- Fattispecie colposa: la norma punisce chi per colpa causa danno a una nave, galleggiante o aeromobile in navigazione, qualora dal fatto derivi pericolo di incendio, naufragio, sommersione, urto o caduta.
- Pena: reclusione da sei mesi a tre anni e multa fino a lire cinquemila (importo nominale ormai desueto, ma la struttura sanzionatoria rimane in vigore).
- Seconda condotta: è punita anche la condotta colposa di chi slega o taglia gomene o ormeggi, o compie altra azione od omissione, causando danno a una nave ancorata o aeromobile fermo con lo stesso pericolo.
- La norma è sussidiaria: non si applica se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione.
- Il pericolo concreto per il mezzo è elemento costitutivo, non mera circostanza: senza pericolo il reato non sussiste.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1123 Codice della Navigazione — Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.
In sintesi
Indice dei contenuti
Struttura della fattispecie e bene giuridico tutelato
L'art. 1123 del Codice della navigazione descrive un reato colposo di danno con pericolo: la condotta consiste nel cagionare un danno materiale a un mezzo di navigazione, con l'ulteriore elemento che da tale danno derivi il pericolo di un evento disastroso. Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato l'incolumità del mezzo e delle persone a bordo, dall'altro la sicurezza della navigazione come interesse collettivo. A differenza dell'art. 428 c.p. che richiede il dolo, questa norma è strutturalmente colposa: la condotta non è voluta come causativa del pericolo, ma vi conduce per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari.
Il primo comma: il danno alla nave o all'aeromobile in navigazione
La prima ipotesi sanzionata riguarda chiunque, per colpa, cagioni danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione. Il requisito dello stato di navigazione è rilevante: esclude i casi in cui il mezzo sia fermo in porto o all'ormeggio, che sono invece contemplati dal secondo comma. Tra i pericoli tipizzati dalla norma rientrano: incendio, naufragio (per le unità navali), sommersione, urto (per entrambe le tipologie), nonché incendio, caduta, perdita o urto (per gli aeromobili). L'elenco è tassativo: il pericolo deve rientrare in una di queste categorie per integrare il reato. La norma non richiede che il pericolo si realizzi in danno effettivo, ma soltanto che esso sussista in modo concreto e non meramente astratto.
Il secondo comma: le condotte su mezzo ancorato o fermo
Il secondo comma estende la punibilità a condotte diverse ma parimenti pericolose. Viene sanzionata la condotta di chi, slegando o tagliando gomene o ormeggi, ovvero con «altra azione od omissione colposa», cagioni danno a una nave o galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, con il medesimo pericolo indicato nel primo comma. La specificità della condotta (taglio di gomene e ormeggi) è sintomatica del contesto portuale e nautico in cui più frequentemente si verificano questi incidenti colposi. La clausola di chiusura «altra azione od omissione colposa» conferisce alla norma un'ampia potenzialità applicativa, ricomprendendo condotte come lo spostamento errato di bitte, il mancato controllo di parabordi o l'avvicinamento maldestro di altri natanti.
Il pericolo come elemento costitutivo
Un aspetto qualificante della fattispecie è che il pericolo non è una circostanza aggravante bensì un elemento costitutivo del reato. Questo significa che il fatto di reato non sussiste se il danno arrecato al mezzo non crea il rischio concreto di uno degli eventi elencati. Il danno puramente patrimoniale al mezzo, senza pericolo per la navigazione, non integra la fattispecie dell'art. 1123 ma potrebbe rilevare come danneggiamento colposo ai sensi del diritto comune, laddove tale condotta sia punita. La concretezza del pericolo deve essere valutata al momento della condotta, secondo il giudizio del c.d. «osservatore competente posto ex ante».
La clausola di sussidiarietà
Il terzo comma stabilisce che le disposizioni dell'art. 1123 «non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge». Si tratta di una clausola di sussidiarietà espressa, che risolve i concorsi apparenti di norme. Se la condotta colposa integra una fattispecie più grave — ad esempio il reato colposo di cui all'art. 449 c.p. nella sua forma più grave, o una fattispecie del codice penale che preveda pene superiori — si applica la norma più grave e l'art. 1123 cede. La funzione della clausola è dunque di evitare che la norma speciale del Codice della navigazione sia applicata in aggiunta a norme generali più severe, garantendo la coerenza del sistema sanzionatorio.
Coordinamento con il codice penale e altri istituti
L'art. 1123 si coordina anzitutto con l'art. 449 c.p. (delitti colposi di comune pericolo mediante violenza), che punisce le forme colpose dei disastri previsti nel codice penale. In caso di concorso, la clausola di sussidiarietà dell'ultimo comma orienta verso l'applicazione della norma più grave. Rileva altresì il rapporto con l'art. 1124 del Codice della navigazione, che prevede la riduzione della pena della metà per le forme colpose dei reati di cui agli artt. 1112-1115, configurando anch'esso una fattispecie colposa nell'ambito del medesimo sistema normativo.
Casi pratici
Caso 1: Il rimorchiatore che per imprudenza urta una nave in navigazione
Tizio, pilota di un rimorchiatore portuale, per distrazione durante le manovre avvicina eccessivamente il proprio mezzo a una nave in uscita dal porto, collidendo con il suo scafo e causando una falla che mette la nave a rischio di sommersione. Tizio risponde del reato di cui al primo comma dell'art. 1123 per aver causato colposamente un danno al mezzo con pericolo concreto di naufragio.
Caso 2: Il taglio colposo delle gomene di un peschereccio ormeggiato
Caio, marinaio addetto alle operazioni di banchina, taglia per errore le cime di ormeggio di un peschereccio ancorato invece di quelle del natante designato; il peschereccio, privo di equipaggio a bordo, deriva verso gli scogli e subisce danni con concreto rischio di naufragio. Risponde ai sensi del secondo comma dell'art. 1123 per aver colposamente slegato gli ormeggi causando il pericolo previsto dalla norma.
Caso 3: Il meccanico che provoca un incendio per negligenza durante la manutenzione in volo
Sempronio, tecnico di bordo su un aeromobile in volo, trascura di chiudere correttamente un raccordo del circuito carburante durante un intervento di manutenzione straordinaria, provocando una perdita di carburante che sfiora i motori e genera un principio di incendio con rischio concreto per l'aeromobile. Risponde del reato di cui al primo comma dell'art. 1123, salvo che la condotta integri una fattispecie più grave.
Domande frequenti
L'art. 1123 si applica anche se il danno non causa un disastro effettivo?
Sì: è sufficiente che dal danno derivi un pericolo concreto di naufragio, incendio, urto o caduta. Il realizzarsi del disastro non è richiesto; il pericolo concreto è l'elemento costitutivo del reato.
Cosa si intende per colpa in questo contesto?
La colpa include negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme cautelari specifiche della navigazione. Il soggetto non vuole il danno né il pericolo, ma li cagiona per mancanza della necessaria diligenza professionale.
Il taglio delle gomene di una nave ormeggiata integra sempre il reato?
Solo se dal taglio deriva il pericolo di uno degli eventi elencati (naufragio, incendio ecc.). Un taglio colposo che non crea tale pericolo concreto non integra il reato di cui all'art. 1123.
La clausola di sussidiarietà del terzo comma come funziona in pratica?
Se la medesima condotta integra un reato più grave previsto da altra norma (ad es. art. 449 c.p. con pena superiore), si applica la norma più grave e l'art. 1123 non si applica autonomamente.
Quali pene accessorie derivano dalla condanna per l'art. 1123?
L'art. 1125 include l'art. 1123 tra i reati che comportano l'interdizione temporanea dai titoli professionali o dalla professione, come conseguenza automatica della condanna.