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Ultimo aggiornamento: 1 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Reato del comandante: il comandante di nave, galleggiante o aeromobile che si trova in stato di ubriachezza non dovuta a caso fortuito o forza maggiore, tale da escludere o menomare la capacità di comando, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
  • Reato del membro di equipaggio: il componente dell'equipaggio o il pilota marittimo in servizio attinente alla sicurezza, o nel momento in cui deve assumerlo, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
  • Parificazione alle sostanze stupefacenti: le disposizioni si applicano anche quando la capacità è esclusa o menomata dall'uso di sostanze stupefacenti.
  • Aggravante per abitualità: se l'ubriachezza o l'uso di stupefacenti sono abituali, la pena è aumentata fino a un terzo.
  • La norma tutela la sicurezza della navigazione marittima e aerea, punendo stati alterati che compromettono il controllo del mezzo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1120 Codice della Navigazione — Ubbriachezza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti. La pena è aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

Stesso numero, altri codici

In sintesi

  • Reato del comandante: il comandante di nave, galleggiante o aeromobile che si trova in stato di ubriachezza non dovuta a caso fortuito o forza maggiore, tale da escludere o menomare la capacità di comando, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.
  • Reato del membro di equipaggio: il componente dell'equipaggio o il pilota marittimo in servizio attinente alla sicurezza, o nel momento in cui deve assumerlo, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.
  • Parificazione alle sostanze stupefacenti: le disposizioni si applicano anche quando la capacità è esclusa o menomata dall'uso di sostanze stupefacenti.
  • Aggravante per abitualità: se l'ubriachezza o l'uso di stupefacenti sono abituali, la pena è aumentata fino a un terzo.
  • La norma tutela la sicurezza della navigazione marittima e aerea, punendo stati alterati che compromettono il controllo del mezzo.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 1120 del Codice della navigazione si inserisce nel capo dedicato ai delitti contro la sicurezza della navigazione. La ratio è chiara: comandanti e membri di equipaggio rivestono posizioni di garanzia nei confronti di passeggeri, carico e stessa nave o aeromobile, sicché uno stato di alterazione psicofisica che pregiudichi le loro capacità operative costituisce un pericolo intollerabile per l'intera collettività che si affida al mezzo di trasporto. La norma non si limita a sanzionare l'ubriachezza in sé, ma richiede che essa sia di grado tale da escludere o menomare la capacità di comando o di svolgimento del servizio: si tratta dunque di una valutazione concreta, non meramente quantitativa, circa l'impatto dello stato alterato sulla funzionalità professionale del soggetto.

Distinzione tra le due fattispecie

La norma distingue due ipotesi con soglie sanzionatorie diverse. La prima, più grave, riguarda il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile nonché il pilota dell'aeromobile: costoro ricoprono il vertice della catena di comando e rispondono dell'intera conduzione del mezzo. La pena è la reclusione da sei mesi a un anno. La seconda ipotesi, meno grave ma comunque significativa, colpisce i componenti dell'equipaggio e il pilota marittimo in servizio attinente alla sicurezza, ovvero nel momento in cui devono assumerlo: per questi soggetti la reclusione va da uno a sei mesi. Il richiamo al «momento in cui deve assumerlo» amplia il perimetro applicativo anche alla fase immediatamente precedente l'inizio del turno, così da prevenire che il personale si presenti in servizio già in stato alterato.

La causa di non punibilità del caso fortuito e della forza maggiore

La norma espressamente esclude dalla punibilità l'ubriachezza «derivata da caso fortuito o da forza maggiore». Si tratta dell'unica ipotesi in cui lo stato alterato non è imputabile al soggetto: ad esempio il comandante che ingesta, a sua insaputa, una sostanza alcolica o stupefacente mescolata nel cibo o nell'acqua potabile a bordo, ovvero che subisca una reazione farmacologica imprevista. La prova del caso fortuito o della forza maggiore è onere dell'imputato, e la valutazione deve essere rigorosa attesa la delicatezza del ruolo ricoperto.

Parificazione alle sostanze stupefacenti

Il terzo comma estende esplicitamente le fattispecie di cui ai commi precedenti ai casi in cui la capacità al comando o al servizio sia «esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti». La scelta legislativa di equiparare l'uso di stupefacenti all'ubriachezza alcolica risponde a una logica di neutralità rispetto all'agente chimico perturbatore: ciò che rileva non è la sostanza, ma l'effetto concreto sulla capacità professionale. Rilevano in questo contesto le disposizioni del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico degli stupefacenti) in materia di accertamento dello stato di alterazione, benché il Codice della navigazione predisponga una fattispecie autonoma rispetto al codice penale comune.

L'aggravante dell'abitualità

Il quarto comma prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l'ubriachezza o l'uso di stupefacenti siano «abituali». L'abitualità implica una condotta reiterata nel tempo che rivela un atteggiamento strutturale di dispregio verso gli obblighi di sicurezza connessi alla navigazione. In questo senso la circostanza aggravante svolge una funzione di prevenzione speciale rafforzata, segnalando al giudice la necessità di una risposta sanzionatoria più severa. Sul piano pratico, l'accertamento dell'abitualità richiede prove concrete — annotazioni del giornale di bordo, testimonianze di colleghi, segnalazioni delle autorità marittime o aeronautiche — e non può fondarsi su mere presunzioni.

Coordinamento con altre disposizioni

La fattispecie in esame si coordina con l'art. 1125, che prevede come pena accessoria l'interdizione temporanea dai titoli professionali a seguito della condanna. Essa si distingue inoltre dalle ipotesi colpose di cui all'art. 1124 e dai casi di maggiore punibilità di cui all'art. 1121: se dall'ubriachezza del comandante deriva, ad esempio, un naufragio o la caduta di un aeromobile, si applica l'art. 1121 con pene sensibilmente più elevate. Il coordinamento con il codice penale comune deve considerare anche l'art. 688 c.p. (ubriachezza), norma generale che tuttavia cede il passo alla norma speciale del Codice della navigazione quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti.

Casi pratici

Caso 1: Il comandante che sale a bordo in stato di alterazione

Tizio, comandante di un traghetto in servizio di linea, sale a bordo prima della partenza con un tasso alcolemico tale da rendere evidentemente compromessa la sua capacità di manovra: lo stato è accertato dal medico di porto chiamato dall'ufficiale di guardia. Tizio è arrestato e risponde del reato di cui all'art. 1120, primo comma, perché il suo stato non è imputabile a caso fortuito né a forza maggiore.

Caso 2: Il membro di equipaggio trovato in servizio sotto l'effetto di stupefacenti

Caio, marittimo addetto alla guardia di macchina su una nave portacontainer, viene trovato dal secondo ufficiale in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti durante il suo turno notturno, con riflessi visibilmente rallentati. Risponde ai sensi dell'art. 1120, commi secondo e terzo, con la pena ridotta rispetto al comandante ma aggravata dall'incidenza sulla sicurezza del servizio.

Caso 3: Il pilota aviatorio con ubriachezza abituale

Sempronio, pilota di un aeromobile commerciale, è trovato in stato di ubriachezza prima dell'imbarco per la terza volta in un anno: dai giornali di bordo e dalle testimonianze dell'equipaggio emerge un comportamento sistematico. Il giudice, accertata l'abitualità, applica la pena base aumentata fino a un terzo e dispone l'interdizione dai titoli professionali ai sensi dell'art. 1125.

Domande frequenti

L'ubriachezza del comandante è reato anche se non causa incidenti?

Sì: il reato si perfeziona nel momento in cui lo stato di ubriachezza esclude o menoma la capacità di comando, indipendentemente dal verificarsi di un danno. Si tratta di un reato di pericolo astratto.

Come si distingue l'ubriachezza del comandante da quella del membro di equipaggio?

La norma prevede pene diverse: reclusione da sei mesi a un anno per il comandante, da uno a sei mesi per i componenti dell'equipaggio. La distinzione riflette la diversa posizione di garanzia e responsabilità.

L'uso di farmaci che alterano le capacità può integrare il reato?

Se il farmaco produce un effetto analogo agli stupefacenti e il soggetto ne era consapevole, sì. Se invece la reazione è imprevista e inevitabile, potrebbe configurarsi la causa di non punibilità del caso fortuito.

Cosa si intende per ubriachezza 'abituale' ai fini dell'aggravante?

L'abitualità richiede una reiterazione nel tempo dello stato di ubriachezza in servizio, dimostrabile tramite prove concrete come annotazioni del giornale di bordo, segnalazioni ufficiali o testimonianze dei colleghi.

Quali conseguenze accessorie derivano dalla condanna per questo reato?

L'art. 1125 del Codice della navigazione prevede l'interdizione temporanea dai titoli professionali o dalla professione, che si aggiunge alla pena detentiva principale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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