Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 111 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili 1.

I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.

2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell’interno

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi

  • Imponeva che i rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili nel settore delle tossicodipendenze assicurassero in ogni caso la continuità dell'assistenza e favorissero il recupero socio-sanitario.
  • Prevedeva la trasmissione annuale al Ministero della sanità e dell'interno dei dati statistici sull'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevato in ambito militare.
  • Articolo soppresso dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), nell'ambito della sistematizzazione organica della normativa militare.

L'art. 111 del D.P.R. 309/1990 dava espressione normativa al principio di continuità assistenziale nel passaggio tra il sistema sanitario militare e quello civile per i soggetti tossicodipendenti. La disposizione operava su due piani distinti. Sul piano dell'assistenza individuale, imponeva che la collaborazione tra strutture sanitarie militari e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze garantisse in ogni caso la continuità del trattamento, evitando discontinuità nell'accesso ai programmi di recupero socio-sanitario quando il soggetto transitava dall'ambiente militare a quello civile (o viceversa). Sul piano informativo e statistico, la norma prevedeva che i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevato in ambito militare fossero trasmessi con cadenza annuale sia al Ministero della sanità - per le finalità di sanità pubblica e pianificazione dei servizi - sia al Ministero dell'interno - per le finalità di pubblica sicurezza e monitoraggio del fenomeno criminoso correlato.

La disposizione si inseriva in un sistema più ampio (artt. 107-112 T.U.) che configurava per le Forze armate un sotto-sistema autonomo ma integrato nella rete nazionale dei servizi per le tossicodipendenze. L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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