Autore: Andrea Marton

  • Art. 157 D.Lgs. 42/2004 – Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

    Art. 157 D.Lgs. 42/2004 – Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922,n. 778 ; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , aggiunto dall' articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 ; d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 . f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .

    2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

  • Art. 29 D.Lgs. 159/2011 – Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

    Art. 29 D.Lgs. 159/2011 – Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: orario di lavoro, turni e straordinari

    Nelle cave di marmo e negli stabilimenti di lavorazione lapidea i ritmi produttivi dipendono dalle stagioni, dalle commesse internazionali e dalla continuità degli impianti. Il CCNL Lapidei Industria disciplina l’orario, i turni e le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali su 5 giorni, con sabato libero. Le ore di ROL accumulano 64 ore annue (76 per i turni a ciclo continuo). Lo straordinario è maggiorato del 30%; il 6° giorno del 40%; il lavoro notturno del 18-50%. Il periodo di riferimento per la media è 4 mesi (6 mesi per autisti di trasporti esterni).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Orario settimanale
    40 ore
    Riferimento CCNL
    Art. 12 – Orario di lavoro
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento di legge
    D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e speciale – CCNL Lapidei Industria
    Tipologia Maggiorazione Nota
    Straordinario ordinario (oltre 8 ore/giorno) +30% Sul minimo tabellare orario
    Lavoro sul 6° giorno (sabato) +40% Giornata ordinariamente libera
    Lavoro festivo infrasettimanale +50% Festività nazionali e contrattuali
    Lavoro notturno ordinario +18% Ore notturne nell’orario regolare di turno
    Lavoro notturno straordinario +50% Oltre l’orario di turno notturno

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria del minimo tabellare, ottenuta dividendo il totale mensile per 174. Per il lavoro a turni che prevede rotazione notturna sono previste apposite indennità definite a livello aziendale o in sede di contrattazione di secondo livello.

    Orario settimanale e distribuzione

    Il CCNL Lapidei Industria (art. 12) stabilisce che la durata massima dell’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, normalmente distribuite su cinque giornate lavorative (lunedì-venerdì) con il sabato quale giorno di riposo ordinario. La distribuzione dell’orario giornaliero può variare per accordo aziendale in ragione delle esigenze produttive.

    Per ogni turno lavorativo di 8 ore continuative è prevista una pausa di 10 minuti retribuita, computata come orario di lavoro a tutti gli effetti.

    Flessibilità e periodo di riferimento

    Il contratto consente la flessibilità dell’orario con un periodo di riferimento (media) di 4 mesi (6 mesi per i conducenti di automezzi adibiti al trasporto esterno). Entro tale periodo l’orario medio non può superare le 40 ore settimanali. Nelle settimane di punta produttiva si può lavorare più di 40 ore, compensando nelle settimane di calo. Le ore eccedenti la media di periodo sono straordinario a tutti gli effetti.

    ROL e riduzione dell’orario di lavoro

    Il pacchetto di Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL) è stato costruito attraverso successive stratificazioni contrattuali:

    • 28 ore annue (entro il 31 dicembre 1984);
    • +12 ore annue (dal 1° gennaio 1985);
    • +16 ore annue (dal 1° gennaio 1989);
    • +4 ore annue (dal 1° gennaio 1992);
    • +4 ore annue (dal 1° gennaio 1993).

    Il totale per i lavoratori su orario standard è pertanto di 64 ore annue di ROL. Per i lavoratori su tre turni avvicendati si aggiungono ulteriori 12 ore (4+4+4 dal 2001, 2002 e 2003), per un totale di 76 ore annue.

    Le ore di ROL non fruite nell’anno confluiscono nella banca ore individuale e vanno godute entro l’anno successivo (preavviso di 48 ore). Le ore residue al 31 dicembre vengono liquidate in busta paga.

    Specificità del lavoro in cava e sicurezza

    Le attività estrattive in cava a cielo aperto sono soggette a specifiche norme di sicurezza (D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996), che influenzano l’organizzazione dell’orario. In particolare:

    • Le operazioni con esplosivi devono rispettare finestre temporali autorizzate e richiedono personale abilitato (artificieri); i tempi di preparazione e sicurezza post-brillamento rientrano nell’orario di lavoro.
    • Il lavoro a umido (taglio con acqua) in condizioni climatiche avverse può richiedere turnazioni diverse da quelle ordinarie.
    • Gli addetti a operazioni in quota o in sottosuolo devono rispettare i limiti di orario e i riposi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio su tre turni, calcolo del compenso mensile
    Tizio lavora su tre turni avvicendati in uno stabilimento di segagione di Verona. L’orario è di 40 ore settimanali, ma il ciclo include turni notturni a rotazione. Per le ore notturne ordinarie (incluse nel turno standard) percepisce una maggiorazione del 18% sulla quota oraria. Il mese di ottobre include 6 turni notturni da 8 ore: la maggiorazione lorda è 6 × 8 × (2.111 / 174) × 18% = circa 131 € aggiuntivi.
    Caia – Impiegata, sabato lavorativo su richiesta
    Caia lavora come responsabile commerciale (livello B) in un’azienda di marmo di Carrara. A causa di una fiera internazionale, viene chiamata a lavorare il sabato per 8 ore. Trattandosi del 6° giorno lavorativo (giorno ordinariamente libero), le 8 ore sono retribuite con una maggiorazione del 40%: 8 × (2.277 / 174) × 1,40 = circa 148 € aggiuntivi.
    Sempronio – Ore di ROL accumulate e non godute
    Sempronio ha accumulato tutte le 64 ore di ROL dell’anno senza riuscire a fruirne per le esigenze produttive. Al 31 dicembre non ha goduto nemmeno un’ora. L’azienda è tenuta a liquidarle tutte in busta paga: 64 × (2.019 / 174) = circa 742 € lordi. Sempronio ha anche diritto a fruire del ROL dell’anno successivo con preavviso di 48 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Lapidei Industria?
    L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuite normalmente su 5 giorni (lunedì-venerdì), con il sabato quale giorno di riposo ordinario.
    Come è retribuito lo straordinario nel CCNL Lapidei?
    Lo straordinario ordinario è maggiorato del 30%. Le ore sul 6° giorno del 40%. Il lavoro festivo del 50%. Il lavoro notturno ordinario del 18%, il notturno straordinario del 50%.
    Cosa sono le ore di ROL nel CCNL Lapidei?
    Le ore di ROL sono 64 annue (76 per i turnisti a ciclo continuo) e derivano dalla progressiva riduzione d’orario tra il 1984 e il 2003. Non fruite entro l’anno, vengono liquidate in busta paga il 31 dicembre.
    Quali sono i diritti per chi lavora su tre turni a ciclo continuo?
    I lavoratori su tre turni a ciclo continuo su 7 giorni beneficiano di 12 ore aggiuntive di ROL rispetto alle 64 ordinarie, per un totale di 76 ore annue.
    La pausa durante il turno è retribuita?
    Sì. Il CCNL prevede una pausa di 10 minuti retribuita per ogni giornata continuativa di 8 ore. È computata come orario di lavoro ai fini retributivi e contributivi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 10-14 luglio 2025, art. 12. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 102 DPR 230/2000 – Licenze

    Art. 102 DPR 230/2000 – Licenze

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

    2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.

    3. Il soggetto

  • Art. 8 D.Lgs. 28/2010 – Procedimento

    Art. 8 D.Lgs. 28/2010 – Procedimento

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

    2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

    3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

    4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

    4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

    5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

    6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

    7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell' articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile . (9) (10)

  • CCNL Ceramica 2026: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica articola i lavoratori in categorie professionali distinte per operai e impiegati. Gli operai sono inquadrati in livelli che vanno dall’operaio comune (livello base) all’operaio specializzato e alla figura di conduzione-impianti. Gli impiegati seguono una scala da esecutivo a direttivo. Il passaggio di livello avviene su maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Categorie e livelli CCNL Ceramica – Profili tipo indicativi
    Categoria/Livello Area Profilo tipo
    Livello 1 (base) Operai Operaio comune, addetto movimentazione materiali
    Livello 2 Operai Operaio qualificato, addetto linea smaltatura
    Livello 3 Operai Operaio specializzato, conduttore forno tunnel
    Livello 4 Operai/Tecnici Operaio altamente specializzato, capo-squadra reparto
    Impiegato esecutivo Impiegati Addetto data-entry, segreteria d’ordine
    Impiegato d’ordine Impiegati Contabile junior, assistente commerciale
    Impiegato qualificato Impiegati Tecnico di laboratorio, programmatore CAD-CAM
    Impiegato direttivo Impiegati Responsabile produzione, responsabile qualita

    La struttura di inquadramento nel settore ceramico

    Il CCNL Ceramica, Piastrelle, Materiali Refrattari e Abrasivi copre le aziende industriali del comparto ceramico, con forte concentrazione nel distretto di Sassuolo-Scandiano (provincia di Modena e Reggio Emilia), uno dei poli ceramici piu importanti al mondo per produzione di piastrelle e sanitari.

    Il sistema di inquadramento distingue nettamente tra la componente operaia – legata ai cicli produttivi, alla conduzione degli impianti e al controllo qualita in linea – e la componente impiegatizia, che include figure tecniche di laboratorio, commerciali e amministrative.

    La contrattazione aziendale integrativa, diffusissima nel distretto, puo elevare i minimi tabellari e definire profili mansionali piu dettagliati rispetto al livello nazionale.

    Operai: dalla movimentazione alla conduzione forni

    Per gli operai il livello piu basso riguarda la movimentazione e le mansioni ausiliarie (scarico materie prime, pallettizzazione). Il livello qualificato comprende gli addetti a linee automatizzate di smaltatura, decorazione digitale e confezionamento.

    Il livello specializzato include i conduttori di forni a tunnel e i tecnici di cabina, figure strategiche per il ciclo continuo. La loro formazione richiede anni di esperienza specifica e la loro reperibilita e limitata.

    Al vertice si trovano i capi-squadra di reparto o i tecnici altamente specializzati che coordinano personale e impianti, con responsabilita di processo su turni.

    Impiegati e quadri tecnici

    La categoria impiegatizia nel settore ceramico e caratterizzata da una forte presenza di tecnici di laboratorio (analisi chimiche degli impasti, controllo parametri di cottura, test di resistenza meccanica e assorbimento) e di programmatori CAD-CAM per la decorazione digitale delle superfici.

    I livelli direttivi comprendono responsabili di produzione, responsabili qualita e responsabili di reparto forni, figure che rispondono alla direzione di stabilimento e che spesso sono inclusi nei percorsi aziendali di formazione continua.

    I Quadri – ove previsti dalla contrattazione aziendale – corrispondono a funzioni di rilevante importanza a carattere continuativo e godono di tutele specifiche (assicurazione professionale, accesso a fondi previdenza complementare aggiuntivi).

    Passaggi di categoria e art. 2103 c.c.

    Il passaggio di livello avviene per maturazione stabile di mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 c.c. come novellato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). La norma consente il demansionamento solo nei casi tassativamente previsti (ristrutturazione documentata, accordo individuale).

    Il CCNL puo prevedere periodi minimi di permanenza nel livello superiore prima del riconoscimento definitivo. In assenza di accordi aziendali, il lavoratore che svolge per almeno tre mesi consecutivi mansioni di livello superiore acquisisce il diritto al relativo inquadramento.

    Casi pratici

    Tizio – Conduttore forno richiede upgrade a livello specializzato
    Tizio e operaio qualificato (livello 2) e da sei mesi conduce autonomamente il forno tunnel del reparto cottura, sostituendo il titolare di livello 3 in malattia. Maturando stabilmente mansioni di livello superiore, chiede il riconoscimento formale al livello 3 (operaio specializzato). L’azienda, previa verifica della continuita, procede all’upgrade con il relativo aumento tabellare.
    Caia – Tecnica di laboratorio con progressione a impiegata qualificata
    Caia e impiegata d’ordine addetta all’assistenza al laboratorio chimico. Dopo due anni esegue autonomamente analisi sugli impasti ceramici e redige rapporti tecnici. Su accordo con la direzione, viene reinquadrata come impiegata qualificata. L’aumento di livello comporta un incremento del minimo tabellare di circa 130-150 euro mensili lordi.
    Sempronio – Capo-squadra senza riconoscimento formale
    Sempronio (livello 3) coordina di fatto la squadra del turno di notte da diciotto mesi, assegnando compiti e gestendo le anomalie di impianto. Non ha pero il riconoscimento formale di capo-squadra di livello 4. Acquisisce il diritto all’inquadramento superiore ai sensi dell’art. 2103 c.c. e, dopo segnalazione all’ufficio del personale, ottiene il passaggio con effetto retroattivo.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Ceramica?
    Il contratto articola gli operai in livelli da base a specializzato (4 livelli principali) e gli impiegati da esecutivo a direttivo. La contrattazione aziendale puo prevedere ulteriori gradi intermedi.
    Chi applica il CCNL Ceramica?
    Le aziende industriali del settore ceramico, delle piastrelle, dei sanitari, della stoviglieria, dei materiali refrattari e degli abrasivi, associate a Confindustria Ceramica.
    Quando si ha diritto al passaggio di livello?
    Dopo tre mesi consecutivi di svolgimento stabile di mansioni del livello superiore, salvo diversa previsione della contrattazione aziendale o del CCNL.
    Cosa distingue un operaio specializzato da un qualificato?
    L’operaio specializzato padroneggia competenze tecnico-pratiche complesse (es. conduzione forni, regolazione parametri di cottura) che richiedono formazione specifica e autonomia decisionale in caso di anomalia di impianto.
    I Quadri sono previsti nel CCNL Ceramica?
    Si, per le figure con funzioni di rilevante importanza a carattere continuativo. Le tutele specifiche (assicurazione professionale, previdenza integrativa) sono definite in sede aziendale o nel contratto integrativo di distretto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 98 D.Lgs. 150/2022 – Abrogazioni

    Art. 98 D.Lgs. 150/2022 – Abrogazioni

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter, 407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma 3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3 , 552 , comma 1-bis , 555 , commi 2 e 3, 582 , comma 2 , 583 , 599-bis , comma 2 , 602 , comma 1-bis, del codice di procedura penale ; b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134,146-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ; c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; d) gli articoli 236 , 237 , 238 e 238-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . Note all’art. 98: – Si riporta il testo dell’ articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto: “Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico ministero). –

    1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso, previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo

    375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415-bis, comma

    3. 2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

    2-bis. (abrogato)”.

  • Art. 994 Codice della Navigazione – Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

    Art. 994 Codice della Navigazione – Custodia e devoluzione delle cose ritrovate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'autorità aeronautica che riceve in consegna le cose ritrovate, provvede alla custodia di queste. Quando il proprietario non curi di ritirare le cose ritrovate entro il termine prefissogli dall'autorità, o non si presenti entro sei mesi dall'avviso pubblicato, nel caso in cui il proprietario sia ignoto, dall'autorità medesima a norma del regolamento, i relitti sono devoluti allo Stato, salvo il diritto del ritrovatore all'indennità e al compenso stabiliti dall'articolo precedente.

  • Art. 310 DPR 495/1992 – Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

    Art. 310 DPR 495/1992 – Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi: KA – per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente; KB – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; KC – per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoartico- lati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t; KD – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; KE – per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

    2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE.

    3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento. 10

  • Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle soc

    Art. 158 T.U.B.: Disposizioni applicabili alle banche e alle soc

    Art. 158 T.U.B. – Disposizioni applicabili alle banche e alle societa’ finanziarie comunitarie che esercitano attivita’ di intermediazione mobiliare.

    In vigore dal 01/01/1994

    Soppresso da: Decreto legislativo del 23/07/1996 n. 415 Articolo 66

    “1. Alle banche comunitarie e alle societa’ finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita’ delle negoziazioni di valori mobiliari nonche’ quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

    2. La CONSOB e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e con le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991, stabiliscono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1.
    3. Con le modalita’ previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d’Italia possono concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all’osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalita’ particolari di adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall’esistenza di obblighi equivalenti nell’ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti.”

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  • Art. 151 D.Lgs. 259/2003 – Inosservanza della disciplina sui segnali

    Art. 151 D.Lgs. 259/2003 – Inosservanza della disciplina sui segnali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare; b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica; c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico. articolo precedente articolo successivo

  • Part-time: clausole elastiche e lavoro supplementare

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il lavoratore part-time può essere chiamato a lavorare ore aggiuntive rispetto al contratto (lavoro supplementare) o in orari diversi da quelli concordati (clausole elastiche), ma solo con il suo consenso espresso in una clausola scritta. Per il consenso alle clausole elastiche, il lavoratore ha diritto a un preavviso e a un’indennità aggiuntiva fissata dal CCNL.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, artt. 6-7

    Tabella riepilogativa

    Lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time
    Istituto Definizione Consenso richiesto Retribuzione aggiuntiva
    Lavoro supplementare Ore oltre il contratto ma entro il limite del full-time (40h) Consenso del lavoratore; obbligo CCNL in casi specifici Maggiorazione fissata dal CCNL
    Clausola elastica (variazione orario) Possibilità di modificare la collocazione temporale dell’orario Clausola scritta nel contratto o accordo individuale Indennità fissata dal CCNL + preavviso
    Clausola elastica (aumento ore) Possibilità di aumentare temporaneamente la durata dell’orario part-time Clausola scritta nel contratto o accordo individuale Indennità fissata dal CCNL + preavviso

    Il lavoro supplementare

    Il lavoro supplementare è la prestazione svolta dal lavoratore part-time oltre il proprio orario contrattuale ma entro il limite dell’orario normale a tempo pieno (40 ore settimanali). Di regola richiede il consenso del lavoratore; molti CCNL prevedono tuttavia l’obbligo di accettare il supplementare entro una certa percentuale. Le ore supplementari sono retribuite con la normale paga oraria più la maggiorazione fissata dal CCNL.

    Le clausole elastiche

    Le clausole elastiche consentono al datore, con adeguato preavviso, di variare la collocazione temporale dell’orario o di aumentarne la durata. Devono essere previste in una clausola scritta nel contratto individuale (o in un accordo sottoscritto anche con l’assistenza del sindacato). Il lavoratore che accetta la clausola elastica ha diritto a una indennità aggiuntiva fissata dal CCNL e a un preavviso prima della variazione.

    Il diritto di ripensamento

    Il D.Lgs. 81/2015 riconosce al lavoratore la possibilità di revocare il consenso alla clausola elastica in presenza di documentate esigenze: assistenza a figli minori o disabili, necessità di secondo lavoro, studio, ecc. La revoca non può essere causa di licenziamento o di trattamento sfavorevole. Le condizioni e le modalità della revoca sono disciplinate dal CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – ore supplementari in settimana di picco

    Tizio ha un part-time a 24 ore settimanali. Il datore gli chiede 4 ore supplementari in una settimana di picco: Tizio arriva a 28 ore, ampiamente sotto il limite full-time di 40. Se il CCNL non impone l’obbligo, Tizio può rifiutare; se accetta, le 4 ore supplementari sono pagate con la maggiorazione fissata dal contratto collettivo.

    Caia – clausola elastica per variazione di turno

    Caia ha firmato una clausola elastica che consente al datore di spostare il suo orario di 2 ore in avanti con 48 ore di preavviso. Quando viene applicata, Caia riceve l’indennità mensile prevista dal CCNL per la disponibilità alle variazioni elastiche.

    Sempronio – revoca della clausola elastica

    Sempronio ha sottoscritto una clausola elastica, ma ora deve assistere il figlio disabile. Comunica al datore la revoca con le modalità previste dal CCNL. Il datore non può licenziarlo né applicare sanzioni per la revoca, garantita dalla legge.

    Domande frequenti

    Il datore può impormi ore supplementari senza il mio consenso?

    Di regola no: il lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. Tuttavia molti CCNL prevedono l’obbligo entro certi limiti percentuali; in quel caso il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze disciplinari.

    Quanto vale la maggiorazione per il lavoro supplementare?

    La percentuale di maggiorazione è fissata dal CCNL: varia in base al contratto collettivo applicato.

    Posso rifiutare la clausola elastica al momento della firma?

    Sì. La clausola elastica è facoltativa e richiede il consenso scritto del lavoratore. Il rifiuto di firmarla non può essere causa di discriminazione o trattamento sfavorevole.

    Cosa mi spetta per aver firmato la clausola elastica?

    Un’indennità mensile il cui importo è stabilito dal CCNL e il diritto a ricevere il preavviso prima di ogni variazione dell’orario.

    Le ore supplementari si cumulano con lo straordinario?

    No. Le ore supplementari sono quelle tra l’orario part-time e il limite del full-time (40 ore). Le ore oltre le 40 settimanali sono straordinario e seguono la relativa disciplina.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.