← Torna a Stupefacenti (DPR 309/1990)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 97 D.P.R. 309/1990 disciplina le attività sotto copertura nelle indagini relative ai delitti in materia di stupefacenti, rinviando integralmente all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
  • La norma consente a ufficiali di polizia giudiziaria appositamente autorizzati di acquistare, ricevere o altrimenti procurarsi sostanze stupefacenti nell'ambito di operazioni antidroga, senza incorrere in responsabilità penale.
  • L'operazione è soggetta a autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore nazionale antimafia, con indicazione di modalità e finalità.
  • La causa di non punibilità si applica solo agli atti strettamente funzionali all'operazione, non a condotte eccedenti il mandato.
  • Il rinvio alla l. 146/2006 assicura coerenza normativa con le operazioni di copertura in materia di criminalità organizzata transnazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 T.U. Stupefacenti — Attivita’ sotto copertura

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 costituisce una norma di rinvio: disciplina le operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti richiamando integralmente l'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, cd. Convenzione di Palermo). La tecnica del rinvio evita la duplicazione normativa e garantisce che le garanzie procedurali previste per le operazioni di copertura nei settori del crimine organizzato si applichino uniformemente anche al traffico di stupefacenti.

La ratio dell'istituto è consentire alle forze dell'ordine di infiltrarsi nelle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga, acquisendo prove dall'interno senza che gli agenti incorrano in responsabilità penale per gli atti commessi nell'esercizio del mandato. Si tratta di uno strumento investigativo indispensabile per smantellare le reti di spaccio organizzato, difficilmente aggredibili con metodi investigativi tradizionali.

Contenuto del rinvio: l'art. 9 della legge 146/2006

L'art. 9 della l. 146/2006 prevede una causa di non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a specifici corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia) che, nell'ambito di operazioni autorizzate, compiano atti che integrerebbero reati — tipicamente l'acquisto o la ricezione di sostanze stupefacenti. La non punibilità è subordinata a condizioni precise: l'operazione deve essere previamente autorizzata per iscritto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore nazionale antimafia; l'autorizzazione deve indicare le modalità operative e le finalità investigative; l'agente deve agire nei limiti del mandato ricevuto.

L'autorizzazione può essere concessa anche in via d'urgenza, con comunicazione al magistrato competente entro quarantotto ore. In ogni caso, gli atti compiuti devono essere documentati e il magistrato può revocare l'autorizzazione o modificarne i limiti.

Limiti della causa di non punibilità

La scriminante opera esclusivamente per gli atti strettamente necessari e funzionali all'operazione autorizzata. Condotte eccedenti il mandato — come la trattenuta per uso personale di parte della sostanza acquistata, o la commissione di reati diversi da quelli consentiti dal provvedimento autorizzativo — non beneficiano della causa di non punibilità e possono fondare responsabilità penale a carico dell'agente. La giurisprudenza ha precisato che il criterio di stretta necessità va valutato ex ante, sulla base delle circostanze note al momento dell'atto, non ex post.

Occorre inoltre distinguere l'agente infiltrato — che opera sotto falsa identità all'interno dell'organizzazione criminale — dal cd. agente provocatore, figura non tipizzata nel diritto italiano e il cui operato può determinare questioni di utilizzabilità delle prove acquisite e di equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.

Profili processuali e tutela dell'identità dell'agente

Le informazioni relative all'identità dell'agente sotto copertura sono coperte da segreto di Stato nei limiti dell'art. 202 c.p.p. Il pubblico ministero, all'esito dell'operazione, valuta se richiedere al giudice l'adozione di misure di protezione per il testimone. In sede dibattimentale, l'identità può essere occultata quando sussiste un pericolo grave per l'incolumità dell'agente o dei suoi familiari, con le garanzie previste dagli artt. 472 e 497 c.p.p. e dalla normativa sui testimoni di giustizia (l. 82/1991 e successive modifiche).

Le prove acquisite nell'ambito delle operazioni sotto copertura regolarmente autorizzate sono pienamente utilizzabili nel processo, a condizione che l'operazione sia stata condotta entro i limiti del mandato e che sia stata rispettata la catena di custodia delle sostanze acquisite.

Rapporti con altre disposizioni del T.U. e con la normativa antimafia

L'art. 97 si inserisce nel più ampio sistema repressivo del traffico di droga delineato dal T.U. 309/1990. Le operazioni sotto copertura sono strumentali all'accertamento dei reati di cui agli artt. 73 (produzione e traffico) e 74 (associazione finalizzata al traffico), reati per i quali sono previste le pene più elevate del T.U. e che spesso si intrecciano con le fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) in materia di associazione di tipo mafioso.

Il rinvio all'art. 9 della l. 146/2006 assicura anche la coerenza con la disciplina delle operazioni di copertura in altri settori (corruzione, criminalità informatica, tratta di persone), evitando frammentazioni normative che potrebbero creare disparità di trattamento o vuoti di tutela.

Casi pratici

Caso 1: Acquisto controllato di cocaina e arresto del fornitore

Tizio, ufficiale di polizia giudiziaria della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ottiene dal Procuratore della Repubblica un'autorizzazione scritta per acquistare un quantitativo di cocaina da Sempronio, gestore di un'organizzazione di spaccio all'ingrosso. Nell'ambito dell'operazione, Tizio si presenta a Sempronio come grossista interessato a rifornirsi, acquista cinquecento grammi di cocaina e immediatamente dopo consente l'intervento dei colleghi che arrestano Sempronio in flagranza. La sostanza viene sequestrata e conservata come corpo del reato. Nel processo a carico di Sempronio, il difensore eccepisce l'inutilizzabilità delle prove sostenendo che l'agente lo avrebbe istigato a delinquere. Il tribunale rigetta l'eccezione: l'operazione era regolarmente autorizzata, Tizio non ha indotto Sempronio a commettere il fatto ma si è limitato a offrire un'occasione che l'imputato ha liberamente sfruttato, circostanza che esclude la configurabilità di una provocazione invalidante.

Caso 2: Superamento dei limiti del mandato e responsabilità dell'agente

Caia, sottufficiale dei Carabinieri autorizzata a infiltrarsi in un'organizzazione di traffico di hashish, durante l'operazione riceve in consegna anche un quantitativo di eroina non previsto dall'autorizzazione e, invece di darne immediata comunicazione al magistrato, lo trattiene per un giorno prima di consegnarlo. Il pubblico ministero apre un fascicolo a suo carico per detenzione illecita: la causa di non punibilità dell'art. 9 l. 146/2006 copre solo le condotte rientranti nel mandato autorizzato. Caia viene deferita disciplinarmente; nel procedimento penale a suo carico, il GUP emette sentenza di non luogo a procedere ravvisando l'assenza di dolo specifico, ma il caso evidenzia come la scriminante non si estenda agli atti eccedenti il perimetro dell'autorizzazione.

Caso 3: Protezione dell'identità dell'agente in dibattimento

Nel processo a carico di Sempronio per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 T.U. 309/1990), il pubblico ministero chiede di escutere come testimone l'agente infiltrato che ha operato sotto copertura per diciotto mesi. Il difensore di Sempronio chiede che l'identità del teste sia rivelata per consentire un controesame pieno. Il presidente del collegio, valutato il pericolo grave per l'incolumità dell'agente e della sua famiglia, dispone che l'esame avvenga con schermatura dell'identità anagrafica, consentendo tuttavia al difensore di formulare domande sul comportamento tenuto durante le operazioni. La Corte di appello conferma l'utilizzabilità della testimonianza, precisando che la limitazione al controesame era proporzionata e non ha pregiudicato i diritti della difesa in modo determinante per la condanna.

Domande frequenti

Cosa si intende per "attività sotto copertura" in materia di stupefacenti?

Sono operazioni in cui ufficiali di polizia giudiziaria appositamente autorizzati simulano di partecipare al traffico di droga — tipicamente acquistando sostanze — per raccogliere prove e individuare i componenti dell'organizzazione criminale, senza incorrere in responsabilità penale per gli atti compiuti entro i limiti del mandato.

Chi autorizza le operazioni sotto copertura?

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore nazionale antimafia rilascia un'autorizzazione scritta che deve indicare le modalità operative e le finalità dell'indagine. In casi di urgenza l'autorizzazione può essere concessa verbalmente, ma deve essere formalizzata per iscritto entro quarantotto ore.

La causa di non punibilità copre qualsiasi atto compiuto dall'agente?

No. La scriminante opera solo per gli atti strettamente necessari e funzionali all'operazione autorizzata. Condotte che eccedono il mandato — come trattenersi parte delle sostanze o commettere reati diversi da quelli consentiti — non beneficiano della causa di non punibilità.

L'identità dell'agente infiltrato può essere tenuta segreta in dibattimento?

Sì, quando sussiste un pericolo grave per l'incolumità dell'agente o dei suoi familiari. Il giudice può disporre misure di protezione che oscurano i dati anagrafici, pur garantendo alla difesa la possibilità di esaminare il testimone sulle condotte tenute durante l'operazione.

Le prove acquisite nell'operazione sotto copertura sono utilizzabili nel processo?

Sì, a condizione che l'operazione sia stata regolarmente autorizzata, che l'agente abbia agito nei limiti del mandato e che sia stata rispettata la catena di custodia delle sostanze sequestrate. Il rispetto di questi requisiti garantisce la piena utilizzabilità probatoria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.