← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1119 punisce il componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile che si addormenta durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione.
  • La pena è la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a lire duemila (nella formulazione originale del 1942), più lieve rispetto all'abbandono del posto.
  • La fattispecie è analoga per struttura a quella dell'art. 1118, ma si distingue per la condotta specifica: non è un abbandono volontario del posto, bensì il cedimento al sonno durante il servizio.
  • Il servizio attinente alla sicurezza della navigazione è il presupposto applicativo: non qualunque mansione di bordo, ma solo quelle direttamente rilevanti per la sicurezza.
  • La norma riconosce che anche la condotta involontaria — addormentarsi — può costituire un pericolo grave per la sicurezza, giustificando la sua rilevanza penale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1119 Codice della Navigazione — Componente dell’equipaggio che si addormenta

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

In sintesi

  • L'art. 1119 punisce il componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile che si addormenta durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione.
  • La pena è la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a lire duemila (nella formulazione originale del 1942), più lieve rispetto all'abbandono del posto.
  • La fattispecie è analoga per struttura a quella dell'art. 1118, ma si distingue per la condotta specifica: non è un abbandono volontario del posto, bensì il cedimento al sonno durante il servizio.
  • Il servizio attinente alla sicurezza della navigazione è il presupposto applicativo: non qualunque mansione di bordo, ma solo quelle direttamente rilevanti per la sicurezza.
  • La norma riconosce che anche la condotta involontaria — addormentarsi — può costituire un pericolo grave per la sicurezza, giustificando la sua rilevanza penale.
Indice dei contenuti

Ratio e specificità della norma rispetto all'art. 1118

L'art. 1119 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) si affianca all'art. 1118 — che punisce l'abbandono volontario del posto — per sanzionare una condotta diversa ma parimenti pericolosa: l'addormentarsi durante un servizio di sicurezza a bordo. La differenza fondamentale tra le due fattispecie risiede nella natura della condotta: mentre l'abbandono del posto implica un atto volontario — la decisione consapevole di allontanarsi — l'addormentarsi è tipicamente una condizione che sopraggiunge in modo progressivo e può coinvolgere anche soggetti che non intendevano cedere al sonno. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che anche questa condotta, pur di natura diversa, possa giustificare una sanzione penale, sia pure più lieve rispetto all'abbandono deliberato.

Il problema dell'elemento soggettivo: dolo o colpa?

La questione più delicata che pone l'art. 1119 riguarda l'elemento soggettivo. Il reato è concepito nel codice come delitto doloso, ma addormentarsi è per definizione una condizione involontaria. La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato diverse soluzioni. La più convincente fa leva sul concetto di «dolo eventuale ante factum»: il componente dell'equipaggio che, pur avvertendo i segnali di sonnolenza acuta, non chiede il cambio turno, non adotta misure per restare sveglio e continua a prestare servizio, accetta il rischio di addormentarsi e si pone in una situazione di prevedibile perdita di controllo delle proprie funzioni. In questo senso, la condotta rilevante non è l'atto di addormentarsi in sé — che è involontario — ma la scelta di continuare il servizio nonostante la previsione concreta di addormentarsi, o comunque la violazione delle norme di diligenza che avrebbe potuto prevenire tale stato.

Il presupposto: servizio attinente alla sicurezza della navigazione

Come per l'art. 1118, la norma richiede che l'addormentarsi avvenga durante un servizio «attinente alla sicurezza della navigazione». La medesima distinzione si applica: sono rilevanti i servizi di guardia in plancia, al timone, in sala macchine, i servizi di sorveglianza antincendio e in generale tutti i servizi la cui interruzione — anche temporanea e per cause involontarie come il sonno — può determinare un vuoto nelle attività di sicurezza del mezzo. Il servizio non deve essere di qualunque tipo, bensì specificamente orientato alla sicurezza. Il membro dell'equipaggio che si addormenta durante il riposo autorizzato in cuccetta, o durante una pausa concordata, non incorre nel reato.

Rapporto con la disciplina internazionale sull'orario di servizio

La norma assume un rilievo particolare in relazione alle disposizioni internazionali che regolano gli orari di lavoro e di riposo a bordo delle navi. La Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) del 1978, aggiornata nel 1995 (STCW 95) e incorporata nell'ordinamento italiano, impone limiti precisi alle ore di servizio continuativo e alle ore di riposo minimo dei membri dell'equipaggio, proprio per prevenire incidenti connessi alla stanchezza. Se un componente dell'equipaggio si addormenta perché costretto a prestare servizio in violazione dei limiti STCW, la responsabilità individuale ex art. 1119 potrebbe essere mitigata o esclusa, mentre potrebbero emergere responsabilità in capo al comandante o all'armatore per la violazione degli obblighi di organizzazione dei turni.

Profili pratici e coordinamento sanzionatorio

La pena prevista — reclusione fino a tre mesi o multa — è significativamente più bassa rispetto a quella dell'art. 1118 (reclusione da tre mesi a un anno). Tale diversità sanzionatoria riflette il minor disvalore soggettivo della condotta: addormentarsi è meno rimproverabile dell'abbandono deliberato del posto. Tuttavia, se dall'addormentarsi del componente dell'equipaggio deriva un incidente, possono concorrere responsabilità più gravi per colpa. La norma si inserisce nel più ampio sistema di tutela della sicurezza di bordo e va considerata alla luce delle evoluzioni normative internazionali che assegnano crescente importanza alla gestione della stanchezza come fattore di rischio nella navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Timoniere che si addormenta durante la guardia notturna

Tizio, timoniere di guardia su una nave da crociera durante la navigazione notturna, si addormenta al timone per circa venti minuti nonostante avesse avvertito i segnali di sonnolenza acuta senza richiedere il cambio turno. La nave devia di rotta e viene riportata sulla rotta corretta solo dall'intervento del secondo ufficiale che si accorge della deviazione. La Capitaneria contesta a Tizio la violazione dell'art. 1119, rilevando la prevedibilità dello stato di sonno.

Caso 2: Marinaio di guardia antincendio addormentatosi per turni eccessivi

Caio, marinaio assegnato alla guardia antincendio in sala macchine, si addormenta dopo essere stato costretto a prestare servizio per sedici ore consecutive, in violazione dei limiti previsti dalla Convenzione STCW. Il pubblico ministero valuta le responsabilità sia di Caio — che non ha segnalato la propria condizione al superiore — sia del comandante, che aveva imposto turni irregolari, potenzialmente escludendo o attenuando la responsabilità di Caio per la violazione delle norme internazionali sull'orario di guardia.

Caso 3: Copilota addormentatosi durante la fase di crociera

Sempronio, copilota di un aeromobile in volo di lungo raggio, si addormenta in cabina di pilotaggio durante la fase di crociera, lasciando di fatto il comandante come unico pilota operativo per una quarantina di minuti. L'autorità aeronautica apre un'inchiesta e valuta la responsabilità penale di Sempronio ai sensi dell'art. 1119, nonché la responsabilità organizzativa della compagnia aerea in relazione alla gestione dei turni di riposo dell'equipaggio.

Domande frequenti

Come si concilia il reato dell'art. 1119 con il fatto che addormentarsi è involontario?

La dottrina prevalente ritiene che la responsabilità penale si fondi sull'accettazione consapevole del rischio di addormentarsi: il componente dell'equipaggio che avverte segnali di sonnolenza acuta e non chiede il cambio turno, continuando il servizio, si pone nelle condizioni di prevedere il cedimento al sonno e ne risponde.

Quali servizi rientrano nel perimetro dell'art. 1119?

I servizi 'attinenti alla sicurezza della navigazione': guardia in plancia, al timone, in sala macchine, ronda antincendio e in generale tutti i servizi la cui interruzione può determinare un vuoto nelle attività di sicurezza. Non rientrano i servizi puramente logistici o di assistenza passeggeri.

La pena dell'art. 1119 è più lieve di quella dell'art. 1118?

Sì. L'art. 1119 prevede la reclusione fino a tre mesi o la multa, mentre l'art. 1118 (abbandono del posto) prevede la reclusione da tre mesi a un anno. La differenza riflette il minor disvalore soggettivo della condotta involontaria rispetto all'abbandono deliberato.

La Convenzione STCW ha rilevanza per l'applicazione di questa norma?

Sì. La Convenzione STCW impone limiti agli orari di servizio per prevenire la stanchezza dell'equipaggio. Se l'addormentarsi è conseguenza diretta di turni imposti in violazione della STCW, la responsabilità individuale del componente può essere mitigata o esclusa, con possibili responsabilità in capo al comandante o all'armatore.

Se dall'addormentarsi deriva un incidente, il reato rimane lo stesso?

No. In caso di incidente causato dall'addormentarsi del componente dell'equipaggio, possono concorrere o prevalere fattispecie più gravi come naufragio colposo, lesioni colpose o omicidio colposo. L'art. 1119 può essere assorbito o concorrere con tali reati, a seconda della situazione concreta.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.