- Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73, 74 T.U. 309/1990) e di riciclaggio sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione antidroga, anche a livello internazionale.
- Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o pluriennali per potenziare il Servizio centrale antidroga e i mezzi tecnici di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.
- I piani sono formulati con coordinamento tra le forze di polizia e approvati con decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Le somme affluscono a un apposito capitolo di bilancio e vengono riassegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'interno, rubrica Sicurezza pubblica.
- La norma attua il principio che i proventi del narcotraffico siano reinvestiti sistematicamente nel contrasto allo stesso fenomeno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 101 T.U. Stupefacenti — Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno – rubrica "Sicurezza pubblica" Torna al sommario
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Commento
Ratio e politica criminale della disposizione
L'art. 101 del D.P.R. 309/1990 disciplina la destinazione delle somme di denaro confiscate a seguito di condanna per i principali reati del T.U. stupefacenti — traffico e produzione (art. 73), associazione finalizzata al traffico (art. 74) — nonché per il delitto di riciclaggio (sostituzione di denaro o valori provenienti dal narcotraffico). La norma traduce in termini operativi un principio di politica criminale: i proventi illeciti del traffico di droga, una volta acquisiti allo Stato attraverso la confisca, devono tornare a finanziare le attività di contrasto allo stesso fenomeno da cui originano. Si tratta di un circolo virtuoso che mira a ridurre la disponibilità finanziaria delle organizzazioni criminali e, contestualmente, a rafforzare le capacità operative delle forze dell'ordine.
Tipologia di somme interessate
Il comma 1 individua due categorie di somme: quelle confiscate a seguito di condanna per reati previsti dal T.U. 309/1990 in senso stretto (traffico, associazione, reati connessi) e quelle confiscate per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti dal traffico illecito o dall'associazione finalizzata al traffico. Quest'ultima fattispecie — oggi riconducibile all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio) e all'art. 648-ter (impiego di denaro) — è particolarmente rilevante perché consente il recupero dei proventi che le organizzazioni criminali hanno tentato di reimmettere nel circuito economico legale attraverso operazioni finanziarie, acquisto di immobili o attività commerciali.
Va precisato che la norma si applica alle somme confiscate a seguito di condanna: presuppone quindi un provvedimento definitivo, non una misura cautelare provvisoria. Ciò distingue l'art. 101 dal meccanismo di custodia giudiziale previsto dall'art. 100, che opera già in fase di sequestro.
Piani di potenziamento del Ministro dell'interno
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'interno ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali finalizzati al potenziamento del Servizio centrale antidroga — organo di coordinamento delle attività investigative in materia di stupefacenti — nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza impiegati nella lotta al narcotraffico. Rientrano in questa categoria l'acquisizione di veicoli speciali, equipaggiamenti tecnici, sistemi di intercettazione, laboratori analitici e strumentazioni per il rilevamento delle sostanze.
La previsione di piani pluriennali risponde all'esigenza di garantire una programmazione stabile degli investimenti, evitando che il finanziamento delle attività antidroga sia soggetto alle oscillazioni delle confische anno per anno.
Coordinamento tra le forze di polizia
Il comma 3 introduce un meccanismo di coordinamento interforze: i piani di potenziamento sono formulati secondo una pianificazione comune tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, e approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica (organo previsto dall'art. 18 della l. 121/1981), al quale partecipa anche il direttore del Servizio centrale antidroga. Il meccanismo di approvazione collegiale mira a evitare duplicazioni di spesa e a indirizzare gli investimenti verso i settori operativi con le maggiori esigenze.
Meccanismo contabile e destinazione finale
Il comma 4 disciplina il percorso contabile delle somme: affluscono a un apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato e vengono assegnate ai pertinenti capitoli del Ministero dell'interno, rubrica Sicurezza pubblica. La tecnica della riassegnazione vincola le somme alla specifica finalità antidroga, impedendo che vengano utilizzate per scopi generici di bilancio. Il sistema si distingue da quello dell'art. 100, comma 5, che prevede invece la ripartizione paritetica tra Ministero dell'interno e Ministero della sanità: nell'art. 101 la destinazione è esclusivamente verso le attività repressive, mentre nell'art. 100 una quota significativa va al recupero dei tossicodipendenti.
Evoluzione normativa e rapporti con il Codice antimafia
L'art. 101 ha anticipato, nel 1990, alcuni istituti che il D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) avrebbe poi sistematizzato su scala più ampia. Il Codice antimafia prevede oggi l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC), che gestisce in modo centralizzato la massa dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Per i procedimenti in cui le confische derivano da reati del T.U. 309/1990 connessi ad associazioni di tipo mafioso, occorre coordinare le disposizioni dell'art. 101 con quelle del Codice antimafia, che tendono a prevalere in quanto disciplina più recente e sistematica.
Domande frequenti
Quali reati danno luogo alla confisca disciplinata dall'art. 101?
La norma si applica alle somme confiscate a seguito di condanna per i delitti previsti dal T.U. 309/1990 (traffico, associazione finalizzata al traffico) e per il delitto di riciclaggio o reimpiego di denaro proveniente dal narcotraffico. Presuppone un provvedimento di condanna definitivo.
A cosa vengono destinate le somme confiscate ai sensi dell'art. 101?
Esclusivamente al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione antidroga: finanziamento del Servizio centrale antidroga, acquisto di mezzi e tecnologie per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, e cooperazione internazionale con le forze di polizia degli altri Paesi.
Qual è la differenza rispetto all'art. 100 del T.U.?
L'art. 100 riguarda principalmente i beni mobili (veicoli, navi, aeromobili) e prevede una quota destinata al recupero dei tossicodipendenti. L'art. 101 riguarda le somme di denaro e le destina interamente alle attività repressive, senza previsione di finalità di cura o sociale.
Chi approva i piani di potenziamento e con quale procedura?
Il Ministro dell'interno approva i piani con decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I piani vengono elaborati con il coordinamento interforze tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, per evitare duplicazioni e ottimizzare gli investimenti.
Le disposizioni dell'art. 101 si applicano anche quando il processo riguarda un'associazione mafiosa?
In caso di concorso tra reati del T.U. 309/1990 e fattispecie mafiose, occorre coordinare l'art. 101 con le norme del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) e con la disciplina dell'ANBSC. La normativa antimafia tende a prevalere per la sua portata sistematica più ampia, ma le due discipline possono coesistere.
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