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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1056 individua l'oggetto dell'espropriazione forzata e delle misure cautelari nel settore aeronautico.
  • Possono essere oggetto di esecuzione: aeromobili, loro quote, parti separabili (motori, strumenti) e pertinenze.
  • In caso di espropriazione di una quota di comproprietà, il pretore può autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile se il debitore è comproprietario per più della metà del valore.
  • I comproprietari non debitori vedono il loro diritto sulle quote convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione.
  • Le quote dei comproprietari non debitori sono esenti dal concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1056 Codice della Navigazione — Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprietà dell'aeromobile, il pretore può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per più della metà del valore dell'aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

In sintesi

  • L'art. 1056 individua l'oggetto dell'espropriazione forzata e delle misure cautelari nel settore aeronautico.
  • Possono essere oggetto di esecuzione: aeromobili, loro quote, parti separabili (motori, strumenti) e pertinenze.
  • In caso di espropriazione di una quota di comproprietà, il pretore può autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile se il debitore è comproprietario per più della metà del valore.
  • I comproprietari non debitori vedono il loro diritto sulle quote convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione.
  • Le quote dei comproprietari non debitori sono esenti dal concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.
Indice dei contenuti

Ambito oggettivo dell'esecuzione sugli aeromobili

L'art. 1056 del Codice della navigazione definisce con precisione l'ambito oggettivo delle procedure esecutive e cautelari nel settore aeronautico. La norma adotta un'impostazione ampia: possono formare oggetto di espropriazione e di misure cautelari non solo l'aeromobile nella sua interezza, ma anche le sue quote di comproprietà, le parti separabili — come i motori, i sistemi di navigazione, i carrelli di atterraggio — e le pertinenze, intese come i beni destinati in modo durevole al servizio dell'aeromobile. Questa estensione riflette la complessità patrimoniale di un aeromobile moderno, che è un bene ad alto valore composto da componenti anch'esse economicamente rilevanti.

Il regime dell'espropriazione delle quote di comproprietà

La fattispecie più complessa disciplinata dall'art. 1056 riguarda l'espropriazione delle quote di comproprietà dell'aeromobile. In linea di principio, il creditore del singolo comproprietario potrebbe agire soltanto sulla quota del debitore, lasciando intatte le quote degli altri comproprietari. Tuttavia, questa soluzione potrebbe rivelarsi inefficace nella pratica: una quota indivisa di un aeromobile è difficilmente commerciabile a prezzi di mercato, con grave pregiudizio per il creditore procedente. Il legislatore ha quindi previsto una soluzione speciale: il pretore (oggi tribunale) può autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile, purché il debitore sia comproprietario per più della metà del valore del bene.

La tutela dei comproprietari non debitori

L'autorizzazione al pignoramento dell'intero aeromobile produce un potenziale pregiudizio per i comproprietari non debitori, che vedono il proprio bene espropriato pur non avendo alcuna responsabilità verso il creditore procedente. L'art. 1056 bilancia questo rischio con due tutele specifiche. In primo luogo, il pretore deve sentire i comproprietari non debitori prima di autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile: si tratta di un contraddittorio necessario che consente ai comproprietari di esporre le proprie ragioni e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative. In secondo luogo, il diritto dei comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti viene convertito in denaro: anziché perdere la proprietà delle quote senza compenso, i comproprietari ricevono la corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione dell'aeromobile.

L'esenzione dalle spese procedurali

Un ulteriore profilo di tutela per i comproprietari non debitori è l'esenzione dal concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari. Le spese di procedura — compensi dell'ufficiale giudiziario, spese di custodia, compensi peritali — gravano esclusivamente sulla quota del debitore e non vengono ripartite tra tutti i comproprietari. Questa previsione evita che i comproprietari non debitori subiscano un ulteriore pregiudizio economico per effetto di una procedura che hanno subito passivamente e che non hanno contribuito a generare.

Profili pratici e coordinamento con l'art. 1057

L'ambito oggettivo definito dall'art. 1056 deve essere letto in coordinamento con le limitazioni soggettive previste dall'art. 1057, che esclude dall'esecuzione e dalle misure cautelari determinate categorie di aeromobili indipendentemente dalla quota di proprietà. In pratica, anche se il debitore è comproprietario per più della metà del valore, il pignoramento dell'intero aeromobile non potrà essere autorizzato se l'aeromobile rientra in una delle categorie escluse dall'art. 1057. Il coordinamento tra le due norme assicura che la disciplina dell'oggetto dell'esecuzione sia coerente con le esigenze di continuità del trasporto aereo che ispirano le esenzioni.

Casi pratici

Caso 1: Tizio creditore pignora l'aeromobile per intero

Tizio è creditore di Caio, che possiede il 60% di un aeromobile da turismo in comproprietà con Sempronio. Tizio chiede al giudice di autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile, e il giudice, sentito Sempronio e verificato che Caio è comproprietario per più della metà del valore, autorizza il pignoramento. All'asta, l'aeromobile viene aggiudicato e Sempronio riceve il 40% del prezzo, corrispondente alla sua quota, senza dover concorrere alle spese di procedura.

Caso 2: Caio pignora solo la quota del debitore

Caio è creditore di Tizio, comproprietario al 30% di un aeromobile cargo. Poiché Tizio è comproprietario per meno della metà del valore, il giudice non può autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile; Caio deve limitarsi alla quota del 30%, con le difficoltà di commerciabilità che ne derivano. Caio valuta dunque se sia più conveniente procedere o attendere eventi diversi per soddisfare il proprio credito.

Caso 3: Sempronio pignora le pertinenze di un aeromobile

Sempronio, creditore di una società di aviazione, ottiene il pignoramento dei motori di ricambio e degli strumenti di navigazione destinati in modo stabile alla flotta della società, riconoscibili come pertinenze degli aeromobili. Il giudice ammette il pignoramento di questi beni separabili ai sensi dell'art. 1056, consentendo a Sempronio di soddisfare parzialmente il proprio credito senza toccare gli aeromobili che effettuano i voli di linea, protetti dall'art. 1057.

Domande frequenti

Cosa si può pignorare di un aeromobile oltre all'aeromobile stesso?

Ai sensi dell'art. 1056, possono essere oggetto di espropriazione le quote di comproprietà dell'aeromobile, le parti separabili (come motori e strumenti) e le pertinenze destinate stabilmente al servizio dell'aeromobile.

Un creditore può pignorare l'intero aeromobile se il debitore ne possiede solo una quota?

Sì, ma solo se il debitore è comproprietario per più della metà del valore dell'aeromobile e il giudice, sentiti i comproprietari non debitori, autorizza il pignoramento dell'intero bene.

Cosa ricevono i comproprietari non debitori se l'intero aeromobile viene pignorato e venduto?

I comproprietari non debitori hanno diritto a ricevere la parte del prezzo di aggiudicazione corrispondente alle loro quote, senza dover concorrere alle spese della procedura esecutiva o cautelare.

Il giudice deve sentire i comproprietari non debitori prima di autorizzare il pignoramento dell'intero aeromobile?

Sì: l'art. 1056 richiede espressamente che i comproprietari non debitori vengano sentiti prima che il giudice autorizzi il pignoramento dell'intero aeromobile, in attuazione del principio del contraddittorio.

Le regole dell'art. 1056 si applicano anche al sequestro conservativo o giudiziario?

Sì: la norma si applica a tutte le misure cautelari indicate nel titolo, compreso il sequestro conservativo e il sequestro giudiziario sugli aeromobili e sulle loro componenti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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