Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 76 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 16, comma (abrogato)

    Art. 76 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 16, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 a seguito del referendum popolare. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Provvedimenti dell’autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza 1.

    Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell’art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell’interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell’interno; g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell’autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall’ art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ; i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

    2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.

    3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

    4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.

    5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell’ art. 666 del codice di procedura penale .

    Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

    Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto a meno che il giudice che l’ha emesso non disponga diversamente.

    6. Nell’adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell’autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall’eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l’interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

    7. Se l’interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui all’art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l’esecuzione.

    8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l’esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

    9. Se l’interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l’archiviazione degli atti.

    10. L’archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.

    11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell’applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.

    12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinque milioni

  • Art. 94-bis D.P.R. 309/1990 – Concessione dei benefici ai recidivi (abrogato)

    Art. 94-bis D.P.R. 309/1990 – Concessione dei benefici ai recidivi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni.

    La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi una sola volta

  • Art. 125 T.U. Stupefacenti – Accertamenti di assenza di tossicodipendenza per mansioni a rischio

    Art. 125 T.U. Stupefacenti – Accertamenti in assenza di tossicodipendenza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto dei Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubblicate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

    2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.

    3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.

    4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Torna al sommario

  • Art. 124 T.U. Stupefacenti – Conservazione del posto di lavoro per lavoratori tossicodipendenti

    Art. 124 T.U. Stupefacenti – Lavoratori tossicodipendenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

    2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma

    1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendente ne attesti la necessita'.

    3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.

    230. Nell'ultimo del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

    4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'eccesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. Torna al sommario

  • Art. 121 T.U. Stupefacenti – Segnalazioni al SerD

    Art. 121 T.U. Stupefacenti – Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. (Comma abrogato)

    2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendeze competente per territorio.

    3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Torna al sommario

  • Art. 111 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma (abrogato)

    Art. 111 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili 1.

    I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.

    2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell’interno

  • Art. 112 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma (abrogato)

    Art. 112 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria 1.

    Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l’Amministrazione della difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  • Art. 109 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma (abrogato)

    Art. 109 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.

    1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n.1008, e nell’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 .

    2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze 3.

    Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

    4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell’ art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , quale risulta sostituito dall’ art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , indipendentemente dall’ordine di priorità ivi previsto.

    5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall’ art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 .

    Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

    6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore.

    Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

    7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

    8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

    9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati

  • Art. 107 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma (abrogato)

    Art. 107 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Centri di formazione e di informazione 1.

    Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottoufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi.

    Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l’aggiornamento dei quadri permanenti.

    2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell’azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un’informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli

  • Art. 108 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 26, comma (abrogato)

    Art. 108 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 26, comma

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 1.

    Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

    2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

    3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie

  • Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per il congedo di paternità

    Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per il congedo di paternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisca l’esercizio del congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 122-bis T.U. Stupefacenti – Relazione parlamentare annuale sui programmi terapeutici

    Art. 122-bis T.U. Stupefacenti – Verifiche e controlli

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi. Torna al sommario

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