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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 98 T.U. Stupefacenti — Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso dal 07/09/2010 da: Legge del 13/08/2010 n. 136 Articolo 8

1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e

74. 2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita' specializzate antidroga, nonche' le autorita' doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria, che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito, internazionale. L'autorita' procedente trasmette motivato rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art.

70. 4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

L'art. 98 del D.P.R. 309/1990 disciplinava le c.d. operazioni di ritardo (cd. controlled delivery o consegna controllata) in materia di traffico di stupefacenti, strumento investigativo di rilievo per sgominare organizzazioni criminali ramificate piuttosto che limitarsi a colpire i singoli corrieri. La norma configurava un doppio livello di autorizzazione: il primo, di natura giurisdizionale, consentiva all'autorità giudiziaria di ritardare con decreto motivato l'esecuzione di provvedimenti restrittivi o cautelari già emessi; il secondo, di natura operativa, permetteva agli ufficiali di polizia giudiziaria delle unità antidroga specializzate e agli uffici doganali di omettere o posticipare gli atti di propria competenza (es. perquisizioni, sequestri in flagranza), con immediata comunicazione — anche telefonica — all'autorità giudiziaria e al Servizio centrale antidroga.

L'autorità giudiziaria impartiva le direttive di massima per il controllo degli sviluppi e coordinava il passaggio di consegne con le procure dei luoghi in cui l'operazione doveva concludersi o attraverso cui era previsto il transito delle sostanze. Nei casi di urgenza le disposizioni potevano essere impartite oralmente, con ratifica scritta entro ventiquattro ore. La norma era funzionalmente collegata all'art. 74 T.U. (associazione finalizzata al traffico) e al coordinamento internazionale antidroga.

L'articolo è stato soppresso dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, art. 8), con effetto dal 7 settembre 2010. Le operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti sono ora disciplinate dall'art. 9 della L. 136/2010, che ha esteso e sistematizzato la disciplina delle attività simulate, comprensive di acquisto simulato e interposizione fittizia, con una cornice normativa uniforme per le diverse forme di criminalità organizzata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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