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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro dell'interno (o ufficiali di polizia giudiziaria delegati) può richiedere all'autorità giudiziaria copie di atti processuali e informazioni scritte sui procedimenti per reati del T.U. 309/1990, per finalità di prevenzione e raccolta dati.
  • L'autorità giudiziaria può trasmettere le informazioni anche di propria iniziativa e deve rispondere alle richieste entro quarantotto ore.
  • Le informazioni acquisite sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere condivise con organi di polizia esteri solo in base a intese specifiche per la lotta al narcotraffico.
  • Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), può sospendere la trasmissione con decreto motivato per il tempo strettamente necessario.
  • La norma bilancia la necessità operativa del coordinamento investigativo con le garanzie del segreto istruttorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 T.U. Stupefacenti — Notizie di procedimenti penali

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagine per gli stessi delitti.

2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.

4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procastinata per il tempo strettamente necessario. Torna al sommario

In sintesi

  • Il Ministro dell'interno (o ufficiali di polizia giudiziaria delegati) può richiedere all'autorità giudiziaria copie di atti processuali e informazioni scritte sui procedimenti per reati del T.U. 309/1990, per finalità di prevenzione e raccolta dati.
  • L'autorità giudiziaria può trasmettere le informazioni anche di propria iniziativa e deve rispondere alle richieste entro quarantotto ore.
  • Le informazioni acquisite sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere condivise con organi di polizia esteri solo in base a intese specifiche per la lotta al narcotraffico.
  • Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto investigativo (art. 329 c.p.p.), può sospendere la trasmissione con decreto motivato per il tempo strettamente necessario.
  • La norma bilancia la necessità operativa del coordinamento investigativo con le garanzie del segreto istruttorio.
Ratio e ambito di applicazione

L'art. 102 del D.P.R. 309/1990 disciplina un canale informativo privilegiato tra il Ministero dell'interno — vertice amministrativo delle forze di polizia — e l'autorità giudiziaria in relazione ai procedimenti penali per i reati previsti dal T.U. stupefacenti. La ratio della norma è consentire al Ministero di disporre di informazioni aggiornate sui procedimenti in corso, sia per finalità di prevenzione (coordinare le attività di contrasto prima che i reati si consumino o si aggravino) sia per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici utili alla pianificazione delle attività antidroga.

La norma si inserisce nel più ampio sistema di coordinamento investigativo che il T.U. 309/1990 affida principalmente al Servizio centrale antidroga (istituito dalla stessa legge), organo di raccordo e analisi delle informazioni provenienti da tutte le forze di polizia operanti nel settore.

La richiesta ministeriale: presupposti e modalità

Il comma 1 legittima il Ministro dell'interno — o ufficiali di polizia giudiziaria appositamente delegati — a chiedere all'autorità giudiziaria competente: (a) copie di atti processuali; (b) informazioni scritte sul contenuto degli atti. La richiesta deve essere motivata dalla indispensabilità delle informazioni per la prevenzione o il tempestivo accertamento dei delitti del T.U., ovvero per la raccolta e l'elaborazione di dati investigativi. Il requisito dell'indispensabilità funge da filtro che impedisce richieste generiche o esplorative: deve essere indicato lo specifico interesse operativo che giustifica l'accesso agli atti.

Il riferimento agli ufficiali di polizia giudiziaria appositamente delegati implica che la delega deve essere formale e circoscritta: non è sufficiente la qualifica generica di UPG, ma occorre un provvedimento di delega che individui il soggetto e le categorie di informazioni per le quali è abilitato a formulare richieste.

Obblighi e facoltà dell'autorità giudiziaria

Il comma 2 prevede che l'autorità giudiziaria possa trasmettere le informazioni anche di propria iniziativa — senza attendere una richiesta formale — qualora ritenga le informazioni rilevanti per le attività di polizia antidroga. In caso di richiesta ministeriale, l'autorità giudiziaria è tenuta a provvedere entro quarantotto ore. Il termine, molto breve, riflette l'urgenza tipica delle indagini antidroga, nelle quali le organizzazioni criminali hanno capacità di adattamento rapide e le informazioni perdono valore con il passare del tempo.

Segreto d'ufficio e comunicazione agli organi esteri

Il comma 3 introduce un vincolo di riservatezza rafforzato: le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto d'ufficio. Possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri solo in presenza di specifiche intese bilaterali o multilaterali per la lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata. Il segreto d'ufficio ex art. 102 si aggiunge e non si sostituisce agli altri vincoli di riservatezza previsti dalla normativa processuale (art. 329 c.p.p.) e da quella sulla tutela delle informazioni classificate. La violazione del segreto d'ufficio da parte dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni può integrare il reato di cui all'art. 326 c.p.

Sospensione per segreto investigativo

Il comma 4 disciplina il caso in cui l'autorità giudiziaria ritenga di non poter derogare al segreto investigativo di cui all'art. 329 c.p.p., che impone la segretezza degli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari o all'esercizio dell'azione penale. In tale ipotesi il giudice o il PM può sospendere la trasmissione con un decreto motivato, per il tempo strettamente necessario — cioè fino a quando la trasmissione non pregiudichi più le indagini in corso. Il decreto deve essere motivato, garantendo così la sindacabilità del diniego e il bilanciamento tra le esigenze del segreto investigativo e l'interesse del Ministero alle informazioni.

Profili di sistema e raccordo con l'ordinamento processuale

La norma si colloca al crocevia tra l'ordinamento processuale penale e quello dell'ordinamento delle forze di polizia. Il principio generale dell'art. 329 c.p.p. è che gli atti di indagine sono coperti da segreto fino al deposito degli atti; l'art. 102 T.U. introduce una deroga parziale e motivata a favore del Ministero dell'interno, giustificata dall'esigenza di coordinamento investigativo in un settore criminale caratterizzato da strutture organizzative complesse e dimensione transnazionale.

Va tenuto presente che il meccanismo dell'art. 102 opera sul piano delle informazioni amministrative e non interferisce con i poteri del giudice di disporre la desecretazione degli atti nel procedimento penale ai sensi dell'art. 293 c.p.p. (deposito dell'ordinanza cautelare) o dell'art. 415-bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini).

Domande frequenti

Il Ministero dell'interno può accedere a qualsiasi atto dei procedimenti penali antidroga?

No. L'art. 102 consente l'accesso solo alle informazioni indispensabili per la prevenzione o il tempestivo accertamento dei reati del T.U. 309/1990, oppure per la raccolta e l'elaborazione di dati investigativi. Le richieste generiche o esplorative non soddisfano il requisito dell'indispensabilità.

In quanto tempo deve rispondere il PM a una richiesta ministeriale?

Entro quarantotto ore dalla ricezione della richiesta. Il termine breve riflette l'urgenza tipica delle indagini antidroga, nelle quali le informazioni perdono rapidamente valore operativo.

Il PM può rifiutarsi di trasmettere le informazioni?

Sì, se ritiene di non poter derogare al segreto investigativo (art. 329 c.p.p.). In tal caso emette un decreto motivato che sospende la trasmissione per il tempo strettamente necessario: non si tratta di un rifiuto definitivo, ma di una sospensione temporanea giustificata dalla fase delle indagini.

Le informazioni ricevute dal Ministero possono essere condivise con polizie estere?

Sì, ma solo con gli organi di polizia di Paesi con cui siano in vigore specifiche intese bilaterali o multilaterali per la lotta al narcotraffico. Al di fuori di tali intese, le informazioni rimangono coperte da segreto d'ufficio e non possono essere divulgate.

Cosa succede se un funzionario del Ministero rivela le informazioni ricevute?

La violazione del segreto d'ufficio può integrare il reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio), con pena della reclusione fino a due anni (o fino a cinque anni se la rivelazione avviene a proprio vantaggio o di altri con danno).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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