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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 94-bis T.U. Stupefacenti — Concessione dei benefici ai recidivi

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4

1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta. Torna al sommario

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Commento

L'art. 94-bis del D.P.R. 309/1990 era una norma di raccordo tra il regime delle misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti (art. 94 T.U.) e la disciplina della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In via ordinaria l'art. 94 T.U. non poneva limiti stringenti alla reiterazione del beneficio per i tossicodipendenti; il presente articolo introduceva invece una doppia limitazione per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva reiterata qualificata: il beneficio (sospensione dell'esecuzione o affidamento in prova in casi particolari) era accessibile solo se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non superava i tre anni, e poteva essere concesso una sola volta nel corso della vita del condannato affetto da tale recidiva.

La ratio era di contemperare le esigenze di recupero del tossicodipendente con quelle di prevenzione speciale nei confronti del soggetto recidivo qualificato, evitando un uso reiterato delle misure alternative come meccanismo di aggiramento delle conseguenze della recidiva. La norma è stata soppressa dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. Il tema delle limitazioni per i recidivi nell'accesso alle misure alternative è stato poi parzialmente ridisegnato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 94 T.U., dopo la sentenza n. 32/2014.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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