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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Due condotte punite: la navigazione marittima in violazione dei divieti o limiti ex art. 83 Cod. nav., e la navigazione aerea in violazione dei divieti di sorvolo ex art. 793 Cod. nav.
  • Clausola di riserva: la norma si applica «fuori dei casi previsti dall'art. 260 c.p.» (attentato contro l'integrità dello Stato), che prevale in caso di concorso.
  • Pena: reclusione fino a due anni e multa fino a lire cinquemila (oggi rivalutata), cumulativamente applicabili.
  • Soggetti attivi: il comandante della nave o galleggiante (anche stranieri) per la parte marittima; il comandante dell'aeromobile (anche straniero) per la parte aerea.
  • Ambito: la norma è complementare all'art. 260 c.p. e presidia i divieti amministrativi di navigazione in zone protette o riservate.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1102 Codice della Navigazione — Navigazione in zone vietate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila: 1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83; 2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793. Sezione III Disposizione comune alle sezioni precedenti

Commento

Ratio e struttura della norma

L'art. 1102 del Codice della navigazione sanziona la violazione dei divieti di navigazione marittima e aerea stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 83 e 793 dello stesso codice. La disposizione si apre con una clausola di riserva («fuori dei casi previsti nell'art. 260 del codice penale»), che esclude dall'ambito applicativo dell'art. 1102 le condotte che integrino attentato contro l'integrità o l'indipendenza dello Stato: in tali ipotesi si applica la norma penale comune, più grave. La scelta di abbinare reclusione e multa in misura cumulativa segnala la volontà di colpire sia la persona del comandante sia il movente economico che spesso si cela dietro le violazioni delle zone di divieto.

La parte marittima: art. 83 Cod. nav.

L'art. 83 del Codice della navigazione attribuisce all'autorità marittima il potere di stabilire divieti o limiti di navigazione in determinate zone, per ragioni di sicurezza, difesa nazionale, tutela ambientale o protezione di attività industriali e militari. I divieti possono essere permanenti — come quelli relativi a zone militari o ad aree protette — oppure temporanei, istituiti per specifiche esercitazioni o operazioni di soccorso. Il comandante della nave o del galleggiante, di qualunque bandiera, che non osservi tali prescrizioni risponde ai sensi dell'art. 1102. La qualificazione «nazionali o stranieri» è significativa: anche l'imbarcazione battente bandiera di uno Stato terzo è soggetta alla norma quando navighi in acque soggette alla giurisdizione italiana.

La parte aerea: art. 793 Cod. nav.

L'art. 793 del Codice della navigazione disciplina il divieto di sorvolo su determinate zone del territorio nazionale o delle acque territoriali. Tali zone possono riguardare installazioni militari, centrali nucleari, aree di crisi o spazi di competenza esclusiva della difesa aerea. La violazione del divieto di sorvolo da parte del comandante dell'aeromobile — di qualsiasi nazionalità — integra la seconda delle due condotte previste dall'art. 1102. In ambito aeronautico, il coordinamento con le norme ICAO (Convenzione di Chicago del 1944 e annessi) è rilevante: il diritto di attraversamento innocuo, riconosciuto in linea di principio agli aeromobili civili, subisce limitazioni nelle zone dichiarate proibite o riservate ai sensi degli articoli 10-14 della Convenzione di Chicago, che gli Stati parte recepiscono con disposizioni come l'art. 793 Cod. nav.

La clausola di riserva e il rapporto con l'art. 260 c.p.

L'art. 260 c.p. punisce l'attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato: si tratta di una fattispecie di notevole gravità che assorbe le condotte di navigazione in zone vietate quando queste abbiano una finalità eversiva o siano funzionali a un'azione militare ostile. La clausola «fuori dei casi previsti nell'art. 260 c.p.» esclude il concorso formale di norme e attribuisce la prevalenza alla disposizione del codice penale comune, che prevede pene ben più severe. L'art. 1102 rimane pertanto applicabile alle violazioni di carattere meramente amministrativo o commerciale, prive di finalità antistatuale.

Profili pratici e coordinamento normativo

In concreto, la norma trova applicazione nei confronti di imbarcazioni da diporto o pescherecce che si avventurino in zone militari delimitate, di navi mercantili che transitino in aree soggette a limitazioni per ragioni ambientali (ad esempio zone marine protette con divieto di navigazione a motore), o di aeromobili privati che sorvolino aeroporti militari in violazione dei NOTAM (Notice to Airmen) che istituiscono zone proibite. Sul piano sanzionatorio, la pena pecuniaria originaria (lire cinquemila) non ha valore pratico attuale, essendo stata la lira abolita e non essendovi stata una corrispondente rivalutazione legislativa specifica per questa norma: la multa mantiene un valore simbolico ma non dissuasivo. La pena detentiva fino a due anni mantiene invece piena efficacia e consente l'applicazione di misure cautelari.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1102 e quando l'art. 260 c.p.?

L'art. 1102 si applica alle violazioni di carattere amministrativo o commerciale dei divieti di navigazione; l'art. 260 c.p. prevale quando la condotta sia finalizzata ad attentare all'integrità o all'indipendenza dello Stato.

La norma si applica anche alle navi straniere?

Sì, espressamente: l'art. 1102 menziona 'nazionali o stranieri' sia per le navi e galleggianti sia per gli aeromobili, purché si trovino in acque o spazi aerei soggetti alla giurisdizione italiana.

Qual è la pena prevista per la navigazione in zone vietate?

Reclusione fino a due anni e multa fino a lire cinquemila (originarie del 1942): le due sanzioni sono cumulative e non alternative.

Cosa sono i divieti di navigazione ex art. 83 Cod. nav.?

Sono i divieti o limiti di navigazione marittima stabiliti dall'autorità marittima per ragioni di sicurezza, difesa, protezione ambientale o attività militari in zone specifiche.

Un aeromobile civile straniero può violare l'art. 1102 sorvolando una zona militare italiana?

Sì, l'art. 1102 si applica al comandante dell'aeromobile 'nazionale o straniero' che viola il divieto di sorvolo ex art. 793 Cod. nav., indipendentemente dalla bandiera del mezzo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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