Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 98 D.P.R. 309/1990 – Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

Articolo abrogato dalla L. 13 agosto 2010, n. 136. Fonte: Normattiva.

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi

  • Autorizzava l'autorità giudiziaria a ritardare con decreto motivato l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro per acquisire prove rilevanti o individuare i responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 T.U.
  • Consentiva agli ufficiali di polizia giudiziaria delle unità antidroga e alle autorità doganali di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone avviso immediato all'autorità giudiziaria e al Servizio centrale antidroga.
  • Articolo soppresso dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), che ha disciplinato le operazioni sotto copertura in via organica all'art. 9 della stessa legge.

L'art. 98 del D.P.R. 309/1990 disciplinava le c.d. operazioni di ritardo (cd. controlled delivery o consegna controllata) in materia di traffico di stupefacenti, strumento investigativo di rilievo per sgominare organizzazioni criminali ramificate piuttosto che limitarsi a colpire i singoli corrieri. La norma configurava un doppio livello di autorizzazione: il primo, di natura giurisdizionale, consentiva all'autorità giudiziaria di ritardare con decreto motivato l'esecuzione di provvedimenti restrittivi o cautelari già emessi; il secondo, di natura operativa, permetteva agli ufficiali di polizia giudiziaria delle unità antidroga specializzate e agli uffici doganali di omettere o posticipare gli atti di propria competenza (es. perquisizioni, sequestri in flagranza), con immediata comunicazione - anche telefonica - all'autorità giudiziaria e al Servizio centrale antidroga.

L'autorità giudiziaria impartiva le direttive di massima per il controllo degli sviluppi e coordinava il passaggio di consegne con le procure dei luoghi in cui l'operazione doveva concludersi o attraverso cui era previsto il transito delle sostanze. Nei casi di urgenza le disposizioni potevano essere impartite oralmente, con ratifica scritta entro ventiquattro ore. La norma era funzionalmente collegata all'art. 74 T.U. (associazione finalizzata al traffico) e al coordinamento internazionale antidroga.

L'articolo è stato soppresso dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, art. 8), con effetto dal 7 settembre 2010. Le operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti sono ora disciplinate dall'art. 9 della L. 136/2010, che ha esteso e sistematizzato la disciplina delle attività simulate, comprensive di acquisto simulato e interposizione fittizia, con una cornice normativa uniforme per le diverse forme di criminalità organizzata.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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