Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1118 Codice della Navigazione – Abbandono del posto

    Art. 1118 Codice della Navigazione – Abbandono del posto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

  • Art. 1119 Codice della Navigazione – Componente dell’equipaggio che si addormenta

    Art. 1119 Codice della Navigazione – Componente dell’equipaggio che si addormenta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

  • Art. 1120 Codice della Navigazione – Ubbriachezza

    Art. 1120 Codice della Navigazione – Ubbriachezza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti. La pena è aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.

  • Art. 1121 Codice della Navigazione – Condizioni di maggiore punibilità

    Art. 1121 Codice della Navigazione – Condizioni di maggiore punibilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone.

  • Art. 1122 Codice della Navigazione – Aggravante per l’incendio, il naufragio o il disastro aviatorio

    Art. 1122 Codice della Navigazione – Aggravante per l’incendio, il naufragio o il disastro aviatorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.

  • Art. 1123 Codice della Navigazione – Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

    Art. 1123 Codice della Navigazione – Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

  • Art. 1124 Codice della Navigazione – Delitti colposi

    Art. 1124 Codice della Navigazione – Delitti colposi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà.

  • Art. 1125 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1125 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla personale aeronautico in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Del delitti contro la fede pubblica Sezione I Della falsità in atti

  • Art. 1126 Codice della Navigazione – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

    Art. 1126 Codice della Navigazione – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti indicati nell'articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all'atto pubblico.

  • Art. 1127 Codice della Navigazione – Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

    Art. 1127 Codice della Navigazione – Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell'articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all'autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica al comandante dell'aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo .

  • Art. 1128 Codice della Navigazione – Uso di atto falso

    Art. 1128 Codice della Navigazione – Uso di atto falso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale. Sezione II Delle altre falsità

  • Art. 1129 Codice della Navigazione – Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

    Art. 1129 Codice della Navigazione – Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 756, primo comma, lettera c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana.

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