Art. 76 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 16, comma
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 a seguito del referendum popolare. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Provvedimenti dell’autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza 1.
Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell’art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell’interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell’interno; g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell’autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall’ art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ; i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell’ art. 666 del codice di procedura penale .
Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto a meno che il giudice che l’ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell’adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell’autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall’eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l’interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l’interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui all’art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l’esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l’esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l’interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l’archiviazione degli atti.
10. L’archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell’applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinque milioni