Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1094 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio

    Art. 1094 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di componente dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo che il fatto costituisca reato, il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in occasione di servizio concernente la manovra, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro. Se dal fatto di cui al primo comma deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 25.000 euro. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, cagionando un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Il componente dell'equipaggio che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo .

  • Art. 1095 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di passeggero

    Art. 1095 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine da parte di passeggero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

  • Art. 1096 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine di arresto

    Art. 1096 Codice della Navigazione – Inosservanza di ordine di arresto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

  • Art. 1097 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

    Art. 1097 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.

  • Art. 1098 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

    Art. 1098 Codice della Navigazione – Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Sezione II Dei delitti contro la polizia della navigazione

  • Art. 1099 Codice della Navigazione – Rifiuto di obbedienza a nave da guerra

    Art. 1099 Codice della Navigazione – Rifiuto di obbedienza a nave da guerra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.

  • Art. 1100 Codice della Navigazione – Resistenza o violenza contro nave da guerra

    Art. 1100 Codice della Navigazione – Resistenza o violenza contro nave da guerra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.

  • Art. 1101 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

    Art. 1101 Codice della Navigazione – Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.

  • Art. 1102 Codice della Navigazione – Navigazione in zone vietate

    Art. 1102 Codice della Navigazione – Navigazione in zone vietate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila: 1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83; 2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793. Sezione III Disposizione comune alle sezioni precedenti

  • Art. 1103 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1103 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni. Dei delitti contro le autorità di bordo o contro le autorità consolari

  • Art. 1104 Codice della Navigazione – Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

    Art. 1104 Codice della Navigazione – Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone. Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

  • Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    Art. 1106 Codice della Navigazione – Aggravanti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo.

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