Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1047 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    Art. 1047 Codice della Navigazione – Opposizione dei creditori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

  • Art. 1048 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    Art. 1048 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, formà lo stato attivo . . . . L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.

  • Art. 1049 Codice della Navigazione – Deposito della somma limite

    Art. 1049 Codice della Navigazione – Deposito della somma limite

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento. Il provvedimento del giudice è comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

  • Art. 1050 Codice della Navigazione – Formazione dello stato passivo e di riparto

    Art. 1050 Codice della Navigazione – Formazione dello stato passivo e di riparto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La formazione dello stato passivo e dello stato di riparto e le relative impugnazioni sono regolate dalle disposizioni degli articoli 634 a 638.

  • Art. 1051 Codice della Navigazione – Fallimento dell’esercente

    Art. 1051 Codice della Navigazione – Fallimento dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli effetti del fallimento dell'esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 639. Art. 1052 (Decadenza dell'esercente dal beneficio della limitazione). L'esercente decade dal beneficio della limitazione per mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento.

  • Art. 1053 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    Art. 1053 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.

  • Art. 1054 Codice della Navigazione – Comunicazioni all’esercente

    Art. 1054 Codice della Navigazione – Comunicazioni all’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il procedimento è promosso dall'assicuratore, gli atti si compiono anche nei confronti dell'esercente, il quale deve essere sentito ogni qualvolta, a norma delle disposizioni del presente titolo, deve essere sentito l'istante. DELL'ESECUZIONE FORZATA E DELLE MISURE CAUTELARI Disposizioni generali

  • Art. 1055 Codice della Navigazione – Competenza

    Art. 1055 Codice della Navigazione – Competenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'esecuzione forzata è promossa avanti il pretore nella circoscrizione del quale si trova l'aeromobile. Il sequestro conservativo e giudiziario è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.

  • Art. 1056 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    Art. 1056 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprietà dell'aeromobile, il pretore può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per più della metà del valore dell'aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

  • Art. 1057 Codice della Navigazione – Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro

    Art. 1057 Codice della Navigazione – Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari:

    a) gli aeromobili di Stato;

    b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro limitazione per l'aeronautica;

    c) gli aeromobilì addetti al trasporto per scopo di della lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputo pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'art. 802.

  • Art. 1058 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile

    Art. 1058 Codice della Navigazione – Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, il ENAC e l'autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.

  • Art. 1059 Codice della Navigazione – Forma e notificazione del precetto

    Art. 1059 Codice della Navigazione – Forma e notificazione del precetto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento. Del procedimento di espropriazione forzata

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