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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'autorità giudiziaria e il prefetto, nel corso di un procedimento, sono obbligati a segnalare al SerD competente le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • La segnalazione è un atto dovuto, non discrezionale: la norma usa il termine «deve», escludendo margini di valutazione sulla singola opportunità.
  • Il SerD ricevente ha l'obbligo di convocare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
  • La norma realizza un raccordo tra procedimento amministrativo/penale e sistema di cura, finalizzato a intercettare precocemente i consumatori.
  • Il comma 1 è abrogato; il testo vigente è il solo comma 2 (e il comma 3 che ne integra il contenuto).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 121 T.U. Stupefacenti — Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. (Comma abrogato)

2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendeze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Torna al sommario

In sintesi

  • L'autorità giudiziaria e il prefetto, nel corso di un procedimento, sono obbligati a segnalare al SerD competente le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • La segnalazione è un atto dovuto, non discrezionale: la norma usa il termine «deve», escludendo margini di valutazione sulla singola opportunità.
  • Il SerD ricevente ha l'obbligo di convocare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
  • La norma realizza un raccordo tra procedimento amministrativo/penale e sistema di cura, finalizzato a intercettare precocemente i consumatori.
  • Il comma 1 è abrogato; il testo vigente è il solo comma 2 (e il comma 3 che ne integra il contenuto).
Indice dei contenuti

Struttura della norma e testo vigente

L'art. 121 del D.P.R. 309/1990 è una disposizione parzialmente sopravvissuta alle modifiche legislative: il comma 1 risulta abrogato, mentre il comma 2 — che costituisce il nucleo normativo vigente — e il comma 3 conservano piena efficacia. La norma, nella sua formulazione attuale, disciplina un meccanismo di raccordo tra i procedimenti dell'autorità giudiziaria e del prefetto da un lato, e il sistema pubblico di cura delle tossicodipendenze dall'altro.

Il comma 2 stabilisce che l'autorità giudiziaria o il prefetto, nel corso del procedimento, quando vengano a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. Il comma 3 impone al SerD, in ipotesi di segnalazione, l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Soggetti obbligati alla segnalazione

La norma individua due distinti soggetti obbligati: l'autorità giudiziaria e il prefetto. L'autorità giudiziaria include sia il pubblico ministero (nella fase delle indagini preliminari) sia il giudice (nelle varie fasi del procedimento penale), nonché — per i procedimenti civili o amministrativi rilevanti — i magistrati competenti. Il prefetto interviene principalmente nell'ambito dei procedimenti amministrativi per uso personale di sostanze stupefacenti ex art. 75 T.U., nei quali la prefettura è il soggetto istituzionale che gestisce l'audizione del segnalato e l'eventuale prescrizione di programmi terapeutici.

La segnalazione è un atto dovuto: il verbo «deve» esclude qualsiasi discrezionalità dell'autorità procedente sulla singola decisione di segnalare o meno. Non è richiesto che la persona sia indagata o imputata per reati di droga: è sufficiente che l'autorità venga a conoscenza, nel corso di un qualsiasi procedimento, del fatto che la persona fa uso di stupefacenti. La segnalazione prescinde quindi dall'accertamento di responsabilità penale o amministrativa e ha una funzione puramente sanitaria.

Coordinamento con il procedimento ex art. 75 T.U.

Il meccanismo dell'art. 121 si inserisce in modo coerente nel sistema dell'art. 75 T.U., che disciplina l'illecito amministrativo per uso personale di stupefacenti. Nell'ambito del procedimento ex art. 75, la prefettura svolge un'audizione del segnalato e può invitarlo a seguire un programma terapeutico presso il SerD o le strutture private accreditate. L'art. 121 aggiunge un ulteriore livello di obbligo: anche indipendentemente dall'esito del procedimento amministrativo, la prefettura deve segnalare la persona al SerD competente, attivando l'obbligo di chiamata da parte del servizio.

Analogamente, nel corso di un procedimento penale per reati connessi all'uso di stupefacenti (es. furto, rapina o altri reati commessi per procurarsi denaro per l'acquisto di droghe), il giudice o il PM che venga a conoscenza della condizione di tossicodipendenza dell'imputato è tenuto alla segnalazione ex art. 121, indipendentemente dall'applicazione di misure alternative alla detenzione ex artt. 89-94 T.U.

L'obbligo del SerD di convocare la persona segnalata

Il comma 3 specifica gli effetti giuridici della segnalazione sul SerD ricevente: il servizio ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. Si tratta di un obbligo di attivazione del servizio, non di un obbligo di risultato: il SerD deve contattare la persona e proporle il programma, ma non può costringerla ad aderirvi, stante la necessità del consenso per i trattamenti sanitari non obbligatori (art. 32 Cost.).

La convocazione ha un duplice obiettivo: da un lato, intercettare precocemente consumatori di sostanze che potrebbero non aver ancora sviluppato una dipendenza conclamata; dall'altro, orientare verso i servizi di cura soggetti già dipendenti che non si sono mai rivolti spontaneamente al SerD. La norma realizza così una funzione di aggancio precoce che integra l'accesso volontario con un percorso attivato istituzionalmente.

Profili di riservatezza e protezione dei dati

La segnalazione comporta la trasmissione di dati personali di categoria particolare (dati sanitari relativi all'uso di sostanze stupefacenti) tra autorità diverse. Questo flusso è legittimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettere b) e h) del GDPR, che consentono il trattamento di dati sanitari per finalità di prevenzione e cura della salute, e dell'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che ammette il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici quando necessario per lo svolgimento di compiti istituzionali. Il SerD che riceve la segnalazione è tenuto a trattare i dati ricevuti nel rispetto delle norme sul segreto professionale sanitario e delle garanzie di riservatezza previste dal T.U. 309/1990 (art. 120 vigente e norme correlate).

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione al SerD da parte del pubblico ministero nel corso di indagini penali

Nel corso di indagini per furto aggravato, il pubblico ministero accerta che Tizio, indagato, è consumatore di cocaina e che i furti sono stati commessi per procurarsi denaro destinato all'acquisto della sostanza. Pur non ricorrendo i presupposti per l'applicazione di misure alternative alla detenzione (il procedimento è ancora in fase di indagini e Tizio non è tossicodipendente conclamato ma consumatore abituale), il PM è tenuto ai sensi dell'art. 121, comma 2, a segnalare Tizio al SerD del suo comune di residenza. Il SerD contatta Tizio per un colloquio di valutazione e gli propone un programma di riduzione del consumo e supporto psicologico.

Caso 2: Segnalazione prefettizia e convocazione al SerD nell'ambito del procedimento ex art. 75

Caia viene fermata dalla polizia con un quantitativo di hashish per uso personale e segnalata alla prefettura ai sensi dell'art. 75 T.U. Nell'ambito del procedimento amministrativo, il prefetto svolge l'audizione di Caia e, ai sensi dell'art. 121, trasmette segnalazione al SerD territoriale. Il SerD convoca Caia entro i termini consueti. Caia, al colloquio, dichiara di essere una consumatrice occasionale e non una tossicodipendente. Il SerD, dopo la valutazione, non rileva indicatori di dipendenza e la informa delle risorse disponibili, senza attivare un programma terapeutico formale. La segnalazione ha comunque attivato un contatto preventivo con i servizi.

Caso 3: Rifiuto della convocazione: conseguenze e limiti dell'obbligo del SerD

Sempronio, segnalato al SerD dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 121, riceve la convocazione del servizio ma non si presenta e non risponde alle comunicazioni successive. Il SerD documenta i tentativi di contatto effettuati (lettere, telefonate, eventuale visita domiciliare) e chiude la posizione dopo un congruo periodo di attesa. L'obbligo del SerD è di chiamare la persona, non di costringerla a presentarsi: in assenza di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), Sempronio non può essere obbligato a sottoporsi a valutazione o terapia. Il SerD può tuttavia segnalare alla prefettura l'inottemperanza, qualora essa sia rilevante ai fini del procedimento amministrativo ex art. 75 ancora pendente.

Domande frequenti

Chi è obbligato a effettuare la segnalazione al SerD ai sensi dell'art. 121?

L'autorità giudiziaria (PM e giudice, nel corso del procedimento penale) e il prefetto (nel corso dei procedimenti amministrativi ex art. 75 T.U.) sono obbligati a segnalare al SerD le persone delle quali vengano a conoscere l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La segnalazione ex art. 121 riguarda solo i tossicodipendenti o anche i consumatori occasionali?

La norma si riferisce a 'persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope', senza distinguere tra uso occasionale e dipendenza conclamata. La segnalazione è quindi dovuta anche per i consumatori non dipendenti, ai fini dell'aggancio precoce con i servizi.

Il SerD può rifiutarsi di convocare la persona segnalata?

No. Il comma 3 impone al SerD l'obbligo di chiamare la persona segnalata. Si tratta di un atto dovuto: il SerD deve attivarsi, documentare i tentativi di contatto e, se la persona non risponde, chiudere la posizione dopo un congruo periodo.

La persona convocata dal SerD è obbligata a presentarsi?

No, salvo che ricorrano i presupposti per un trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o che la presentazione sia condizione di un provvedimento del prefetto o del giudice. In linea generale, l'adesione al programma terapeutico è volontaria.

La segnalazione al SerD viola la riservatezza dei dati personali?

No. La trasmissione di dati sanitari tra autorità giudiziaria/prefettura e SerD è legittima ai sensi dell'art. 9 GDPR e del Codice Privacy, essendo necessaria per la tutela della salute pubblica. Il SerD è tenuto a trattare i dati ricevuti nel rispetto del segreto professionale sanitario e della normativa sulla privacy.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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