Art. 108 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n. 162 , art. 26, comma
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 1.
Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l’invio dell’interessato all’ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l’autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi
Affidava al Ministero della difesa, tramite consultori e servizi di psicologia delle Forze armate, l'azione di prevenzione contro le tossicodipendenze in ambito militare.
In sede di selezione per la leva o di arruolamento volontario, i casi di tossicodipendenza o tossicofilia individuati comportavano l'invio dell'interessato all'ospedale militare per accertamenti.
Articolo soppresso dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), che ha unificato la normativa sanitaria militare nel COM.
L'art. 108 del D.P.R. 309/1990 disciplinava il versante preventivo e diagnostico della lotta alle tossicodipendenze nell'ambiente militare, su tre momenti distinti. In via ordinaria, l'azione di prevenzione era affidata ai consultori e ai servizi di psicologia delle Forze armate dipendenti dal Ministero della difesa. In sede di selezione per la leva o per l'arruolamento dei volontari, laddove emergesse un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare che presiedeva alla visita medica e alle prove psicoattitudinali era tenuta a disporre l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti clinici. Analoga procedura si applicava in occasione di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie di servizio.
La ratio della norma era di integrare il sistema di tutela della salute dei militari con una specifica attenzione al fenomeno delle dipendenze, particolarmente rilevante nel contesto della leva obbligatoria che coinvolgeva ampie fasce di giovani. La norma è stata soppressa dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010, nell'ambito della codificazione organica dell'intera normativa militare.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 108 del D.P.R. 309/1990 disciplinava il versante preventivo e diagnostico della lotta alle tossicodipendenze nell'ambiente militare, su tre momenti distinti. In via ordinaria, l'azione di prevenzione era affidata ai consultori e ai servizi di psicologia delle Forze armate dipendenti dal Ministero della difesa. In sede di selezione per la leva o per l'arruolamento dei volontari, laddove emergesse un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare che presiedeva alla visita medica e alle prove psicoattitudinali era tenuta a disporre l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti clinici. Analoga procedura si applicava in occasione di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie di servizio.
La ratio della norma era di integrare il sistema di tutela della salute dei militari con una specifica attenzione al fenomeno delle dipendenze, particolarmente rilevante nel contesto della leva obbligatoria che coinvolgeva ampie fasce di giovani. La norma è stata soppressa dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010, nell'ambito della codificazione organica dell'intera normativa militare.