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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1095 punisce il passeggero — non il membro dell'equipaggio — che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile.
  • La sanzione prevista è la reclusione fino a tre mesi ovvero la multa fino a lire duemila (importo storico, non aggiornato).
  • Il fatto deve riguardare specificamente la sicurezza del mezzo, non qualsiasi indicazione impartita dal personale di bordo.
  • La norma è il complemento soggettivo dell'art. 1094, che riguarda invece i componenti dell'equipaggio.
  • L'importo della multa è rimasto fermo al testo originario del 1942 e risulta oggi di fatto privo di efficacia deterrente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1095 Codice della Navigazione — Inosservanza di ordine da parte di passeggero

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.

In sintesi

  • L'art. 1095 punisce il passeggero — non il membro dell'equipaggio — che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile.
  • La sanzione prevista è la reclusione fino a tre mesi ovvero la multa fino a lire duemila (importo storico, non aggiornato).
  • Il fatto deve riguardare specificamente la sicurezza del mezzo, non qualsiasi indicazione impartita dal personale di bordo.
  • La norma è il complemento soggettivo dell'art. 1094, che riguarda invece i componenti dell'equipaggio.
  • L'importo della multa è rimasto fermo al testo originario del 1942 e risulta oggi di fatto privo di efficacia deterrente.
Ratio e ambito di applicazione

L'art. 1095 del Codice della navigazione estende l'obbligo di obbedienza agli ordini di sicurezza non solo ai componenti dell'equipaggio — disciplinati dall'art. 1094 — ma anche ai passeggeri. La scelta legislativa è coerente con il principio generale secondo cui, a bordo di una nave o di un aeromobile, il comandante esercita una funzione quasi-pubblica di tutela della sicurezza, con poteri di autorità analoghi a quelli della pubblica amministrazione. Questo sistema di autorità rende vincolanti, per chiunque si trovi a bordo, le istruzioni che incidono sulla sicurezza del mezzo e delle persone. La norma si applica quindi a qualsiasi soggetto presente a bordo in qualità di passeggero, dal turista al diplomatico, prescindendo da qualsiasi rapporto contrattuale con il vettore.

Presupposti della fattispecie

La condotta punita è il mancato rispetto di un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile. Tre elementi vanno tenuti distinti. Primo, l'ordine deve provenire da chi ha autorità a bordo: il comandante, o un membro dell'equipaggio che agisce per delega o in virtù del proprio ruolo (assistente di volo, ufficiale di coperta). Secondo, l'ordine deve riguardare la sicurezza: non qualsiasi disposizione a bordo — si pensi alle norme di cortesia o alle indicazioni di servizio — ma solo quelle che incidono sull'incolumità fisica delle persone o sull'integrità del mezzo. Esempi classici: allacciarsi le cinture di sicurezza in caso di turbolenza, seguire le istruzioni di evacuazione, non accedere ad aree riservate, non utilizzare dispositivi che interferiscono con la strumentazione di bordo. Terzo, l'inosservanza deve essere volontaria: il dolo è richiesto, anche se nella forma del dolo generico.

Il regime sanzionatorio e la questione dell'aggiornamento

La norma prevede, alternativamente, la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a lire duemila. Questo regime sanzionatorio, rimasto invariato dalla redazione originaria del 1942, presenta una vistosa asimmetria: la pena detentiva è applicabile e tutt'ora vigente, mentre la multa in lire è ormai del tutto priva di efficacia concreta (il controvalore in euro sarebbe inferiore a un euro). Il legislatore non ha aggiornato questa disposizione nelle successive revisioni del codice, lasciando una anomalia che nella pratica viene risolta privilegiando l'applicazione della pena detentiva, o ricorrendo — quando possibile — ad altre fattispecie sanzionatorie dell'ordinamento generale (artt. 337 o 340 c.p. per il caso in cui l'inosservanza integri anche una resistenza o un'interruzione di servizio pubblico). L'alternativa tra reclusione e multa è rimessa alla valutazione del giudice, che opera ai sensi dell'art. 37 c.p.

Coordinamento con la normativa sulla sicurezza aerea e marittima

Nel settore aeronautico, l'inosservanza di ordini di sicurezza da parte dei passeggeri è anche disciplinata dal Regolamento (CE) n. 2111/2005 e dalle linee guida ICAO sull'«unruly passenger». Il d.lgs. 96/2005, che ha riformato il codice della navigazione per la parte aeronautica, non ha esplicitamente abrogato l'art. 1095 nella parte applicabile agli aeromobili; pertanto la norma codicistica si affianca alle disposizioni europee in un rapporto di specialità-complementarità. Per la navigazione marittima, il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), adottato dalla Convenzione SOLAS, introduce ulteriori obblighi di sicurezza a bordo, la cui inosservanza da parte dei passeggeri può essere ricondotta all'art. 1095.

Profili pratici

Nella pratica, il reato ex art. 1095 è raramente perseguito in modo autonomo. Più spesso, la condotta del passeggero che non rispetta le istruzioni di sicurezza viene valutata nell'ambito di fattispecie più gravi — turbamento di servizio pubblico, minaccia o violenza ai danni del personale di bordo — che assorbono o concorrono con la fattispecie in esame. La norma assume però rilievo in sede civile, dove l'inosservanza consapevole delle istruzioni di sicurezza da parte del passeggero può configurare un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. in caso di sinistro, riducendo o escludendo il risarcimento a suo favore.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ignora l'ordine di allacciarsi le cinture durante la turbolenza

Tizio, passeggero su un volo internazionale, non si allaccia la cintura di sicurezza nonostante ripetuti ordini del personale di cabina durante una fase di forte turbolenza, rendendo necessario l'intervento fisico dell'assistente di volo e distogliendo l'equipaggio dalle proprie mansioni operative. La condotta integra la fattispecie dell'art. 1095 per inosservanza di un ordine concernente la sicurezza dell'aeromobile.

Caso 2: Caia non segue le istruzioni di evacuazione a bordo di un traghetto

Caia, passeggera su un traghetto in cui è stata dichiarata un'emergenza antincendio, rifiuta di abbandonare la propria cabina nonostante gli espliciti ordini del personale di bordo di radunarsi ai punti di raccolta. Il rifiuto ostacola le operazioni di soccorso e mette a rischio se stessa e i soccorritori; la fattispecie dell'art. 1095 si cumula con le eventuali ulteriori responsabilità derivanti dall'ostacolo alle operazioni di salvataggio.

Caso 3: Sempronio accede a un'area tecnica vietata ai passeggeri

Sempronio, passeggero su una nave da crociera, ignora il divieto di accesso alla sala macchine e forza il passaggio nonostante l'ordine del personale di sicurezza di bordo di allontanarsi. L'area è classificata come zona di sicurezza rilevante ai fini del Codice ISPS; l'inosservanza dell'ordine impartito per la sicurezza della nave integra la fattispecie ex art. 1095.

Domande frequenti

Il passeggero è obbligato a seguire tutti gli ordini del personale di bordo?

No. L'art. 1095 si applica solo agli ordini che riguardano specificamente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, non a qualsiasi disposizione impartita dal personale. Istruzioni di carattere meramente organizzativo o di cortesia non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Qual è la pena per il passeggero che non obbedisce agli ordini di sicurezza?

La norma prevede la reclusione fino a tre mesi ovvero la multa fino a lire duemila (importo storicamente fermo al 1942, oggi privo di valore reale). Il giudice sceglie tra le due sanzioni in base alle circostanze del caso.

La multa in lire è ancora applicabile?

Formalmente sì, essendo la norma ancora vigente. Tuttavia l'importo (duemila lire, pari a circa un euro) è privo di efficacia deterrente. Nella pratica, la pena detentiva o altre fattispecie concorrenti sono preferite dai pubblici ministeri nei casi concreti.

L'inosservanza degli ordini di sicurezza da parte del passeggero può ridurre il suo risarcimento in caso di incidente?

Sì. Se il passeggero ha ignorato consapevolmente le istruzioni di sicurezza e tale condotta ha contribuito causalmente al proprio danno, il giudice può applicare l'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del danneggiato) e ridurre proporzionalmente il risarcimento.

L'art. 1095 si applica anche a bordo degli aeromobili?

Sì. Il Codice della navigazione disciplina sia la navigazione marittima sia quella aerea; pertanto l'art. 1095 si applica anche ai passeggeri degli aeromobili. Il settore aeronautico è poi integrato dalle normative europee sui passeggeri turbolenti (regolamento CE 2111/2005 e linee guida ICAO).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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