In sintesi
- Aggravante speciale: pena aumentata fino a un terzo per i delitti comuni commessi da un componente dell'equipaggio contro un superiore nell'atto o a causa delle sue funzioni.
- La stessa aggravante si applica al passeggero che commette un delitto comune contro il comandante o un ufficiale della nave, o contro il comandante o graduato dell'aeromobile, nell'esercizio delle funzioni.
- L'aggravante opera solo se la qualità della persona offesa non è già elemento costitutivo né circostanza aggravante speciale del reato.
- Ratio: tutela del principio gerarchico a bordo, essenziale per la sicurezza della navigazione.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1085 Codice della Navigazione — Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Se un delitto non previsto dal presente codice è commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena è aumentata fino a un terzo, quando la qualità della persona offesa non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto. La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.
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Commento
Ratio e fondamento della norma
L'art. 1085 del Codice della navigazione introduce un'aggravante speciale a tutela del principio gerarchico che governa la vita a bordo delle navi e degli aeromobili. L'ordinamento della navigazione marittima e aeronautica è storicamente fondato su una rigida catena di comando: il comandante esercita poteri di direzione e di disciplina sull'equipaggio e, in misura più limitata, anche sui passeggeri; gli ufficiali e i graduati hanno analoghe prerogative nei confronti dei sottoposti. Consentire che tali soggetti vengano aggrediti, minacciati o comunque lesi nell'esercizio delle loro funzioni senza un aggravio sanzionatorio significherebbe indebolire la coesione e la disciplina di bordo, con potenziali ricadute sulla sicurezza della navigazione. La norma tutela quindi non solo l'individuo-superiore, ma la stessa istituzione gerarchica di bordo.
Prima ipotesi: delitto commesso da un componente dell'equipaggio
Il primo comma dell'art. 1085 riguarda i delitti comuni (cioè non previsti dal codice della navigazione) commessi da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un proprio superiore. Il requisito del collegamento funzionale è centrale: il delitto deve essere commesso «nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni». La congiunzione disgiuntiva copre due situazioni distinte: il reato commesso durante l'esercizio della funzione del superiore (nesso temporale diretto) e quello commesso a causa di tale esercizio (nesso causale, anche in un momento successivo, purché il motivo del reato sia il comportamento ufficiale del superiore). La qualità di «superiore» è determinata dalla gerarchia di bordo stabilita dal codice e dai regolamenti di settore.
Seconda ipotesi: delitto commesso da un passeggero
Il secondo comma estende la stessa aggravante al passeggero che commette un delitto comune contro il comandante o un ufficiale della nave, oppure contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. L'estensione ai passeggeri è giustificata dal fatto che anche questi ultimi sono soggetti, durante il viaggio, ai poteri di disciplina e di polizia riconosciuti al comandante (artt. 186 ss. per la navigazione marittima; artt. 809 ss. per quella aeronautica). La norma non distingue tra passeggero italiano e straniero, né tra volo/rotta interni e internazionali: l'aggravante opera per il solo fatto che il reato sia commesso a bordo o in connessione funzionale con la navigazione.
Presupposto negativo: clausola di sussidiarietà
Come nell'art. 1084, l'aggravante dell'art. 1085 opera solo quando la qualità della persona offesa «non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto». La clausola evita il cumulo con le aggravanti già previste dalla norma incriminatrice generale. Ad esempio, se il codice penale prevede già un'aggravante per i reati commessi contro un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, occorrerà valutare se il comandante rivesta anche la qualità di pubblico ufficiale e se la relativa aggravante codicistica già si applichi, per evitare una duplicazione valutativa.
Coordinamento con le norme penali generali e profili pratici
L'aggravante dell'art. 1085, al pari di quella dell'art. 1084, rientra nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e può essere dichiarata equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti. Sul piano pratico, il giudice deve accertare: (a) che il fatto-reato sia un delitto comune non previsto dal codice della navigazione; (b) che l'autore sia un componente dell'equipaggio o un passeggero; (c) che la vittima sia un superiore (primo comma) ovvero un comandante, ufficiale o graduato (secondo comma); (d) che esista il nesso funzionale tra il reato e l'esercizio delle funzioni della vittima; (e) che la qualità della vittima non sia già elemento costitutivo o aggravante della fattispecie applicata. L'omessa contestazione dell'aggravante in sede di imputazione non può essere supplita d'ufficio dal giudice.
Casi pratici
Caso 1: Marinaio che aggredisce il direttore di macchina durante il servizio
Tizio, marinaio imbarcato su una nave cisterna, aggredisce fisicamente il direttore di macchina mentre questi sta impartendo ordini di servizio: il fatto integra il reato comune di lesioni personali. Poiché la qualità di ufficiale-superiore della vittima non è elemento costitutivo del reato di lesioni, il giudice applica l'aggravante ex art. 1085, primo comma, e aumenta la pena fino a un quinto.
Caso 2: Passeggero che minaccia il comandante dell'aeromobile
Caio, passeggero di un volo internazionale, minaccia con parole gravi il comandante dell'aeromobile mentre questi interviene per contenere un comportamento pericoloso a bordo: il fatto integra il reato comune di minaccia. Il giudice riconosce l'aggravante ex art. 1085, secondo comma, poiché il reato è stato commesso a causa dell'adempimento delle funzioni di comando, e aumenta la pena di un sesto.
Caso 3: Membro dell'equipaggio che offende un ufficiale fuori servizio, ma per ritorsione
Sempronio, mozzo su una nave da crociera, insulta pubblicamente il primo ufficiale di coperta in porto, mentre questi è fuori servizio, ma lo fa per vendicarsi di un richiamo disciplinare ricevuto il giorno prima. Il giudice valuta se ricorra il nesso causale ('a causa dell'adempimento delle funzioni') e, ritenendolo integrato, applica l'aggravante dell'art. 1085, primo comma, anche se il fatto non è avvenuto 'nell'atto' dell'esercizio delle funzioni.
Domande frequenti
L'aggravante dell'art. 1085 si applica solo a reati commessi a bordo della nave o dell'aeromobile?
Non necessariamente: il requisito è che il reato sia commesso 'nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni' del superiore; se il nesso funzionale sussiste, l'aggravante può operare anche se il fatto avviene in porto o a terra, purché sia collegato all'esercizio delle funzioni di bordo.
Che differenza c'è tra l'aggravante dell'art. 1084 e quella dell'art. 1085?
L'art. 1084 aggrava i delitti del codice della navigazione commessi da comandanti, ufficiali o graduati in ragione della loro qualità di autori. L'art. 1085 aggrava invece i delitti comuni commessi contro un superiore (primo comma) o contro un comandante/ufficiale/graduato (secondo comma), in ragione della qualità della persona offesa.
Il passeggero che aggredisce un assistente di volo beneficia dell'aggravante a favore di quest'ultimo?
L'art. 1085 secondo comma protegge espressamente 'il comandante o un graduato dell'aeromobile'; gli assistenti di volo (hostess, steward) potrebbero non rientrare in queste categorie, salvo che la normativa di settore li qualifichi come 'graduati'. In tal caso l'aggravante non opererebbe automaticamente.
L'aggravante si cumula con quella dei pubblici ufficiali se il comandante riveste tale qualifica?
No, in applicazione della clausola di sussidiarietà: se la qualità di pubblico ufficiale è già elemento costitutivo o aggravante del reato contestato, l'aggravante ex art. 1085 non si aggiunge, per evitare una duplice valutazione della stessa qualità della vittima.
Chi determina la gerarchia di bordo rilevante ai fini del 'superiore'?
La gerarchia è determinata dal codice della navigazione e dai regolamenti di settore (per la navigazione marittima, dagli artt. 186 ss. e dal relativo regolamento; per quella aeronautica, dagli artt. 809 ss.); la nozione di 'superiore' è quindi quella tecnica dell'ordinamento della navigazione, non quella generica di senso comune.
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