Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 76 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 16, comma
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 a seguito del referendum popolare. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Provvedimenti dell’autorità giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza 1.
Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell’art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell’interessato per comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell’interno; g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell’autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope; h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall’ art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 ; i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall’art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell’ art. 666 del codice di procedura penale .
Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del decreto a meno che il giudice che l’ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell’adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell’autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall’eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l’interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l’interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui all’art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l’esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l’esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l’interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l’archiviazione degli atti.
10. L’archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell’applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinque milioni
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 76 del D.P.R. 309/1990 costituiva la risposta sanzionatoria dell'ordinamento nei confronti di chi, pur destinatario delle misure amministrative prefettizie di cui all'art. 75 (segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti), si sottraesse ripetutamente al programma terapeutico e socio-riabilitativo. La norma operava su due presupposti alternativi: il rifiuto o l'interruzione del programma dopo il secondo invito del prefetto, ovvero la terza recidiva nelle sanzioni amministrative dell'art. 75.
Le misure irrogabili erano graduate e comprendevano: divieto di allontanamento dal comune di residenza; obbligo di presentazione periodica alla polizia o ai carabinieri; obbligo di rientro entro orari prefissati; divieto di frequentare locali pubblici indicati nel decreto; sospensione di patente, licenza di porto d'armi e passaporto; obbligo di lavoro non retribuito per la collettività; sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto di sostanze; affidamento al servizio sociale; sospensione del permesso di soggiorno per gli stranieri in regime turistico. La durata variava da tre a otto mesi per le sostanze delle tabelle I e III, e da due a quattro mesi per quelle delle tabelle II e IV.
Il procedimento si svolgeva davanti al pretore (o al tribunale per i minorenni) con decreto motivato, seguendo in quanto applicabili le forme dell'art. 666 c.p.p. Il giudice poteva sospendere il procedimento e indirizzare l'interessato al SERT per l'elaborazione del programma ex art. 122 T.U.; il completamento positivo determinava l'archiviazione degli atti, non iscrivibile in casellario e concedibile una sola volta. Il rifiuto, l'interruzione o il comportamento incompatibile con il programma comportavano la revoca della sospensione e la ripresa del procedimento. La violazione delle prescrizioni imposte era punita con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a lire 5.000.000.
L'articolo è stato soppresso dal D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, art. 1, che ha ridisegnato il raccordo tra la fase amministrativa prefettizia e l'eventuale coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, concentrando sulla figura del prefetto la gestione del percorso riabilitativo nella fase non penale.