Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 T.U. Stupefacenti — Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 111 Cod. Amb. — impianti di acquacoltura e piscicoltura
- Art. 111 D.Lgs. 159/2011 — (Organi dell'Agenzia)
- Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
- Art. 111 D.Lgs. 42/2004 — Attività di valorizzazione
- Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
- Articolo 111 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 111 del D.P.R. 309/1990 dava espressione normativa al principio di continuità assistenziale nel passaggio tra il sistema sanitario militare e quello civile per i soggetti tossicodipendenti. La disposizione operava su due piani distinti. Sul piano dell'assistenza individuale, imponeva che la collaborazione tra strutture sanitarie militari e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze garantisse in ogni caso la continuità del trattamento, evitando discontinuità nell'accesso ai programmi di recupero socio-sanitario quando il soggetto transitava dall'ambiente militare a quello civile (o viceversa). Sul piano informativo e statistico, la norma prevedeva che i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevato in ambito militare fossero trasmessi con cadenza annuale sia al Ministero della sanità — per le finalità di sanità pubblica e pianificazione dei servizi — sia al Ministero dell'interno — per le finalità di pubblica sicurezza e monitoraggio del fenomeno criminoso correlato.
La disposizione si inseriva in un sistema più ampio (artt. 107-112 T.U.) che configurava per le Forze armate un sotto-sistema autonomo ma integrato nella rete nazionale dei servizi per le tossicodipendenze. L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010.