Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1168 Codice della Navigazione – Pesca abusiva
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino al lire cinquecento.
Vedi anche
→Art. 1170 Codice della Navigazione - Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota→Art. 1167 Codice della Navigazione - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave→Art. 1169 Codice della Navigazione - Uso d’armi e accensioni di fuochi→Art. 1166 Codice della Navigazione - Getto di materiali e interrimento dei fondali
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e ambito di applicazione
L'art. 1168 Cod. Nav. introduce un divieto specifico di pesca nelle aree portuali, giustificato dalla necessità di garantire la libera manovra delle navi, la sicurezza delle operazioni portuali e l'incolumità sia dei pescatori sia degli equipaggi. I porti e le località di sosta o transito delle navi sono ambienti ad alta densità di traffico nautico: la presenza di pescatori, con i relativi attrezzi da pesca (lenze, reti, nasse), può creare ostacoli alle imbarcazioni in manovra, impigliarsi nelle eliche, limitare la visibilità nelle aree di avvicinamento e, in casi estremi, esporre le persone al rischio di investimento da parte di natanti in movimento. Il divieto di pesca senza autorizzazione è dunque una misura preventiva finalizzata alla sicurezza della navigazione portuale, collocandosi nel solco delle disposizioni di polizia marittima del Codice.
L'elemento oggettivo: le località interessate
La norma individua tre categorie di luoghi: i porti, le località di sosta e le località di transito delle navi. I porti rilevano secondo la definizione del Codice della navigazione (art. 28 e segg.) e comprendono il bacino portuale, le banchine, le rade interne e gli ormeggi. Le «altre località di sosta» comprendono le aree di fonda, le rade esterne, le boe e le zone di ancoraggio designate dalle autorità marittime. Le «località di transito» includono i canali di accesso ai porti e le rotte obbligate nelle acque costiere ove le navi effettuano il transito in regime di sicurezza. L'ampiezza della formulazione garantisce una tutela estesa a tutti gli spazi in cui la presenza di pescatori potrebbe interferire con la navigazione.
Il presupposto autorizzativo
La pesca nelle zone portuali non è assolutamente vietata ma solo soggetta ad autorizzazione: l'autorità competente - Capitaneria di porto o Autorità di sistema portuale - può rilasciare il titolo abilitativo per determinate aree, orari e modalità di pesca che garantiscano la compatibilità con le esigenze di sicurezza portuale. In alcuni porti le ordinanze locali consentono la pesca sportiva da banchina in aree delimitate, fuori dai canali di accesso e dagli specchi d'acqua operativi. L'autorizzazione deve essere preventiva e specifica: non vale il generico possesso di una licenza di pesca marittima, che non sostituisce il permesso dell'autorità portuale. Chi pesca munito di licenza di pesca professionale ma senza autorizzazione dell'autorità portuale viola comunque l'art. 1168.
Regime sanzionatorio
La sanzione originaria era l'ammenda fino a lire cinquecento, importo minimo anche per i parametri del 1942. Come per le altre disposizioni del Libro IV con sanzioni in lire non aggiornate da D.Lgs. 507/1999, la norma presenta oggi una scarsa efficacia deterrente in termini economici. Nella prassi, le autorità marittime ricorrono anche ad altri strumenti: il sequestro degli attrezzi da pesca, l'ordine di allontanamento dall'area portuale e, nei casi di recidiva, la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza. Il regime sanzionatorio formale si affianca alle misure di polizia portuale di carattere amministrativo.
Coordinamento con la normativa sulla pesca marittima
La pesca professionale e quella sportiva sono regolate dal D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (Riforma della pesca e dell'acquacoltura) e dal D.M. 12 gennaio 1995 (Regolamento per la pesca sportiva nelle acque marittime). La licenza di pesca o il permesso sportivo non autorizzano la pesca nelle zone vietate dall'art. 1168 Cod. Nav. Le due discipline operano su piani distinti: la normativa sulla pesca disciplina il chi e il come pescare; il Codice della navigazione disciplina il dove è lecito farlo in relazione alla sicurezza portuale.
Casi pratici
Caso 1: Pesca sportiva nel canale di accesso al porto
Tizio, appassionato di pesca sportiva, si posiziona sul molo foraneo di un porto commerciale e lancia la propria lenza nel canale di accesso, senza alcuna autorizzazione dell'autorità marittima. Una motovedetta della Guardia Costiera lo ferma durante le operazioni di pesca, accerta la violazione dell'art. 1168 Cod. Nav. e sequestra gli attrezzi da pesca, oltre a elevare il verbale per l'applicazione della sanzione.
Caso 2: Pesca professionale con rete in rada portuale
Caio, pescatore professionista titolare di regolare licenza di pesca, cala reti da posta in una rada adibita all'ancoraggio delle navi in attesa di ormeggio, senza aver ottenuto alcun permesso specifico dall'autorità portuale. La presenza delle reti crea un ostacolo alla manovra di un traghetto in entrata. La Capitaneria di porto contesta la violazione dell'art. 1168 e ordina l'immediato recupero delle reti.
Caso 3: Pesca con canna da banchina in area operativa
Sempronio, anziano pescatore amatoriale, pesca con la canna da una banchina operativa del porto in un orario di intenso traffico navale, senza disporre di alcun titolo abilitativo dell'autorità portuale, ma convinto che la propria tessera di pesca sportiva sia sufficiente. L'agente della polizia portuale lo informa dell'errore e, accertata la violazione dell'art. 1168, procede alla contestazione dell'illecito e all'allontanamento dall'area.
Domande frequenti
La licenza di pesca sportiva è sufficiente per pescare in porto?
No. La licenza di pesca (sportiva o professionale) abilita all'attività ittica secondo la normativa sulla pesca marittima, ma non sostituisce l'autorizzazione specifica dell'autorità portuale richiesta dall'art. 1168 Cod. Nav. per la pesca nelle aree portuali.
Esistono aree portuali dove la pesca è consentita senza autorizzazione specifica?
La pesca è sempre soggetta ad autorizzazione nelle aree indicate dall'art. 1168. Tuttavia, le Capitanerie di porto possono emettere ordinanze che consentono la pesca sportiva in zone delimitate e in orari compatibili con il traffico portuale, dietro rilascio di apposito permesso.
Cosa si intende per 'località di sosta o di transito delle navi'?
Si tratta di tutte le aree in cui le navi stazionano o transitano abitualmente: rade di ancoraggio, zone di fonda, canali di accesso ai porti, corsie di navigazione costiera designate dalle autorità marittime. Non si limita al solo bacino portuale propriamente detto.
È previsto il sequestro degli attrezzi da pesca?
Il testo dell'art. 1168 non lo prevede espressamente, ma le autorità marittime possono disporre il sequestro degli attrezzi da pesca come misura cautelare di polizia portuale, ai sensi dei poteri generali di polizia marittima del Cod. Nav.
Qual è la sanzione concreta applicabile oggi?
La sanzione originaria (ammenda fino a lire 500) è obsoleta. Nella prassi le autorità portuali applicano le misure di polizia marittima disponibili (allontanamento, sequestro attrezzi) e possono ricorrere alla clausola generale dell'art. 1164 Cod. Nav. ove la sanzione specifica dell'art. 1168 risulti inadeguata.