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Ultimo aggiornamento: 16 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soggetti attivi qualificati: il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera che compie atti di pirateria.
  • Condotte tipiche: atti di depredazione in danno di nave o del carico, oppure violenza in danno di persone imbarcate commessa a scopo di depredazione.
  • Pena principale: reclusione da 10 a 20 anni per comandante e ufficiali.
  • Attenuanti per rango: pena diminuita fino a un terzo per gli altri componenti dell'equipaggio; ridotta fino alla metà per gli estranei.
  • Struttura graduata: la norma differenzia le responsabilità in base al ruolo rivestito a bordo, applicando il principio di proporzionalità tra potere e responsabilità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1135 Codice della Navigazione — Pirateria

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà.

In sintesi

  • Soggetti attivi qualificati: il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera che compie atti di pirateria.
  • Condotte tipiche: atti di depredazione in danno di nave o del carico, oppure violenza in danno di persone imbarcate commessa a scopo di depredazione.
  • Pena principale: reclusione da 10 a 20 anni per comandante e ufficiali.
  • Attenuanti per rango: pena diminuita fino a un terzo per gli altri componenti dell'equipaggio; ridotta fino alla metà per gli estranei.
  • Struttura graduata: la norma differenzia le responsabilità in base al ruolo rivestito a bordo, applicando il principio di proporzionalità tra potere e responsabilità.
Indice dei contenuti

Nozione di pirateria e collocazione sistematica

L'articolo 1135 del Codice della navigazione disciplina il reato di pirateria, uno dei crimini più antichi del diritto internazionale del mare, tradizionalmente qualificato come hostis humani generis (nemico del genere umano) nella dottrina giusnaturalista. La pirateria consiste nell'aggressione a navi, al loro carico o ai passeggeri, compiuta in alto mare a fini di depredazione da parte di privati. Il codice del 1942 adotta una definizione analoga a quella del diritto internazionale, pur limitandosi a reprimere la condotta dei soggetti qualificati — comandante e ufficiali — con pene più severe, attenuando quelle per l'equipaggio e per gli estranei.

Atti di depredazione e violenza a scopo di depredazione

La norma descrive due modalità alternative di condotta. La prima è l'atto di depredazione diretto: l'apprensione illecita di beni dalla nave o del carico, ovvero qualunque atto di saccheggio, abbordaggio o furto consumato in alto mare o in acque internazionali. La seconda modalità è la violenza in danno di persone imbarcate compiuta a scopo di depredazione: in questo caso non è necessario che la depredazione avvenga, essendo sufficiente che la violenza sia funzionale a tale scopo. La violenza comprende qualunque forma di coercizione fisica — sequestro di persona, lesioni, omicidio — posta in essere per consentire o agevolare l'impossessamento dei beni.

La struttura graduata della responsabilità

L'articolo 1135 adotta un sistema di responsabilità differenziata per ruolo: la pena massima (reclusione da 10 a 20 anni) si applica al comandante e agli ufficiali, in ragione dell'autorità che rivestono e del fatto che la loro adesione all'atto di pirateria — o il loro stesso compimento — costituisce un abuso particolarmente grave della posizione di comando. Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo, riconoscendo che essi agiscono in una posizione subordinata. Per gli estranei all'equipaggio (passeggeri che partecipano, complici a terra) la pena è ridotta fino alla metà.

Coordinamento con la disciplina internazionale

A livello internazionale, la pirateria è definita dall'art. 101 della Convenzione UNCLOS (Montego Bay, 1982), che la circoscrive agli atti compiuti in alto mare o in luogo non sottoposto alla giurisdizione di alcuno Stato, da un'nave privata contro un'altra nave. L'art. 105 UNCLOS conferisce a tutti gli Stati il diritto di catturare una nave pirata in alto mare e di sottoporre a processo i responsabili. Il codice della navigazione italiano si applica nei confronti di comandanti e ufficiali di navi nazionali ovunque si trovino, e nei confronti di chiunque commetta pirateria contro navi nazionali, in forza dei principi di territorialità della bandiera e di protezione dei propri cittadini. La Convenzione SUA del 1988 (Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation) completa il quadro con fattispecie di terrorismo marittimo parzialmente sovrapponibili.

Rapporto con altri reati e profili concorsuali

Gli atti di pirateria possono concorrere con numerose altre fattispecie del codice penale: sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), omicidio (art. 575 c.p.), lesioni. In tali casi si applicano le regole sul concorso formale di reati (art. 81 c.p.) e le rispettive aggravanti. L'art. 1138 cod. nav. (impossessamento della nave) si distingue dalla pirateria perché riguarda la condotta dei membri dell'equipaggio che si impossessano del proprio mezzo, senza necessariamente compierla a danno di navi terze.

Casi pratici

Caso 1: Comandante che guida l'abbordaggio a fini di saccheggio

Tizio, comandante di una nave mercantile, ordina all'equipaggio di abbordare una petroliera straniera in transito nello Stretto di Malacca, appropriandosi del carico di greggio. La condotta integra il reato di pirateria ex art. 1135, comma 1, con pena della reclusione da 10 a 20 anni; la qualità di comandante esclude le attenuanti previste per il semplice equipaggio.

Caso 2: Ufficiale che usa violenza sui passeggeri per facilitare il saccheggio

Caio, primo ufficiale di una nave da crociera, immobilizza i passeggeri nelle cabine con violenza al fine di permettere la depredazione delle cassaforti di bordo da parte di complici. Anche in questo caso scatta il massimo edittale dell'art. 1135: la violenza in danno di persone imbarcata a scopo di depredazione è espressamente contemplata dalla norma.

Caso 3: Marinaio che partecipa all'atto di pirateria come membro dell'equipaggio

Sempronio, marinaio semplice, partecipa all'abbordaggio di una nave da carico su ordine del comandante. Avendo un ruolo esecutivo e non di comando, beneficia della diminuzione di pena fino a un terzo prevista dal secondo comma dell'art. 1135 per gli altri componenti dell'equipaggio.

Domande frequenti

Cosa distingue la pirateria ex art. 1135 dal comune furto su una nave?

La pirateria presuppone un attacco esterno (da una nave verso un'altra, o da parte dell'equipaggio che agisce contro il carico o i passeggeri a scopo di rapina) con violenza o depredazione. Il comune furto a bordo è punito dal codice penale senza le aggravanti speciali della navigazione.

La pirateria si applica solo in alto mare?

Il codice della navigazione non limita espressamente la pirateria all'alto mare. L'art. 101 UNCLOS la circoscrive all'alto mare in ambito internazionale, ma il diritto penale interno può applicarsi anche nelle acque territoriali o nelle zone economiche esclusive italiane.

Qual è la pena per un semplice membro dell'equipaggio che partecipa alla pirateria?

La pena base è reclusione da 10 a 20 anni (art. 1135, comma 1), ma per gli altri componenti dell'equipaggio (diversi da comandante e ufficiali) è diminuita in misura non eccedente un terzo. Per gli estranei all'equipaggio è ridotta fino alla metà.

La pirateria ai sensi dell'art. 1135 può concorrere con altri reati?

Sì. Gli atti di pirateria possono concorrere con rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio, lesioni e altri reati del codice penale, con cumulo delle rispettive pene in base alle regole sul concorso formale.

Quale convenzione internazionale definisce la pirateria?

L'art. 101 della Convenzione UNCLOS (Montego Bay, 1982), che definisce la pirateria come atto illecito di violenza, detenzione o depredazione compiuto in alto mare da un'nave privata contro un'altra nave o le persone/beni a bordo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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