In sintesi
- Condotta vietata: il comandante della nave che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, siano esse equipaggio o passeggeri.
- Pena dolosa: reclusione da uno a sei anni, per la condotta intenzionale di privazione dei viveri.
- Pena colposa: reclusione da un mese a un anno ovvero multa fino a lire cinquemila, per la condotta negligente o imprudente.
- Ratio securitaria: la norma tutela la vita e l'integrità fisica di tutti i soggetti a bordo, che nella navigazione dipendono interamente dalle scorte predisposte dal comandante.
- Soggetto attivo: solo il comandante della nave; la norma non richiama espressamente l'aeromobile, pur potendosi prospettare analoghe esigenze per via interpretativa.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1159 Codice della Navigazione — Mancanza di viveri necessari
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese ad un anno ovvero della multa fino a lire cinquemila.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione
L'art. 1159 del Codice della navigazione punisce una delle forme più gravi di negligenza o malvagità che un comandante possa esercitare nei confronti delle persone a bordo: privare la nave delle scorte di viveri necessarie alla sopravvivenza dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri. La navigazione, per sua natura, isola l'equipaggio e i passeggeri dal mondo terrestre, rendendoli completamente dipendenti dalle risorse predisposte dal comandante prima della partenza e durante il viaggio.
La norma si colloca in un contesto più ampio di obblighi di sicurezza che gravano sul comandante: egli è responsabile non solo della conduzione tecnica del mezzo, ma anche del benessere fisico di tutte le persone affidate alla sua autorità. La mancanza di viveri non è un semplice inadempimento contrattuale, ma un reato che mette in pericolo la vita stessa delle persone a bordo, e come tale viene trattato dall'ordinamento con una risposta sanzionatoria di notevole severità.
Il «far mancare» i viveri: condotta e sua interpretazione
La locuzione «fa mancare i viveri necessari» abbraccia sia le condotte commissive (smaltimento, cessione o distruzione delle scorte di cibo esistenti) sia quelle omissive (mancato approvvigionamento prima della partenza, omessa integrazione delle scorte durante scali intermedi). L'elemento rilevante è che la mancanza sia imputabile alla condotta del comandante, non a cause esterne imprevedibili o di forza maggiore.
Per «viveri necessari» si intendono non solo i generi alimentari strettamente indispensabili alla sopravvivenza, ma anche l'acqua potabile e, in senso lato, tutto ciò che è necessario per mantenere le persone a bordo in condizioni fisiche adeguate durante la navigazione. La determinazione della soglia minima richiede una valutazione concreta in relazione alla durata prevista del viaggio, al numero di persone imbarcate e alle eventuali condizioni particolari (malati, bambini, ecc.).
Elemento soggettivo: dolo e colpa
La norma distingue espressamente tra la forma dolosa e quella colposa, prevedendo pene molto diverse. La forma dolosa — che richiede la volontà di far mancare i viveri, con piena consapevolezza delle conseguenze per le persone a bordo — è punita con la reclusione da uno a sei anni, una pena significativamente severa che riflette l'eccezionale gravità della condotta intenzionale.
La forma colposa — derivante da negligenza nell'approvvigionamento, imprudenza nella gestione delle scorte o imperizia nella pianificazione del viaggio — è punita con la reclusione da un mese a un anno ovvero con la multa. La pena alternativa della multa per la forma colposa rispecchia la minore rimproverabilità soggettiva rispetto alla condotta dolosa, pur senza escludere la pena detentiva nelle ipotesi più gravi.
Profili pratici e obblighi di approvvigionamento
Il comandante è tenuto, prima della partenza, a verificare che le scorte di viveri siano sufficienti per la durata prevista del viaggio, con un adeguato margine di sicurezza per eventuali prolungamenti. L'obbligo è rafforzato dalle norme regolamentari sulla sicurezza della nave, che prevedono specifici requisiti minimi di approvvigionamento in funzione della categoria della nave, del numero di persone a bordo e della durata massima del viaggio. Il comandante che deleghi la verifica delle scorte a un subalterno senza un controllo efficace risponde comunque della mancanza, salvo che dimostri che l'inadempimento del delegato era imprevedibile e non prevenibile.
Rapporto con altre fattispecie
Se dalla mancanza di viveri derivano lesioni personali o la morte di persone a bordo, si pone il problema del concorso con le norme ordinarie del codice penale: le lesioni colpose (art. 590 c.p.) o l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) potrebbero concorrere con la fattispecie dell'art. 1159 nella forma colposa, determinando un concorso formale di reati. Nella forma dolosa, invece, la condotta potenzialmente omicida potrà integrare il tentativo di omicidio o, in caso di morte, l'omicidio doloso, con assorbimento o concorso dell'art. 1159 a seconda della valutazione del giudice sul rapporto tra le fattispecie.
Casi pratici
Caso 1: Mancato approvvigionamento per negligenza
Tizio, comandante di un rimorchiatore d'altura, salpa senza verificare le scorte alimentari, delegando il compito a un marinaio che non vi provvede. Durante una traversata di tre settimane le scorte si esauriscono dopo dieci giorni, costringendo l'equipaggio a razionamenti severi. Si configura la mancanza di viveri nella forma colposa ex art. 1159 Cod. nav., con pena da un mese a un anno o multa.
Caso 2: Vendita delle scorte in porto durante il viaggio
Sempronio, comandante di un cargo, durante uno scalo intermedio vende ad altri vettori la maggior parte delle scorte alimentari per ottenere un guadagno personale, sapendo che le rimanenti non sarebbero state sufficienti per il resto del viaggio. Il comportamento integra la forma dolosa dell'art. 1159 Cod. nav.: reclusione da uno a sei anni, poiché Sempronio ha intenzionalmente provocato la mancanza di viveri.
Caso 3: Insufficienza delle scorte per prolungamento imprevisto
Tizio, comandante di un veliero d'altura, pianifica il viaggio con scorte per trenta giorni, ma una serie di avarie prolungano la traversata a quarantacinque giorni. Tizio non aveva previsto tale eventualità e non aveva dotato la nave di un margine di sicurezza adeguato. Si valuta se l'insufficienza delle scorte, derivante da una valutazione progettuale negligente, integri la forma colposa della mancanza di viveri, tenuto conto delle prevedibili variabili del viaggio in alto mare.
Domande frequenti
La mancanza di viveri deve essere intenzionale per integrare il reato ex art. 1159?
No. L'art. 1159 punisce sia la condotta dolosa (intenzionale, con pena da uno a sei anni) sia quella colposa (per negligenza o imprudenza, con pena da un mese a un anno o multa).
Quali sono i 'viveri necessari' ai fini della norma?
Sono i generi alimentari, l'acqua potabile e tutto ciò che è necessario per mantenere le persone a bordo in condizioni fisiche adeguate durante la navigazione, calcolati in funzione della durata del viaggio e del numero di persone imbarcate.
Il comandante risponde anche se la mancanza di viveri dipende da un subalterno?
Sì, salvo che il comandante dimostri di aver adottato tutti i controlli necessari e che l'inadempimento del delegato fosse imprevedibile e non prevenibile. La responsabilità di vertice è la regola nel diritto della navigazione.
L'art. 1159 si applica anche alle navi passeggeri?
Sì, la norma protegge 'le persone imbarcate', formula che include sia i componenti dell'equipaggio sia i passeggeri, senza distinzioni.
Se da insufficienza di viveri deriva la morte di un passeggero, quale pena si applica?
Si pone un concorso tra l'art. 1159 e l'omicidio (doloso o colposo ex art. 589 c.p.) a seconda dell'elemento soggettivo. Il giudice valuta il rapporto tra le fattispecie per determinare la pena complessiva.
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