Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1112 Codice della Navigazione – Esecuzione o rimozione arbitraria e omissione di segnali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire diecimila. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

In sintesi

  • L'art. 1112 punisce chiunque arbitrariamente ordina o esegue segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea oppure rimuove i segnali relativi.
  • È parimenti punita l'omissione di collocare segnali o di adottare misure di sicurezza da parte di chi vi è obbligato.
  • La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa fino a lire diecimila (nella formulazione originale del codice del 1942).
  • Se dal fatto deriva pericolo di naufragio, incendio, sommersione o caduta del mezzo, la pena sale alla reclusione da uno a cinque anni.
  • La norma prevede una clausola di sussidiarietà: non si applica se il fatto costituisce reato più grave previsto da altra disposizione.
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Ratio e oggetto della tutela

L'art. 1112 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) presidia la sicurezza delle infrastrutture segnalетичe della navigazione marittima e aerea, punendo sia le condotte attive - esecuzione arbitraria o rimozione di segnali - sia le condotte omissive di chi, pur obbligato, non provveda alla collocazione o al mantenimento dei segnali stessi. La norma si colloca nella sezione dedicata ai delitti contro la sicurezza della navigazione e risponde alla necessità di garantire l'integrità e l'affidabilità del sistema di segnalamento, che costituisce una condizione imprescindibile per il sicuro svolgimento del traffico marittimo e aereo. Fari, boe, mede, radiofari, balisage aereo e ogni altro dispositivo di segnalamento sono strumenti la cui corretta operatività incide direttamente sulla possibilità di evitare incidenti anche catastrofici.

Fattispecie base: condotta attiva e omissiva

Il primo comma distingue due tipologie di condotta attiva. La prima è l'esecuzione arbitraria: chiunque ordina o fa eseguire segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea senza averne il titolo o l'autorizzazione. Si tratta, ad esempio, di chi accende un faro, aziona un radiofaro o emette segnali di avvistamento senza essere il soggetto designato a farlo, potendo così trarre in inganno i naviganti sulla reale situazione dei luoghi. La seconda condotta attiva è la rimozione arbitraria di segnali già collocati: asportare una boa, spegnere un faro, distruggere una segnalazione visiva priva dell'autorizzazione competente. La condotta omissiva, prevista nel secondo comma, riguarda invece chi, essendovi obbligato - in virtù di legge, regolamento, provvedimento amministrativo o contratto - omette di collocare i segnali predisposti o di adottare le misure prescritte per la sicurezza della navigazione. Questa fattispecie omissiva è propria: l'obbligo di agire deve preesistere e derivare da una fonte specifica, non essendo sufficiente un generico dovere di diligenza.

Fattispecie aggravata: pericolo concreto per il mezzo

Il terzo comma prevede un'ipotesi aggravata quando dal fatto deriva il pericolo - e non è necessaria la verificazione del danno - di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante, ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile. Si tratta di una circostanza aggravante ad evento: il pericolo concreto costituisce il risultato della condotta e ne aggrava il disvalore, elevando la pena a reclusione da uno a cinque anni. Nella costruzione della norma, il «pericolo» è un elemento oggettivo del fatto aggravato, che deve essere accertato in concreto: non è sufficiente la mera possibilità astratta che l'azione possa determinare conseguenze, occorrendo verificare che, nelle circostanze date, il rischio fosse reale e immediato.

Clausola di sussidiarietà

L'ultimo comma introduce una clausola di sussidiarietà espressa: le disposizioni dell'art. 1112 non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Questa clausola opera secondo il principio di specialità in senso inverso: se la condotta di rimozione arbitraria di segnali o di omissione della loro collocazione integra anche gli estremi di un reato più grave - ad esempio il sabotaggio di installazioni di pubblica utilità previsto dal codice penale - la norma più grave prevale e l'art. 1112 non trova applicazione. La clausola mira a evitare il concorso apparente di norme, assicurando che la risposta sanzionatoria sia commisurata alla gravità complessiva del fatto.

Profili pratici e coordinamento normativo

Dal punto di vista pratico, i soggetti obbligati alla collocazione e al mantenimento dei segnali sono individuati dalla normativa secondaria: le Capitanerie di porto e la Marina Militare per i segnali marittimi, l'ENAC e gli enti gestori degli aeroporti per quelli aeronautici. Il sistema sanzionatorio dell'art. 1112 si affianca alle sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione e dai regolamenti attuativi per le violazioni di minore gravità. In caso di fatto colposo che determini la rimozione accidentale o la mancata manutenzione di un segnale, la norma non trova applicazione, richiedendo il dolo generico - la consapevolezza e volontà della condotta - sia per le fattispecie attive sia per quella omissiva.

Casi pratici

Caso 1: Rimozione arbitraria di una boa segnaletica

Tizio, proprietario di un'imbarcazione da diporto, rimuove deliberatamente una boa di segnalazione di un basso fondale nei pressi della sua proprietà costiera, ritenendola di intralcio alla sua navigazione. A seguito dell'incidente di un altro natante, la Capitaneria di porto accerta la rimozione e denuncia Tizio per il reato di cui all'art. 1112, primo comma, contestando anche il pericolo concreto di sommersione causato dall'assenza del segnale.

Caso 2: Omissione di collocazione di segnali da parte del gestore

Caio, responsabile della manutenzione di un approdo turistico, omette per settimane di ripristinare i segnali luminosi di delimitazione del canale d'accesso, pur essendovi obbligato dal disciplinare della concessione demaniale. Un'imbarcazione si incaglia sul basso fondale adiacente. Il tribunale ritiene integrato il reato omissivo di cui all'art. 1112, secondo comma, poiché l'obbligo specifico derivava dalla concessione e la condotta ha determinato un pericolo concreto di sommersione.

Caso 3: Esecuzione arbitraria di segnalazioni aeree

Sempronio, addetto al servizio di handling aeroportuale, aziona senza autorizzazione le luci di avvicinamento di una pista temporaneamente chiusa per lavori, inducendo un pilota ad effettuare manovre di avvicinamento su una pista non operativa. Le autorità aeronautiche contestano il reato di cui all'art. 1112, prima ipotesi, aggravato per il concreto pericolo di caduta dell'aeromobile.

Domande frequenti

Cosa si intende per esecuzione 'arbitraria' di segnalazioni?

Si intende l'esecuzione di segnalazioni prescritte per la navigazione da parte di chi non ha il titolo, l'autorizzazione o il mandato per farlo. L'arbitrarietà esclude il soggetto istituzionalmente preposto al segnalamento, che agisce invece in modo legittimo.

La norma si applica anche alle segnalazioni aeree?

Sì. L'art. 1112 richiama esplicitamente la navigazione marittima e quella aerea, includendo quindi boe, fari e mede per le navi e i segnali luminosi e radioelettrici per gli aeromobili.

Quando scatta la pena più grave da uno a cinque anni?

Quando dal fatto - esecuzione arbitraria, rimozione o omissione - deriva in concreto il pericolo di incendio, naufragio, sommersione di una nave o di un galleggiante, oppure di incendio, caduta o perdita di un aeromobile. Non occorre che il sinistro si verifichi, è sufficiente il pericolo reale.

Cosa accade se la stessa condotta integra un reato più grave?

L'art. 1112 contiene una clausola di sussidiarietà: non si applica se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione. In tal caso prevale la norma più grave (ad esempio quella del codice penale sul sabotaggio di impianti di pubblica utilità).

È punibile anche il semplice atto colposo di rimozione accidentale?

No. La norma richiede il dolo: la condotta deve essere consapevole e volontaria. La rimozione o l'omissione accidentale, in assenza di volontà, non integra il reato, fermo restando che potrebbero sussistere responsabilità civili o amministrative.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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