In sintesi
- L'art. 1118 punisce il componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile che abbandona il proprio posto durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione.
- La pena è la reclusione da tre mesi a un anno, significativamente più elevata rispetto alle mere sanzioni disciplinari tipiche del rapporto di lavoro a bordo.
- Il reato è strettamente collegato ai servizi di sicurezza: non ogni abbandono del posto, ma solo quello durante un servizio specificamente rivolto alla tutela della navigazione integra la fattispecie.
- La norma si applica a tutti i componenti dell'equipaggio, indipendentemente dal grado o dalla funzione specifica ricoperta a bordo.
- La tutela penale è finalizzata a garantire la continuità e l'affidabilità dei servizi di guardia e di sicurezza, presupposto indispensabile per la navigazione sicura.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1118 Codice della Navigazione — Abbandono del posto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e oggetto della tutela
L'art. 1118 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) tutela la continuità e l'affidabilità dei servizi di sicurezza a bordo dei mezzi di navigazione. La norma muove dalla considerazione che l'abbandono del posto da parte di un componente dell'equipaggio durante un servizio attinente alla sicurezza può esporre la nave, il galleggiante o l'aeromobile — e le persone a bordo — a rischi gravi e immediati. A differenza di quanto accade nel lavoro a terra, dove l'abbandono del posto è di regola solo un illecito disciplinare e contrattuale, nell'ambiente della navigazione esso può avere conseguenze dirette e potenzialmente catastrofiche sulla sicurezza. Il legislatore del 1942 ha pertanto ritenuto di attribuire a tale condotta una rilevanza penale, giustificata dalla speciale pericolosità dell'ambiente e dalla necessità di garantire la copertura ininterrotta dei servizi di guardia.
Soggetto attivo: il componente dell'equipaggio
La norma si rivolge al «componente dell'equipaggio», categoria ampia che comprende tutti i soggetti facenti parte del ruolo di bordo, indipendentemente dal grado, dalla qualifica e dalla mansione specifica. Sono quindi potenzialmente soggetti attivi del reato il timoniere, il marinaio di guardia, il fuochista, il radiotelegrafista, il personale di sicurezza aeronautica, il copilota, il meccanico di volo e ogni altro addetto a un servizio di bordo. La norma non si limita ai soli ufficiali o ai soggetti di comando, come invece accade per altre fattispecie del codice: l'obbligo di non abbandonare il posto durante i servizi di sicurezza è universale nell'ambito dell'equipaggio.
Il servizio 'attinente alla sicurezza della navigazione'
L'elemento qualificante della condotta è che l'abbandono avvenga durante un servizio «attinente alla sicurezza della navigazione». Non qualunque mansione di bordo rientra in tale nozione: occorre che il servizio svolto sia specificamente e direttamente correlato alla sicurezza del mezzo e delle persone a bordo. Rientrano certamente in questa categoria il servizio di guardia in plancia, il servizio di guardia in sala macchine, il servizio al timone, il servizio di ronda contro gli incendi, il servizio di guardia nelle zone di pericolo durante le operazioni di carico di merci pericolose, e i servizi di sicurezza dell'aeromobile durante le fasi critiche del volo. Non vi rientrano invece le mansioni di carattere puramente logistico o di servizio alla clientela che non incidono direttamente sulla sicurezza nautica.
La condotta: abbandono del posto
L'abbandono del posto può consistere nell'allontanamento fisico dalla posizione assegnata — il timoniere che lascia il timone, il marinaio di guardia che abbandona il suo punto di osservazione — oppure nel venire meno alla funzione tipica del servizio pur rimanendo fisicamente vicino alla postazione. La norma non richiede che dall'abbandono derivi un danno effettivo o un pericolo concreto verificato: il reato è di pura condotta e si consuma nel momento in cui il componente dell'equipaggio si allontana o cessa di svolgere il servizio di sicurezza. La motivazione dell'abbandono è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, salvo che ricorra una causa di giustificazione (stato di necessità, ordine del superiore legittimo, caso fortuito).
Coordinamento con la disciplina di bordo e con altre norme
L'art. 1118 si affianca alle disposizioni disciplinari del Codice della navigazione che regolano i doveri dell'equipaggio (artt. 316 e seguenti per la navigazione marittima) e alle norme regolamentari che definiscono i turni di guardia e le mansioni di sicurezza. Sul piano del concorso di norme, se l'abbandono del posto determina un naufragio o un altro incidente, il componente dell'equipaggio potrebbe rispondere del reato dell'art. 1118 in concorso con reati più gravi quali naufragio colposo, omicidio colposo o lesioni colpose, a seconda delle circostanze. L'art. 1118 non richiede il dolo specifico né l'intenzione di causare danni: è sufficiente la coscienza e volontà dell'atto di abbandono, essendo un reato doloso generico.
Casi pratici
Caso 1: Timoniere che abbandona la ruota del timone
Tizio, timoniere di guardia su una nave da carico in navigazione in acque strette, abbandona la ruota del timone per scendere sottocoperta a prendere un caffè, lasciando la plancia senza operatore al timone per oltre dieci minuti. Il comandante, resosi conto della situazione, lo denuncia ai sensi dell'art. 1118. Il tribunale ritiene integrata la condotta tipica, trattandosi di abbandono del posto durante un servizio direttamente attinente alla sicurezza della navigazione.
Caso 2: Marino di guardia antincendio che abbandona il posto
Caio, assegnato al servizio di guardia antincendio durante le operazioni di carico di prodotti petroliferi su una petroliera, abbandona la sua postazione per discutere con un collega in un'area distante. Nel frattempo si sviluppa un principio di incendio che viene scoperto con ritardo. Il pubblico ministero contesta il reato di abbandono del posto ex art. 1118 in concorso con le eventuali responsabilità per il ritardo nella segnalazione dell'incendio.
Caso 3: Abbandono giustificato da ordine del superiore
Sempronio, marinaio di guardia in coperta, viene espressamente autorizzato dal primo ufficiale a lasciare temporaneamente il suo posto per portare aiuto a un collega rimasto ferito. Durante la sua assenza, la guardia viene coperta da un altro marinaio abilitato. Il giudice esclude il reato: l'abbandono del posto era stato autorizzato da un ordine legittimo del superiore gerarchico e la continuità del servizio di sicurezza era stata garantita.
Domande frequenti
Ogni abbandono del posto a bordo integra il reato dell'art. 1118?
No. Il reato richiede che l'abbandono avvenga durante un servizio 'attinente alla sicurezza della navigazione'. Le mansioni puramente logistiche o di servizio alla clientela che non incidono direttamente sulla sicurezza nautica non rientrano nell'ambito della norma.
La norma si applica solo agli ufficiali o a tutto l'equipaggio?
Si applica a tutti i componenti dell'equipaggio, indipendentemente dal grado o dalla qualifica. Sono soggetti attivi il timoniere, il marinaio di guardia, il fuochista, il copilota e ogni altro addetto a un servizio di sicurezza di bordo.
Occorre che dall'abbandono derivi un danno per consumare il reato?
No. Il reato è di pura condotta e si consuma nel momento in cui il componente abbandona il posto durante il servizio di sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di un danno o di un pericolo concreto.
Cosa accade se l'abbandono è autorizzato dal superiore?
Se il superiore gerarchico autorizza legittimamente l'allontanamento temporaneo e garantisce la continuità del servizio, la condotta non integra il reato, venendo meno l'elemento dell'abbandono ingiustificato. L'ordine del superiore costituisce una causa di esclusione della tipicità o di giustificazione.
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