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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1098 punisce il componente dell'equipaggio che abbandona la nave o l'aeromobile in pericolo senza il consenso del comandante.
  • La pena base è la reclusione fino a un anno, sia per l'abbandono della nave/galleggiante sia per il lancio col paracadute dall'aeromobile.
  • Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio, la sommersione o la perdita del mezzo, la pena sale a due-otto anni.
  • Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è la reclusione da tre a dodici anni.
  • La norma è speculare all'art. 1097 (abbandono del comandante), ma prevede pene base più miti in ragione del diverso ruolo gerarchico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1098 Codice della Navigazione — Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell’equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Sezione II Dei delitti contro la polizia della navigazione

In sintesi

  • L'art. 1098 punisce il componente dell'equipaggio che abbandona la nave o l'aeromobile in pericolo senza il consenso del comandante.
  • La pena base è la reclusione fino a un anno, sia per l'abbandono della nave/galleggiante sia per il lancio col paracadute dall'aeromobile.
  • Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio, la sommersione o la perdita del mezzo, la pena sale a due-otto anni.
  • Se la nave o l'aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è la reclusione da tre a dodici anni.
  • La norma è speculare all'art. 1097 (abbandono del comandante), ma prevede pene base più miti in ragione del diverso ruolo gerarchico.
Ratio e relazione con l'art. 1097

L'art. 1098 del Codice della navigazione disciplina l'abbandono del mezzo in pericolo da parte di un componente dell'equipaggio, distinguendosi dall'art. 1097 che riguarda la specifica posizione del comandante. Mentre il comandante ha l'obbligo assoluto di essere l'ultimo a lasciare il mezzo, i componenti dell'equipaggio hanno l'obbligo di non abbandonarlo senza l'autorizzazione del comandante. La ratio è la stessa: preservare la catena di comando durante le operazioni di emergenza, garantendo che il mezzo disponga del personale necessario per coordinare l'evacuazione e adottare le misure tecniche utili a scongiurare o limitare il disastro. L'abbandono non autorizzato di un componente con ruolo tecnico (motorista, elettricista, nostromo) può compromettere l'intera operazione di salvataggio.

La fattispecie base per le navi e i galleggianti

Il primo comma punisce il componente dell'equipaggio che, senza il consenso del comandante, abbandona la nave o il galleggiante in pericolo. La pena base è la reclusione fino a un anno — più mite rispetto ai due anni previsti per il comandante, in ragione del diverso peso gerarchico e delle diverse responsabilità. Il presupposto è la situazione di «pericolo» del mezzo: non qualsiasi difficoltà tecnica, ma una situazione concreta che giustifichi l'adozione di misure straordinarie, incluso l'eventuale abbandono del mezzo. Il consenso del comandante esclude la punibilità: se il comandante ha autorizzato l'abbandono, anche il componente dell'equipaggio che scende per primo non viola la norma.

La fattispecie relativa agli aeromobili: il paracadute

Il secondo comma prevede espressamente la condotta specifica dell'aeromobile: il componente dell'equipaggio che «si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo» senza il consenso del comandante è punito con la stessa pena del primo comma (reclusione fino a un anno). La menzione esplicita del paracadute è significativa: a bordo degli aeromobili, il lancio con il paracadute è la modalità più evidente di abbandono non autorizzato. «O altrimenti» include qualsiasi altro mezzo di evacuazione individuale non autorizzato. La norma non si applica ai passeggeri che si lancino col paracadute (ipotesi peraltro rarissima nella pratica civile): riguarda solo chi fa parte dell'equipaggio con funzioni di servizio.

Le fattispecie aggravate

Il terzo e il quarto comma replicano la struttura dell'art. 1097. Il terzo comma (reclusione da due a otto anni) si applica quando dal fatto — l'abbandono non autorizzato — deriva la perdita o il disastro del mezzo: incendio, naufragio, sommersione della nave o del galleggiante, ovvero incendio, caduta o perdita dell'aeromobile. Come per il comandante, occorre un nesso causale tra l'abbandono del componente e l'evento disastroso: deve potersi affermare che la sua presenza a bordo avrebbe potuto evitare o ridurre il danno. Il quarto comma (reclusione da tre a dodici anni) si applica quando il mezzo è adibito a trasporto di persone, aggravando la pena in considerazione del maggior rischio per le vite dei passeggeri.

Profili pratici e coordinamento normativo

La norma si applica a tutti i componenti dell'equipaggio, indipendentemente dal ruolo: dal cuoco al medico di bordo, dall'assistente di volo all'ufficiale di macchina. Il reato è doloso nella fattispecie base; le fattispecie aggravate configurano una responsabilità aggravata per evento che può coesistere con il dolo o la colpa sull'evento ulteriore, secondo il meccanismo dell'art. 42 c.p. in relazione all'art. 27 Cost. (interpretazione conforme alla responsabilità penale personale). Il coordinamento con l'art. 1097 esclude il concorso tra le due norme: si applica il 1097 al comandante, il 1098 agli altri componenti dell'equipaggio. In caso di disastro marittimo o aeronautico, la responsabilità ex art. 1098 può concorrere con quella per omicidio o lesioni colpose nei confronti di passeggeri o altri componenti dell'equipaggio.

Casi pratici

Caso 1: Il motorista Tizio che abbandona la nave senza autorizzazione

Tizio, motorista di una nave in avaria, abbandona il mezzo a bordo di un canotto di salvataggio senza attendere l'ordine del comandante, nel pieno delle operazioni di emergenza. La sua assenza dalla sala macchine rende impossibile tentare di ripristinare la propulsione; la nave affonda due ore dopo. Il nesso causale tra l'abbandono e la perdita del mezzo integra l'aggravante del terzo comma: Tizio risponde della reclusione da due a otto anni.

Caso 2: Il pilota automatico Caio che si lancia col paracadute

Caio, secondo pilota di un aereo di linea in difficoltà tecnica, si lancia col paracadute senza autorizzazione del comandante, abbandonando il velivolo con i passeggeri a bordo. L'aeromobile è adibito al trasporto di persone e la condotta di Caio integra l'ipotesi più grave del quarto comma: la reclusione da tre a dodici anni. Caio risponde anche delle conseguenze per i passeggeri se l'esito dell'incidente è in nesso causale con la sua assenza.

Caso 3: Il nostromo Sempronio che lascia la nave con il consenso del comandante

Sempronio, nostromo, abbandona la nave durante le operazioni di evacuazione perché il comandante gli ha ordinato di scendere con il primo gruppo di superstiti per coordinare le operazioni a terra. Poiché agisce con il consenso esplicito del comandante, Sempronio non risponde del reato ex art. 1098: il consenso dell'avente autorità esclude la punibilità.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra l'art. 1097 e l'art. 1098?

L'art. 1097 riguarda il comandante, che ha l'obbligo assoluto di essere l'ultimo a lasciare il mezzo. L'art. 1098 riguarda gli altri componenti dell'equipaggio, che non possono abbandonare il mezzo senza il consenso del comandante. Le pene base dell'art. 1098 sono più miti (fino a 1 anno contro fino a 2 anni).

Il componente dell'equipaggio che abbandona la nave può essere perdonato se aveva paura?

Il timore soggettivo non costituisce di per sé una causa di non punibilità o di giustificazione. Tuttavia, se il pericolo fosse tale da integrare lo stato di necessità ex art. 54 c.p. — male grave e inevitabile altrimenti — il giudice potrebbe valutarne l'applicazione, pur tenendo conto che i componenti dell'equipaggio hanno specifici obblighi di resistenza alle situazioni di emergenza.

La norma si applica anche al lancio col paracadute dall'aeromobile?

Sì. Il secondo comma dell'art. 1098 prevede esplicitamente la condotta del componente dell'equipaggio che si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo senza il consenso del comandante, con la stessa pena base del primo comma.

Quando si applica la pena massima di 3-12 anni?

La pena da tre a dodici anni si applica quando la nave o l'aeromobile abbandonato è adibito al trasporto di persone (passeggeri). In questo caso la gravità del fatto è massima perché l'abbandono del personale di bordo mette a rischio diretto i passeggeri non esperti di procedure di emergenza.

Il consenso del comandante deve essere esplicito o può essere tacito?

La norma richiede il consenso del comandante, che di regola viene espresso attraverso l'ordine formale di abbandono. Un consenso tacito o implicito — ricavato dal comportamento del comandante — potrebbe in linea teorica escludere il dolo, ma la valutazione è rimessa al giudice del caso concreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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