Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1072 Codice della Navigazione – Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

    Art. 1072 Codice della Navigazione – Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La liberazione dell'aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche è regolata dagli articoli 673 a 679; ma il processo è promosso avanti il pretore, nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile.

  • Art. 1073 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1073 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'esecuzione per consegna dell'aeromobile, alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia. Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice. Dei procedimenti cautelari

  • Art. 1074 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    Art. 1074 Codice della Navigazione – Provvedimento di autorizzazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere: 1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell'aeromobile o della quota senza ordine di giustizia; 2) l'intimazione al comandante di non far partire l'aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall' aeroporto di arrivo; 3) gli elementi di individuazione dell'aeromobile o della quota di aeromobile cui si riferisce l'autorizzazone.

  • Art. 1075 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    Art. 1075 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore dell'esercente non proprietario ed è assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche. Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 650.

  • Art. 1076 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    Art. 1076 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.

  • Art. 1077 Codice della Navigazione – Revoca del sequestro

    Art. 1077 Codice della Navigazione – Revoca del sequestro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice competente a sensi del secondo comma dell'articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell'aeromobile e l'ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro per l'aeronautica o la polizza di assicurazione.

  • Art. 1078 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile sequestrato

    Art. 1078 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile sequestrato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione dell'aeromobile sequestrato è regolata dalle disposizioni dell'articolo 652.

  • Art. 1079 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1079 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro. DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI DISPOSIZIONI PENALI DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 1080 Codice della Navigazione – Applicabilità delle disposizioni penali

    Art. 1080 Codice della Navigazione – Applicabilità delle disposizioni penali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

  • Art. 1081 Codice della Navigazione – Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

    Art. 1081 Codice della Navigazione – Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole. Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.

  • Art. 1082 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1082 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734 ; 2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla personale aeronautico . Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

  • Art. 1083 Codice della Navigazione – Effetti e durata delle pene accessorie

    Art. 1083 Codice della Navigazione – Effetti e durata delle pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734 . L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti. L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta. La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734 , per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.

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