Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 D.Lgs. 28/2010 – Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

    Art. 22 D.Lgs. 28/2010 – Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. All' articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell' articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;».

  • Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA: Determinazione delle pene pecuniarie

    Art. 49 T.U.IVA – Determinazione delle pene pecuniarie.

    In vigore dal 01/01/1973 al 01/04/1998

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto
    della gravita’ del danno o del pericolo per l’erario e della personalita’
    dell’autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue
    condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
    La pena puo’ essere aumentata fino alla meta’ nei confronti di chi nei tre
    anni precedenti sia incorso in un’altra violazione della stessa indole, per
    la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni
    della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione
    del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in piu’
    disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le
    costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale
    comune.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 54 D.Lgs. 171/2005 – Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

    Art. 54 D.Lgs. 171/2005 – Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Chiunque utilizza l’autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54-bis D.Lgs. 159/2011 – (Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

    Art. 54-bis D.Lgs. 159/2011 – (Pagamento di debiti anteriori al sequestro)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

    2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti))

  • Art. 165 RD 12/1941

    Art. 165 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 49 D.Lgs. 79/2011 – Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Art. 49 D.Lgs. 79/2011 – Obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento e d’informazione in relazione ai servizi turistici collegati

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.

    2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti alla creazione di un servizio turistico collegato o di una corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi turistici collegati, anche nei casi in cui egli non è stabilito in uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attività verso uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il viaggiatore: a) non potrà invocare nessuno dei diritti che si applicano esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun fornitore di servizi sarà il solo responsabile dell’esatta esecuzione contrattuale del suo servizio; b) potrà invocare la protezione in caso d’insolvenza o fallimento ai sensi del comma 1.

    3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all’allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.

    4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.

    5. Se un servizio turistico collegato è il risultato della stipula di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa il professionista che agevola il servizio turistico collegato della stipula del pertinente contratto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 9 D.P.R. 115/2002

    Art. 9 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, . . . nel processo amministrativo e nel processo tributario , secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.

    1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.

    27

  • Cosa mobile – Glossario giuridico

    Cosa mobile: bene materiale che puo essere spostato da un luogo a un altro senza che la sua sostanza o la sua destinazione economica vengano alterate, in contrapposizione ai beni immobili (art. 812 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 812 c.c. definisce i beni immobili per esclusione rispetto ai mobili: sono immobili il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, i fabbricati e in genere tutto cio che e naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; sono mobili tutti gli altri beni. La distinzione ha rilevanza pratica fondamentale: il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.) e la trascrizione nei registri immobiliari per opponibilita ai terzi; il trasferimento di beni mobili segue invece regole piu flessibili. Per i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) esiste un sistema di pubblicita speciale che avvicina il regime a quello degli immobili. L’acquisto della proprieta di beni mobili per usucapione richiede un periodo piu breve (10 anni, o 3 anni se in buona fede con titolo) rispetto agli immobili (20 anni).

    Esempio pratico

    Caio vende a Tizio il proprio personal computer, un quadro e un’automobile. Tutti e tre sono beni mobili. Per il computer e il quadro e sufficiente un accordo anche verbale, con effetti reali immediati. Per l’automobile, bene mobile registrato, il trasferimento va annotato al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per essere opponibile ai terzi.

    Differenze con istituti simili

    La cosa mobile si distingue dalla cosa immobile (art. 812, comma 1, c.c.): gli immobili sono legati al suolo per natura o per incorporazione. Si distingue dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), che pur essendo mobili per natura sono soggetti a pubblicita in registri speciali (PRA, registro navale, ecc.) e seguono un regime giuridico parzialmente assimilato a quello degli immobili per quanto riguarda i diritti reali di garanzia.

    Riferimenti normativi

    • art. 812 c.c. – distinzione tra beni mobili e immobili
    • art. 815 c.c. – beni mobili registrati
    • art. 1153 c.c. – acquisto della proprieta di beni mobili in buona fede
  • Art. 292 DPR 495/1992 – Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti

    Art. 292 DPR 495/1992 – Macchine agricole operatrici trainate escluse dall’accertamento dei requisiti

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono: a) gli aratri; b) le seminatrici; c) gli erpici.

    2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.

  • Art. 33 DPR 448/1988 – Udienza dibattimentale

    Art. 33 DPR 448/1988 – Udienza dibattimentale

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse.

    2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

    3. L’esame dell’imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato.

    4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.

  • Art. 126 sexies et vicies T.U.B.: Educazione finanziaria

    Art. 126 sexies et vicies T.U.B.: Educazione finanziaria

    Art. 126 sexies et vicies T.U.B. – Educazione finanziaria (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell’articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilita’ di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.

    2. La Banca d’Italia puo’ promuovere la redazione di codici di condotta per l’offerta indipendente di iniziative di educazione finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire l’orientamento della clientela e l’assistenza per la gestione responsabile delle finanze personali.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata