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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Uso di atto falso: chiunque — senza aver partecipato alla falsità — fa uso di uno degli atti falsi previsti dall'art. 1127 (ruolo di equipaggio, giornale nautico, relazioni, giornale di bordo) risponde con la pena dell'art. 1127 ridotta di un terzo.
  • Il presupposto è che il soggetto non abbia concorso nella falsità: l'utilizzo dell'atto falso da parte di chi lo ha falsificato rientra già nell'art. 1127.
  • La norma richiama il secondo comma dell'art. 489 c.p., che prevede la non punibilità di chi ha commesso la falsità e utilizza il documento falso: regola speculare rispetto a quella del primo comma.
  • Il reato è doloso: l'utilizzatore deve essere consapevole della falsità del documento che adopera.
  • La riduzione di un terzo rispetto alla pena base riflette il minor disvalore della condotta di chi sfrutta una falsità altrui rispetto a chi la commette.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1128 Codice della Navigazione — Uso di atto falso

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell'articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. Si applica il secondo comma dell'articolo 489 del codice penale. Sezione II Delle altre falsità

Commento

Struttura e ratio della norma

L'art. 1128 del Codice della navigazione disciplina il cd. «uso di atto falso» in relazione ai documenti di navigazione tipizzati dall'art. 1127. La logica della norma è complementare rispetto a quella dell'articolo precedente: mentre l'art. 1127 punisce il comandante che forma l'atto falso, l'art. 1128 punisce chiunque — purché non abbia partecipato alla falsità — utilizzi quell'atto sapendolo falso. Il meccanismo rispecchia la struttura dell'art. 489 c.p., norma generale sull'uso di atti falsi, adattata alla specificità dei documenti di bordo. La ratio è la tutela della fede pubblica nella circolazione dei documenti nautici e aeronautici: non è sufficiente punire il falsario; occorre anche colpire chi, pur non avendo falsificato, sfrutta deliberatamente la falsità altrui.

L'elemento soggettivo: la consapevolezza della falsità

Il reato di uso di atto falso è doloso: l'utilizzatore deve essere a conoscenza della falsità del documento che adopera. Non è punibile chi usa in buona fede un documento falso ignorandone la non autenticità. La prova della consapevolezza è spesso ricavabile dal contesto: chi riceve un giornale nautico da un comandante che lo ha appena falsificato in sua presenza, o chi acquisisce un ruolo di equipaggio in circostanze che rendono palese la sua irregolarità, difficilmente potrà invocare la buona fede. L'elemento soggettivo è dunque il discrimine tra condotta penalmente rilevante e mero uso inconsapevole, che non integra alcun reato.

Il presupposto: il non concorso nella falsità

La norma si applica a chi fa uso dell'atto falso «senza essere concorso nella falsità». Questa precisazione è fondamentale: chi ha partecipato alla formazione del documento falso — quale coautore, istigatore o complice ex artt. 110 ss. c.p. — risponde già ai sensi dell'art. 1127 come concorrente nella falsità e non beneficia della riduzione di pena prevista dall'art. 1128. La riduzione di un terzo è un privilegio sanzionatorio riservato a chi non ha contribuito causalmente alla formazione del documento falso ma si limita a sfruttarne l'esistenza.

Il richiamo all'art. 489, secondo comma, c.p.

Il secondo comma dell'art. 1128 richiama il secondo comma dell'art. 489 c.p. Tale disposizione prevede che, se colui che ha commesso la falsità fa uso del documento falso, non si applicano le disposizioni sull'uso di atto falso: in altri termini, il falsario non risponde in aggiunta per l'uso, perché questo è assorbito nella condotta di falsificazione. Il richiamo nel contesto dell'art. 1128 conferma che, nel sistema del Codice della navigazione, chi ha falsificato i documenti di bordo ai sensi dell'art. 1127 e poi li utilizza risponde esclusivamente dell'art. 1127, senza una contestazione aggiuntiva per l'uso. Ciò evita una duplicazione sanzionatoria per lo stesso soggetto relativamente alla stessa condotta illecita.

L'ambito oggettivo: gli atti falsi dell'art. 1127

Gli atti il cui uso falso è punito dall'art. 1128 sono esattamente quelli tipizzati dall'art. 1127: il ruolo di equipaggio, il giornale nautico, le prescritte relazioni all'autorità (per la navigazione marittima) e il giornale di bordo (per la navigazione aerea). Si tratta di documenti di formazione obbligatoria per il comandante, soggetti a controlli delle autorità marittime e aeronautiche. L'uso non autorizzato di questi documenti in versione falsificata può avvenire in molteplici contesti: presentazione alle autorità portuali durante le ispezioni, utilizzo nelle trattative assicurative post-sinistro, produzione in giudizio come prove documentali, esibizione agli armatori o ai noleggiatori del mezzo.

Coordinamento con il diritto penale comune e le sanzioni

L'art. 1128 si rapporta con gli artt. 489-491 c.p. che disciplinano l'uso di atti falsi nel diritto penale comune. La norma del Codice della navigazione costituisce norma speciale rispetto a quella generale, applicandosi specificamente ai documenti di bordo indicati dall'art. 1127. La riduzione di un terzo rispetto alla pena dell'art. 1127 (reclusione da sei mesi a cinque anni) porta la pena applicabile a una reclusione da quattro mesi a tre anni e quattro mesi. Questa riduzione è compatibile con le circostanze attenuanti del codice penale comune, che possono ulteriormente incidere sulla pena finale in sede di giudizio.

Casi pratici

Caso 1: L'armatore che esibisce alle autorità un ruolo di equipaggio falsificato dal comandante

Tizio, armatore di un traghetto, riceve dal proprio comandante un ruolo di equipaggio falsificato con personale in soprannumero che in realtà non è mai stato imbarcato, e lo esibisce scientemente alla capitaneria di porto durante l'ispezione annuale. Non avendo partecipato alla falsificazione, Tizio risponde ai sensi dell'art. 1128 con la pena dell'art. 1127 ridotta di un terzo.

Caso 2: Il noleggiatore che produce in giudizio un giornale nautico falso

Caio, noleggiatore di una nave, è a conoscenza che il giornale nautico prodotto a sua difesa in un giudizio civile per inadempimento contrattuale è stato falsificato dal comandante in merito alle condizioni meteo durante il viaggio controverso. Caio lo produce comunque consapevolmente: risponde dell'uso di atto falso ex art. 1128, con pena ridotta di un terzo rispetto a quella del falsario.

Caso 3: Il tecnico assicurativo che usa relazioni false per liquidare un sinistro

Sempronio, liquidatore di una compagnia assicurativa, utilizza in sede di liquidazione del sinistro una relazione all'autorità falsificata dal comandante di una nave naufragata, sapendo che l'incidente è stato descritto in modo mendace per attribuire la causa a una tempesta anziché alla negligenza dell'equipaggio. Risponde ai sensi dell'art. 1128 per l'uso consapevole dell'atto falso.

Domande frequenti

Chi può commettere il reato di uso di atto falso ex art. 1128?

Chiunque — non solo il comandante — purché non abbia partecipato alla falsità commessa ai sensi dell'art. 1127 e sia consapevole della falsità del documento che utilizza.

Il comandante che usa il documento da lui stesso falsificato risponde anche dell'art. 1128?

No: il secondo comma dell'art. 1128 richiama l'art. 489, secondo comma, c.p., che esclude la contestazione dell'uso per chi ha commesso la falsità. Il comandante risponde solo dell'art. 1127.

Quale pena si applica per l'uso di atto falso ex art. 1128?

La pena prevista dall'art. 1127 (reclusione da sei mesi a cinque anni) ridotta di un terzo, risultando in una reclusione da quattro mesi a tre anni e quattro mesi circa.

È punibile chi usa un documento di bordo falso in buona fede?

No: il reato richiede la consapevolezza della falsità del documento. Chi lo utilizza ignorando in buona fede la non autenticità non risponde del reato di cui all'art. 1128.

L'art. 1128 si applica anche alla lettera di trasporto aereo falsa?

No: l'art. 1128 si riferisce esclusivamente agli atti previsti dall'art. 1127 (ruolo di equipaggio, giornale nautico, relazioni all'autorità, giornale di bordo). Per la lettera di trasporto aereo si applica la disciplina dell'art. 1126 in combinato con l'art. 491 c.p.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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