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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 108 T.U. Stupefacenti – Azione di prevenzione ed accertamenti sanitari
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o categorie. Torna al sommario
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In sintesi
L'art. 108 del D.P.R. 309/1990 disciplinava il versante preventivo e diagnostico della lotta alle tossicodipendenze nell'ambiente militare, su tre momenti distinti. In via ordinaria, l'azione di prevenzione era affidata ai consultori e ai servizi di psicologia delle Forze armate dipendenti dal Ministero della difesa. In sede di selezione per la leva o per l'arruolamento dei volontari, laddove emergesse un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare che presiedeva alla visita medica e alle prove psicoattitudinali era tenuta a disporre l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti clinici. Analoga procedura si applicava in occasione di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie di servizio.
La ratio della norma era di integrare il sistema di tutela della salute dei militari con una specifica attenzione al fenomeno delle dipendenze, particolarmente rilevante nel contesto della leva obbligatoria che coinvolgeva ampie fasce di giovani. La norma è stata soppressa dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010, nell'ambito della codificazione organica dell'intera normativa militare.