata e identificata da un nome (art. 146 cod. nav.) e da un numero di iscrizione nel registro. Le norme prescrivono modalita di apposizione e visibilita di questi elementi identificativi. La violazione puo riguardare l'omessa apposizione, la cancellazione o l'uso di un nome falso.
Terza fattispecie: irregolarita dei contrassegni aeronautici
La terza fattispecie si divide in due sotto-ipotesi: l'aeromobile che circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti, e l'aeromobile che porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato. I contrassegni degli aeromobili civili (in Italia: 'I-' seguito da quattro lettere) devono essere apposti in modo visibile e indelebile ai sensi del Regolamento UE n. 748/2012. Il divieto di portare i contrassegni degli aeromobili di Stato tutela la credibilita e la sicurezza operativa delle forze aeree.
Profili pratici e sanzione
La sanzione dell'ammenda fino a lire duemila e simbolicamente ridottissima. Nella pratica, l'identificazione dei natanti e degli aeromobili e assicurata da sistemi tecnici avanzati (AIS per le navi, transponder Mode C/S e ADS-B per gli aeromobili) che rendono la violazione formale dei requisiti identificativi piu facilmente rilevabile. Le sanzioni amministrative settoriali e i poteri di fermo o sequestro dell'autorita competente sono molto piu dissuasivi della pena pecuniaria del codice del 1942.
Casi pratici
Caso 1: Nave mercantile che entra in porto senza inalberare la bandiera
Tizio, comandante di una nave mercantile battente bandiera italiana, entra nel porto di Genova senza esporre la bandiera nazionale, nonostante l'obbligo prescritto dal regolamento portuale. L'autorita portuale rileva l'omissione durante i controlli all'ingresso e contesta la violazione dell'art. 1192 primo comma, irrogando l'ammenda.
Caso 2: Galleggiante con nome illeggibile
Caio, armatore di un pontone adibito a lavori portuali, lascia che il nome del galleggiante diventi illeggibile per mancata manutenzione della vernice. L'autorita marittima, durante un controllo periodico, constata che il numero di individuazione e illeggibile: sia Caio sia il responsabile di bordo possono rispondere della violazione dell'art. 1192, secondo comma.
Caso 3: Aeromobile civile con marche di Stato
Sempronio, proprietario di un aeromobile da turismo, applica sull'aereo decalcomanie raffiguranti i segni distintivi dell'Aeronautica Militare per un uso scenografico durante un raduno. L'ENAC accerta che le marche imitano i contrassegni degli aeromobili di Stato e contesta la violazione dell'art. 1192, terza fattispecie, richiedendo la rimozione immediata dei segni abusivi.
Domande frequenti
Quando e obbligatorio inalberare la bandiera su una nave?
L'obbligo scatta in occasione dell'ingresso e dell'uscita dai porti, all'incontro con navi da guerra e nelle acque territoriali straniere. Il codice della navigazione e il relativo regolamento stabiliscono le circostanze specifiche.
Chi risponde se il nome della nave e illeggibile: l'armatore o il comandante?
L'art. 1192 prevede la responsabilita in capo all'armatore o al comandante. L'armatore e responsabile della manutenzione della nave e dei suoi elementi identificativi; il comandante risponde della conduzione conforme alle norme. In pratica, entrambi possono essere sanzionati.
Cosa sono le marche di immatricolazione di un aeromobile?
Sono i segni alfanumerici apposti sull'aeromobile che ne indicano la nazionalita (il prefisso, in Italia 'I-') e il numero di registrazione individuale. Devono essere apposti in modo visibile e indelebile ai sensi della normativa ICAO e del Regolamento UE 748/2012.
E reato usare sugli aeromobili civili le marche riservate agli aeromobili di Stato?
Si, l'art. 1192 sanziona espressamente l'uso abusivo dei contrassegni riservati agli aeromobili di Stato su velivoli civili. Si tratta di una condotta che puo integrare anche altre fattispecie piu gravi.
Le norme sui contrassegni degli aeromobili sono le stesse in tutta Europa?
I requisiti di immatricolazione e marcatura degli aeromobili sono in larga parte armonizzati dal Regolamento UE 748/2012 (Part-21) e dagli standard ICAO (Allegato 7). Ogni Stato mantiene il proprio prefisso di nazionalita, ma i requisiti tecnici di visibilita e apposizione delle marche sono sostanzialmente uniformi.
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