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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Duplice rinvio normativo: l'art. 1068 opera un rinvio puntuale alle disposizioni di dettaglio per entrambe le forme di vendita previste dall'art. 1066.
  • Vendita con incanto: si svolge secondo gli artt. 658-666 del Codice della navigazione, norme speciali pensate per beni nautici e aeronautici di rilievo.
  • Vendita senza incanto: segue invece gli artt. 570-575 del codice di procedura civile, che regolano la vendita mobiliare senza asta pubblica.
  • Norma di raccordo: la disposizione ha carattere squisitamente procedurale, collegando la scelta della forma (art. 1066) con le norme di dettaglio applicabili a ciascuna modalità.
  • Dualismo disciplinare: la co-esistenza di regole speciali (cod. nav.) per l'incanto e regole generali (c.p.c.) per la vendita senza incanto riflette il carattere ibrido della disciplina esecutiva aeronautica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1068 Codice della Navigazione — Forme della vendita

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 658 a 666 del presente codice. La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 570 a 575 del codice di procedura civile.

Commento

Funzione sistematica dell'articolo

L'articolo 1068 è una norma di raccordo, priva di contenuto sostanziale autonomo, che individua le fonti regolatrici delle due forme di vendita forzata dell'aeromobile. Il suo valore sistematico risiede nel chiarire che la disciplina di dettaglio non si trova nell'art. 1066 — che si limita a individuare le forme possibili e il contenuto essenziale dell'ordinanza — bensì in altri testi normativi, diversi a seconda della forma prescelta. Questa struttura a rinvio è coerente con la tecnica legislativa del Codice della navigazione, che per molti istituti dell'esecuzione forzata aeronautica opera una doppia specialità: specialità rispetto al diritto comune (rinvio alle norme marittime invece che al c.p.c.) per la vendita con incanto, e specialità attenuata (rinvio diretto al c.p.c.) per la vendita senza incanto.

La vendita con incanto: artt. 658-666 cod. nav.

Per la vendita con incanto dell'aeromobile, l'art. 1068 rinvia agli artt. 658-666 del Codice della navigazione, che disciplinano l'asta giudiziaria dei beni nautici e aeronautici. Queste norme, elaborate originariamente con riferimento alle navi, sono estese agli aeromobili per via della già richiamata tecnica del rinvio intra-codice che caratterizza la parte aeronautica del codice. Gli artt. 658-666 regolano nel dettaglio le fasi dell'incanto: la determinazione del prezzo base, le modalità di presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara in udienza (o nelle forme rinnovate dell'asta telematica), la dichiarazione di aggiudicazione, la facoltà di rilancio dopo l'aggiudicazione, il pagamento del prezzo e il trasferimento della proprietà. La scelta di assoggettare la vendita con incanto di un aeromobile a norme speciali anziché al c.p.c. risponde all'esigenza di tener conto delle peculiarità del bene: valore tipicamente elevato, natura tecnica della valutazione, struttura del mercato aeronautico, necessità di formalità pubblicistiche connesse all'immatricolazione.

La vendita senza incanto: artt. 570-575 c.p.c.

Per la vendita senza incanto, invece, l'art. 1068 rinvia direttamente agli artt. 570-575 del codice di procedura civile. Questi articoli regolano la vendita di beni mobili senza asta pubblica: la presentazione delle offerte di acquisto, le condizioni di ammissibilità, la comparazione delle offerte pervenute e la determinazione dell'aggiudicatario, il pagamento del prezzo, le formalità per il trasferimento del possesso. Il rinvio al c.p.c. per questa forma di vendita denota una scelta di pragmatismo legislativo: il legislatore ha ritenuto che, per la vendita senza incanto, le norme generali del processo civile siano sufficientemente adattabili alle specificità aeronautiche, senza necessità di regole speciali. Nella prassi, la vendita senza incanto di aeromobili si è evoluta significativamente con l'introduzione delle vendite telematiche, disciplinate da normativa successiva al codice della navigazione, che hanno superato le forme cartacee originariamente previste dagli artt. 570-575 c.p.c.

Scelta tra le due forme e discrezionalità giudiziaria

Il rinvio operato dall'art. 1068 presuppone che la scelta tra le due forme di vendita sia già avvenuta, ad opera del giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 1066. Le norme richiamate dall'art. 1068 non influenzano la scelta, ma ne disciplinano le conseguenze procedurali. Nella prassi, la scelta tra incanto e non incanto dipende da diversi fattori: il valore dell'aeromobile (più elevato è il valore, più l'incanto è preferibile per la sua trasparenza competitiva), la struttura del mercato (per aeromobili molto specializzati, la ricerca mirata di acquirenti tramite la vendita senza incanto può essere più efficace), le preferenze espresse dalle parti nell'udienza, le esperienze pregresse del tribunale in vendite analoghe. Il doppio binario normativo garantisce la flessibilità necessaria ad adattare la procedura alle molteplici tipologie di aeromobili che possono essere oggetto di esecuzione forzata: dal piccolo aeromobile privato da turismo all'aereo di linea di grande capienza.

Aggiornamenti e adeguamento alle vendite telematiche

Sia gli artt. 658-666 cod. nav. sia gli artt. 570-575 c.p.c. sono stati influenzati dall'evoluzione normativa in materia di vendite telematiche. Il D.L. 83/2015, convertito dalla L. 132/2015, e i successivi provvedimenti attuativi del Ministero della Giustizia hanno introdotto le vendite telematiche come modalità ordinaria o alternativa delle vendite forzate mobiliari e immobiliari. Per gli aeromobili, l'uso di portali telematici autorizzati dal Ministero della Giustizia è diventato comune nella prassi, aumentando la platea dei potenziali acquirenti e migliorando la trasparenza del processo di aggiudicazione. L'art. 1068, pur nella sua formulazione originaria risalente al 1942, si adatta a questa evoluzione attraverso l'interpretazione evolutiva delle norme richiamate, che sono le stesse oggetto della riforma telematica delle esecuzioni.

Casi pratici

Caso 1: Vendita con incanto di un aeromobile di linea

Il giudice dell'esecuzione opta per la vendita con incanto di un aeromobile turbogetto da linea di valore rilevante. Ai sensi degli artt. 658-666 cod. nav. richiamati dall'art. 1068, l'udienza di gara viene fissata con prezzo base determinato dalla stima ENAC, cauzione del 10% e rilancio minimo di 100.000 euro. Tizio e Caio, due vettori regionali interessati all'acquisizione, partecipano all'incanto, e Caio risulta aggiudicatario a un prezzo superiore del 18% rispetto alla base d'asta.

Caso 2: Vendita senza incanto di aeromobile specializzato

Sempronio, giudice dell'esecuzione, sceglie la vendita senza incanto per un aeromobile agricolo specializzato, sapendo che il mercato per questo tipo di velivolo è ristretto. Seguendo le disposizioni degli artt. 570-575 c.p.c., vengono raccolte offerte in busta chiusa da tre operatori del settore; l'offerta più alta, presentata da Tizio, è accettata e il contratto di vendita è perfezionato con il pagamento del prezzo entro il termine fissato dall'ordinanza.

Caso 3: Vendita telematica e aggiornamento procedurale

Il tribunale decide di utilizzare un portale telematico autorizzato per la vendita con incanto dell'aeromobile di Caio, adeguando la procedura degli artt. 658-666 cod. nav. alle modalità digitali. L'asta si svolge online per 72 ore, con un numero di partecipanti significativamente superiore a quello che si sarebbe presentato a un'udienza fisica, e il prezzo finale supera le aspettative dei creditori grazie alla maggiore concorrenza garantita dalla piattaforma digitale.

Domande frequenti

Quali norme si applicano alla vendita con incanto dell'aeromobile?

Gli artt. 658-666 del Codice della navigazione, norme speciali che disciplinano l'asta giudiziaria dei beni nautici e aeronautici.

Quali norme si applicano alla vendita senza incanto dell'aeromobile?

Gli artt. 570-575 del codice di procedura civile, che regolano le offerte di acquisto, l'aggiudicazione e il trasferimento del bene nella vendita mobiliare senza asta pubblica.

Perché per la vendita con incanto si applicano norme speciali e per quella senza incanto le norme del c.p.c.?

Il legislatore ha ritenuto che le peculiarità dell'asta di beni nautici e aeronautici (valore, mercato, formalità pubblicistiche) richiedano norme speciali, mentre per la vendita senza incanto le regole generali del c.p.c. sono sufficientemente adattabili.

L'art. 1068 si applica anche alle vendite telematiche di aeromobili?

Sì: le norme richiamate (artt. 658-666 cod. nav. e artt. 570-575 c.p.c.) si interpretano in modo evolutivo, incorporando la disciplina delle vendite telematiche introdotta dal D.L. 83/2015 e dai provvedimenti attuativi.

Chi decide quale forma di vendita adottare?

Il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'art. 1066, sentite le parti; l'art. 1068 si limita a indicare quali norme di dettaglio si applicano alla forma prescelta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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