Art. 94-bis D.P.R. 309/1990 – Concessione dei benefici ai recidivi
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni.
La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale , possono essere concessi una sola volta
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi
Consentiva la sospensione dell'esecuzione della pena e l'affidamento in prova in casi particolari anche al tossicodipendente o alcooldipendente colpito da recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.), purché la pena da espiare non superasse i tre anni.
Il beneficio era concedibile una sola volta in presenza di recidiva, introducendo così un limite più stringente rispetto al regime ordinario dell'art. 94 T.U.
Articolo soppresso dal D.L. 272/2005 (riforma Fini-Giovanardi); la disciplina delle misure alternative per tossicodipendenti è rimasta integralmente nell'art. 94 T.U. come modificato.
L'art. 94-bis del D.P.R. 309/1990 era una norma di raccordo tra il regime delle misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti (art. 94 T.U.) e la disciplina della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In via ordinaria l'art. 94 T.U. non poneva limiti stringenti alla reiterazione del beneficio per i tossicodipendenti; il presente articolo introduceva invece una doppia limitazione per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva reiterata qualificata: il beneficio (sospensione dell'esecuzione o affidamento in prova in casi particolari) era accessibile solo se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non superava i tre anni, e poteva essere concesso una sola volta nel corso della vita del condannato affetto da tale recidiva.
La ratio era di contemperare le esigenze di recupero del tossicodipendente con quelle di prevenzione speciale nei confronti del soggetto recidivo qualificato, evitando un uso reiterato delle misure alternative come meccanismo di aggiramento delle conseguenze della recidiva. La norma è stata soppressa dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. Il tema delle limitazioni per i recidivi nell'accesso alle misure alternative è stato poi parzialmente ridisegnato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 94 T.U., dopo la sentenza n. 32/2014.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 94-bis del D.P.R. 309/1990 era una norma di raccordo tra il regime delle misure alternative alla detenzione per tossicodipendenti (art. 94 T.U.) e la disciplina della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). In via ordinaria l'art. 94 T.U. non poneva limiti stringenti alla reiterazione del beneficio per i tossicodipendenti; il presente articolo introduceva invece una doppia limitazione per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva reiterata qualificata: il beneficio (sospensione dell'esecuzione o affidamento in prova in casi particolari) era accessibile solo se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non superava i tre anni, e poteva essere concesso una sola volta nel corso della vita del condannato affetto da tale recidiva.
La ratio era di contemperare le esigenze di recupero del tossicodipendente con quelle di prevenzione speciale nei confronti del soggetto recidivo qualificato, evitando un uso reiterato delle misure alternative come meccanismo di aggiramento delle conseguenze della recidiva. La norma è stata soppressa dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. Il tema delle limitazioni per i recidivi nell'accesso alle misure alternative è stato poi parzialmente ridisegnato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'art. 94 T.U., dopo la sentenza n. 32/2014.