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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 109 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n.1008, e nell’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 .
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze 3.
Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell’ art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , quale risulta sostituito dall’ art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 , indipendentemente dall’ordine di priorità ivi previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall’ art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 .
Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore.
Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 109 del D.P.R. 309/1990 costituiva la norma più articolata del Titolo IX, Capo II, dedicato alla tutela della salute dei militari in relazione alle tossicodipendenze. La disposizione operava su più categorie di soggetti con regimi differenziati.
Per gli iscritti di leva e gli arruolati di leva con tossicodipendenza riscontrata dagli ospedali militari, era prevista la possibilità di essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, in deroga alle avvertenze e agli articoli 40 e 41 dell'elenco infermità approvato con D.P.R. 1008/1985 e all'art. 69 del D.P.R. 237/1964. Questi soggetti venivano segnalati dalle autorità sanitarie militari alle ASL competenti per facilitare il loro avviamento volontario al SERT. Analogo regime di rivedibilità triennale si applicava agli arruolati già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili in corso di trattamento documentato presso centri autorizzati. Al termine del periodo di rivedibilità, i soggetti riconosciuti idonei potevano essere dispensati a domanda dal servizio di leva indipendentemente dall'ordine di priorità previsto dalla normativa.
Per i militari di leva già incorporati tossicodipendenti, la norma prevedeva la collocazione in licenza di convalescenza fino al congedamento della classe di appartenenza, con il periodo di licenza computato ai fini degli obblighi di leva in deroga all'art. 24, co. 8, L. 958/1986. I militari in ferma prolungata, rafferma o servizio permanente che dichiarassero la disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero venivano posti in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente in aspettativa per il massimo previsto dalla normativa in vigore, con successivi controlli di idoneità al servizio. Per i tossicofili (non tossicodipendenti) erano previste attività di sostegno e educazione sanitaria presso i consultori militari.
Il comma 8 attribuiva ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore le funzioni di polizia giudiziaria per i reati del T.U. commessi da militari in luoghi militari.
L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM), con effetto dal 9 ottobre 2010. La soppressione è avvenuta in un contesto normativo già radicalmente mutato dalla L. 23 agosto 2004, n. 226 che aveva sospeso la leva obbligatoria a far data dal 1° gennaio 2007, rendendo di fatto prive di base applicativa le norme sugli iscritti e arruolati di leva.